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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. n. 297/94
Visti gli artt. 8 e 9 del DPR N. 275/99
Visto il D.I. n. 44/2001
Valutata la necessità di adottare un nuovo Regolamento di
istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore,
ritenuto non più in linea e coerente con i principi che connotano
l’autonomia di cui sono dotate le istituzioni scolastiche a decorrere dal
1° settembre 2000
E M A N A
il seguente Regolamento:
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
1.
PARTE PRIMA
- LA COMUNITA’ SCOLASTICA
Art. 1 - Gli Organi Collegiali
1.1Gli Organi Collegiali vengono istituiti con la finalità di realizzare la
compartecipazione alla gestione della scuola, assegnando ad essa il
carattere di comunità sociale e civile.
2.1
A livello di Istituto operano i seguenti
Organi Collegiali:
a.Consiglio di Intersezione, di
Interclasse e di Classe.
b.Collegio dei Docenti di Plesso
c.Collegio dei Docenti unitario
dell’Istituto Comprensivo.
d.Consiglio di Istituto.
e.Giunta Esecutiva.
f.omitato per la valutazione del servizio.
g.Comitato Genitori.
3.1
Al fine di approfondire specifiche questioni educative, il Consiglio di
Intersezione, Interclasse e Classe può essere articolato, in un’unica
convocazione, in un primo momento assembleare e in un secondo
momento per gruppi (es. per ciclo, per modulo, per classe, per
sezione)
Art. 2 - Convocazione
degli Organi Collegiali
2.1
La convocazione degli
OO.CC. è disposta dal Presidente dell’Organo stesso, per sua iniziativa
oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con congruo avviso
di massima non inferiore a cinque giorni rispetto alla data della
riunione. Per eccezionali motivi gli Organi Collegiali possono essere
convocati con un preavviso inferiore a quello previsto.
2.2 La convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta diretta
ai componenti dell’Organo Collegiale e mediante affissione di apposito
avviso all’albo dei singoli Plessi.
2.3
La convocazione e
l’avviso di convocazione devono contenere l’ordine del giorno degli
argomenti da trattarenella seduta dell’Organo Collegiale.
2.4
I punti inseriti tra le
“Varie ed eventuali” non possono essere oggetto di deliberazione. Tuttavia
il presidente può chiedere, in apertura di seduta, l’inserimento
all’ordine del giorno di uno o più argomenti da trattare ed eventualmente
deliberare, solo se la richiesta viene approvata all’unanimità dei voti
2.5
I componenti degli
organismi Collegiali possono fare richiesta scritta di inserimento di
argomenti all’ordine
2.6 Per
ogni seduta dell’Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato
dal Presidente e dal Segretario, steso su fogli a pagine numerate. II
verbale sarà sottoposto all’Organo Collegiale nella seduta successiva per
l’approvazione e successivamente dovrà rimanere esposto all’Albo della
Sede di Direzione dell’Istituto Comprensivo per almeno 15 giorni
consecutivi
Art. 3 -
Programmazione delle attività degli Organi Collegiali.
3.1
Ciascun Organo
Collegiale predispone le proprie attività nel tempo, in rapporto alle
proprie competenze, al fine di realizzare un ordinato e puntuale programma
delle attività stesse.
3.2
Gli Organi Collegiali
che vedono la presenza dei genitori tra le componenti concordano
all’inizio dell’anno scolastico il giorno della settimana e l’orario delle
riunioni per facilitare la partecipazione di tutti i membri del Consiglio.
3.3 Ad ogni avviso di convocazione verranno allegati, quando e quanto
possibile e funzionale, materiali e documentazioni inerenti gli argomenti
all’ordine del giorno per meglio predisporre la discussione e il vaglio
delle proposte.
3.4 Ogni Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli Organi
Collegiali che esercitano competenze parallele, anche se con rilevanza
diversa, in rapporto alle proprie specificità.
Art. 4 - Validità
delle sedute e delle deliberazioni.
4.1
La seduta è valida
quando è presente almeno la metà più uno dei componenti dell’Organo
Collegiale per quanto concerne tutti gli Organi Collegiali ad esclusione
del Comitato di valutazione del servizio, per il quale è richiesta invece
la presenza di tutti i membri (quorum integrale).
Ai fini della validità, non è
necessario che alla seduta siano presenti tutti i membri delle diverse
componenti.
Fatte salve diverse disposizioni di
legge, le deliberazioni si considerano approvate quando abbiamo ottenuto
il voto favorevole della metà più uno dei votanti, esclusi gli astenuti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Gli argomenti in discussione possono
essere approvati, approvati con integrazioni e/o modificazioni o respinti.
Sulle proposte ci si può esprimere a
favore, contro o con l’astensione; la votazione può essere:
·
palese (per alzata
di mano)
·
segreta (votazione
con scheda)
·
tacita (quando
il Presidente avverte che, se nessun componente prende la parola, la
proposta deve intendersi approvata).
Il voto di astensione espresso in una
votazione, quando non viene espressamente motivato, assume il valore di un
voto a favore della deliberazione
Surroga dei componenti decaduti: in caso
di sostituzione dei membri eletti negli Organi Collegiali, si procederà ai
sensi dell’art. 22 del D.P.R. 416/74.
a)
Ogni Organo Collegiale deliberante può modificare o annullare
delibere già approvate in precedenti sedute mediante nuova delibera
approvata a maggioranza assoluta dei membri presenti, in seduta che abbia
all’Ordine del Giorno la proposta di modifica o annullamento.
Prima della discussione di un argomento
all’ordine del giorno, ogni componente presente alla seduta può presentare
una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione
(questione pregiudiziale) oppure perché la discussione dell’argomento
stesso sia rinviata (questione sospensiva). La questione sospensiva può
essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d’ordine possono
parlare un componente a favore e uno contro. In merito all’accoglimento
della mozione si pronuncia l’organo Collegiale a maggioranza con votazione
palese. L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione
immediata della discussione sull’argomento all’ordine del giorno quale si
riferisce.
Tutti i componenti dell’organo Collegiale,
avuta la parola dal presidente, hanno diritto di intervenire secondo
l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli
argomenti in discussione. Il presidente può fissare il tempo a
disposizione per ogni singolo intervento,valido per tutti gli interventi.
Il presidente ha facoltà di replicare agli oratori, come ogni altro
componente, quando sia posto in discussione il suo operato e in
particolare quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento
Dopo che il Presidente ha dichiarato
chiusa la discussione, possono avere luogo le dichiarazioni di voto, con
le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali
voteranno a favore o contro la deliberazione in atto, oppure i motivi per
i quali intendono astenersi dal voto. Ogni dichiarazione di voto deve
essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal
presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola,
nemmeno per proporre mozioni d’ordine
Al termine di una votazione, in caso di
parità, prevale il voto del presidente.
La votazione, una volta conclusa, non può
essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti e non può essere
ripetuta, a parte il caso in cui si riscontri che il numero dei voti
espressi è diverso dal numero dei votanti
Nel caso di approvazione di un
provvedimento per parti, con votazioni separate, si procederà infine ad
una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità
Art. 5 - Regolamento.
5.1
Ogni Organo Collegiale,
nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Di Istituto,
definisce le norme per il proprio funzionamento interno, da allegare alla
Carta Dei Servizi Scolastici.
PARTE SECONDA - IL
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Art. 6 – Composizione
6.1
Il Consiglio
dell’Istituto Comprensivo di Gazzaniga è unitario e rappresenta le Scuole
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado. Per ogni componente
viene garantita per legge la rappresentanza. Le fonti normative che
regolamentano il funzionamento del Consiglio sono ancora raccolte nel
Testo Unico della legislazione scolastica di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994
n. 297, integrate dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 – Regolamento
dell’Autonomia Scolastica - , dal D.P.R. 2 marzo 1998 n. 157, dalla
sentenza del Consiglio di Stato 27 ottobre 1999 n. 1603 e dalla Circolare
Ministeriale 2 ottobre 2002 n. 107.
6.2 Il Consiglio di Istituto di Gazzaniga, essendo la popolazione scolastica
superiore a cinquecento alunni, è costituito di diritto da diciannove
componenti:
·
otto rappresentanti del
personale Docente.
·
due rappresentanti del
personale A.T.A.
·
otto rappresentanti dei
genitori degli alunni.
·
il Dirigente Scolastico.
6.3
I componenti del Consiglio di Istituto vengono nominati dal Dirigente
Scolastico ai sensi dell’O.M. n°7 del 7/1/82.
6.4
Ciascun componente del Consiglio di Istituto può accedere agli uffici di
Direzione e di Segreteria della scuola per avere informazioni di cui ha
bisogno per svolgere il suo mandato.
Art. 7 - Competenze
del Consiglio di Istituto.
Carta dei servizi scolastici:
7.A.1
Il Consiglio di Istituto
ha come competenza fondamentale l’adozione della carta dei servizi per la
quale deve acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Docenti -
vincolante per quanto concerne gli aspetti pedagogici e didattici.
Alla Carta dei Servizi sono allegati i
seguenti documenti che ne fanno parte integrante:
Piano dell’Offerta Formativa
Regolamento di Istituto
Piano Annuale delle Attività Scolastiche
Programmi di insegnamento e Indicazioni
dei Piani di Studio
7.A.2
All’inizio di ogni anno
scolastico il Consiglio di Istituto delibera relativamente alle parti e ai
documenti della Carta dei Servizi aventi durata e
riferimenti annuali
7.A.3
Ogni richiesta di
modifica della carta dei Servizi e ai documenti allegati dovrà essere
sottoposta all’acquisizione dei pareri previsti dalla normativa; delle
modifiche approntate dovrà essere informata l’utenza.
7.A.4
Il Consiglio di
Istituto, nel programmare le attività, prevede e organizza apposite
riunioni, indagini e questionari rivolte ai genitori degli alunni, ai
docenti, al personale A.T.A al fine di promuovere il coinvolgimento, la
condivisione e l’attuazione della carta dei servizi, rilevando
congiuntamente elementi per la valutazione e la relazione generale del
Consiglio stesso
7 B.
Organizzazione e programmazione della vita e dell’attività scolastica.
7.B.1
Il Consiglio di Istituto
procede a deliberare, nei
limiti delle disponibilità finanziarie d bilancio, delle disposizioni
della normativa e adottando criteri di trasparenza, equità, promozione,
pubblicità delle finalità della scuola e nei limiti di competenza e di
responsabilità delle procedure ora affidate al Dirigente Scolastico,
legale rappresentante dell’Istituto, responsabile della gestione delle
risorse finanziarie e strumentali, dei risultati del servizio scolastico,
dotato di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione
delle risorse umane, titolare delle relazioni sindacali, in ordine e in
merito alle seguenti materie:
I.Adozione
del presente Regolamento che stabilisca modalità e procedure per:
- la vigilanza e la regolamentazione di entrate e uscite,
ritardi e assenze degli alunni
- l’uso degli spazi, dei laboratori, delle
palestre e delle biblioteche e in generale di tutti i locali scolastici
- la conservazione delle strutture e delle
dotazioni scolastiche;
- le comunicazioni scuola-famiglia, la
convocazione e lo svolgimento delle assemblee e delle riunioni degli OO.CC.
- la pubblicazione degli atti.
II.L’acquisto
e il rinnovo di attrezzature, sussidi, dotazione librarie, materiale di
facile consumo per le attività didattiche, per il funzionamento e
l’ampliamento dei diversi laboratori scolastici, per la dotazione
tecnologica degli uffici di direzione e segreteria, per l’applicazione
della normativa relativa alla prevenzione e sicurezza, per il
funzionamento dei siti internet scolastici e del centro-stampa di istituto
III.L’adeguamento
del calendario scolastico nei limiti concessi dal Ministero
dell’Istruzione e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
IV.I
Criteri e le procedure per la programmazione e l’attuazione delle attività
para-inter-scolastiche, per le visite guidate, i viaggi di istruzione, le
attività sportive e ogni altra iniziativa rivolta agli alunni in orari sia
scolastici che extrascolastici
V.La
promozione di contatti con altre scuole, al fine di realizzare cambi di
informazioni e di esperienze e intraprendere eventuali iniziative di
collaborazione, in particolare con le scuole del territorio di competenza
per l’attivazione di progetti di continuità e per l’attivazione delle
reti in ambito dell’autonomia scolastica
VI.La
partecipazione del Consiglio ad attività culturali, sportive, ricreative,
del volontariato di particolare interesse educativo.
VII.Le
forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative di solidarietà che
possono essere assunte dal Istituto Comprensivo
VIII.L’indicazione
dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, alla
definizione dell’orario quotidiano e settimanale delle lezioni e delle
altre attività scolastiche in stretta relazione con le condizioni
ambientali dei singoli plessi scolastici, con le Amministrazioni Comunali
e con le esigenze e le aspettative degli utenti.
IX.I
rapporti con gli Enti locali , in particolare per le richieste del Piano
di Diritto allo Studio, per la messa a norma in sicurezza delle strutture
e degli impianti degli edifici scolastici, per la gestione dei servizi del
trasporto scolastico e della refezione scolastica e per ogni procedura
demandata agli Enti Locali per effetto delle nuove leggi relative al
decentramento del sistema scolastico
X.I
finanziamenti per le attività di formazione/aggiornamento del personale
docente e Ata , per la realizzazione dei progetti educativo - didattici,
per la programmazione delle attività, per la gestione del Fondo di
Istituto
XI.Il
Consiglio di Istituto stipula con Enti, Associazioni, Privati le
convenzioni che regolano le relazioni e stabiliscono le procedure di
interazione e di prestazione concordate, nell’ottica delle prestazioni
professionali e degli accordi di rete
Art. 8 - Elezione del
Presidente e del Vicepresidente.
8.1
Nella prima seduta, il
Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i
rappresentanti dei genitori componenti del Consiglio stesso, il proprio
Presidente.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto e
sono candidati tutti i genitori componenti del Consiglio di Istituto .
E’ considerato eletto il genitore che
abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei
componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta
maggioranza nella prima votazione, il Presidente viene eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta
almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Il Consiglio di Istituto può deliberare di
eleggere anche un vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti il
Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del
presidente.
In caso di assenza del Presidente e del
Vicepresidente, assume la presidenza dell’organo Collegiale il
consigliere più anziano.
Art.9 - Attribuzioni e
prerogative del Presidente del Consiglio.
9.1
ll Presidente del
Consiglio di Istituto, fatto salvo quanto disposto dall’art.5 DPR 416/74,
collabora con il
Dirigente Scolastico
alla rappresentanza del Consiglio stesso, mantenendo i rapporti con le
Autorità, gli Enti e le Associazioni operanti sul territorio.
Il Presidente ha libero accesso agli
uffici della scuola per esigenze conseguenti al suo mandato e ha diritto
di avere dalla Giunta Esecutiva e dal Dirigente Scolastico tutte le
informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio di
Istituto, oltre ad avere in copia tutta la relativa documentazione.
Art.10 - Convocazione
del Consiglio di Istituto.
10.1
La prima convocazione
del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico il quale
presiede la riunione fino alla elezione del Presidente e all’accettazione
formale dell’incarico da parte dello stesso.
Le successive convocazioni sono disposte
dal Presidente del Consiglio per sua decisione, per richiesta del
Dirigente Scolastico, oppure qualora ne faccia richiesta almeno un terzo
dei componenti del Consiglio stesso.
L’avviso di convocazione deve pervenire
agli interessati almeno cinque giorni prima.
Copia dell’avviso sarà affissa all’albo
delle scuole, mentre tutti i genitori dovranno essere informati circa la
convocazione e l’ordine del giorno relativo.
L’ordine del giorno del Consiglio di
Istituto viene redatto dalla Giunta; ogni componente del Consiglio di
Istituto può fare richiesta scritta di inserimento di argomenti
nell’ordine del giorno. La Giunta si riserva la decisione in merito e in
caso di mancato accoglimento della richiesta ne motiverà le ragioni ai
firmatari.
Il Consiglio di Istituto può invitare a
partecipare alle proprie riunioni i rappresentanti degli Enti Locali, i
rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Interclasse,
professionisti ed esperti qualificati al fine di esaminare i problemi di
interessi comuni, nonché il Segretario della Giunta Esecutiva quando
l’Ordine del Giorno prevede la discussione su argomenti contabili
(programma di bilancio e consuntivo...)
Le assenze alle riunioni, per essere
giustificate, devono essere comunicate al Presidente prima della riunione;
dopo tre assenze consecutive ingiustificate, si procede in seno al
Consiglio, per la votazione relativa alla eventuale surroga del
componente, con votazione a maggioranza relativa. Anche le ripetute
giustificazioni per l’assenza di un componente possono essere esaminate
dal Consiglio di istituto e, nel caso non vengano riconosciute valide, lo
stesso consigliere decade dalla carica
Il Consiglio di Istituto si riunisce, di
norma, almeno ogni due mesi e/o ogni qualvolta sia necessario deliberare
su argomenti particolarmente urgenti.
Art.11 - Pubblicità
delle sedute.
11.1
Le sedute del Consiglio
di Istituto sono pubbliche, perciò vi possono assistere, senza diritto di
parola, gli elettori dell’Organo stesso.
L’accertamento del titolo di elettore può
avvenire anche mediante il riconoscimento da parte del Presidente o di un
componente dell’Organo Collegiale.
Non è ammesso il pubblico quando sono in
discussione argomenti concernenti persone.
Qualora il comportamento del pubblico non
consenta l’ordinato svolgimento dei lavori, la libertà di discussione e
deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua
ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
Art. 12 - Pubblicità
degli Atti.
12.1
I verbali delle sedute
del Consiglio di Istituto vengono pubblicati all’ Albo della Sede di
Direzione dell’Istituto Comprensivo data e vi rimangono affissi per
almeno 15 giorni dalla data della pubblicazione*
Successivamente le stesse deliberazioni
possono essere esibite a chiunque ne faccia richiesta alla Segreteria
della Direzione dell’Istituto Comprensivo.
Il verbale e gli atti preparatori sono
depositati nell’ufficio di Segreteria del Istituto e possono essere dati
in visione a genitori, docenti e personale A.T.A. del Istituto che ne
facciano richiesta scritta motivata.
Non sono soggette a pubblicazione le
delibere concernenti singole persone.
Ogni Albo scolastico deve essere situato
possibilmente all’ingresso delle scuole o comunque in un luogo accessibile
agli utenti.
Art. 13 - Programma di
lavoro.
13.1
Il Consiglio di
Istituto, all’inizio di ogni anno scolastico, predispone un programma di
lavoro indicativo il quale sarà portato a conoscenza di tutti gli Organi
Collegiali
Il Consiglio di Istituto, al fine di
realizzare meglio i propri compiti, può nominare delle COMMISSIONI
di lavoro e di studio presiedute da un membro dello stesso Consiglio di
Istituto, ma alle quali possono far parte anche persone esterne.
Tali Commissioni non hanno nessun potere
decisionale e svolgono la loro attività secondo le direttive e le modalità
stabilite dal Consiglio di Istituto al quale devono riferirsi.
PARTE TERZA - ALTRI
ORGANISMI COLLEGIALI
Art. 14 - Giunta
Esecutiva
14.1
La Giunta Esecutiva è
composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal Direttore
Amministrativo dell’ Istituto, che svolge la funzione di Segretario, da un
docente, da due genitori e da un rappresentante del personale A.T.A.
-
La Giunta viene eletta dal Consiglio di
Istituto tra i suoi componenti nella seduta di insediamento e dura in
carica il corrispondente triennio.
-
La convocazione della Giunta viene
disposta dal Dirigente Scolastico con cinque giorni di anticipo: per
motivi urgenti può essere convocata in qualsiasi momento, anche con
convocazione telefonica
-
La Giunta Esecutiva, in particolare.
·
predispone il Programma
Annuale finanziario, le relative variazioni, il Conto Consuntivo del
bilancio dell’Istituto
·
prepara i lavori del
Consiglio di Istituto e cura le esecuzioni delle delibere dello stesso;
·
designa al suo interno la
persona che, unitamente al Presidente e al Segretario, firma gli ordini
di incasso e di pagamento.
·
Può procedere
eccezionalmente all’approvazione di deliberazioni urgenti, nelle more
della relativa ratifica da parte del Consiglio di istituto
-
La Giunta Esecutiva tiene conto delle
richieste inoltrate dagli altri Organi Collegiali le quali devono essere
necessariamente portate in discussione nel Consiglio di Istituto, se
espresse dalla maggioranza degli stessi Organi Collegiali proponenti,
per eventuali altre richieste la Giunta valuterà autonomamente
l’inserimento o meno all’Ordine del Giorno del Consiglio di Istituto.
Art.15 - Comitato per
la valutazione del servizio degli insegnanti.
15.1
Il Comitato viene
convocato dal Dirigente Scolastico, per la valutazione dei docenti in
periodo di prova. sempre a conclusione dell’anno scolastico, ogni
qualvolta se ne presenti la necessità.
Art.16 - Assemblee dei
genitori.
16.1
A
I genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondarie di 1° dell’Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei
locali scolastici. Le assemblee dei genitori possono essere così
strutturate:
a) Singola classe
b) più classi
c) ciclo
d) singolo
plesso
e) più plessi
f) intero
istituto
B.
Le richieste dei genitori
per la convocazione dei Comitati, di assemblee e di riunioni motivate,
devono contenere l’Ordine del Giorno e pervenire alla Segreteria
dell’istituto Comprensivo almeno sette giorni prima della data richiesta.
Il Presidente della Giunta, qualora i tempi tecnici lo permettano e
ritenuto valido l’Ordine del Giorno , autorizza le riunioni, concordando
data e orario di svolgimento.
C.
Le richieste suddette
possono riferirsi sia a convocazioni in orario scolastico che
extrascolastico compatibilmente con la disponibilità del personale Ata.
D.
I consigli di Intersezione /
Interclasse/ Classe e l’assemblea dei genitori con gli insegnanti, possono
essere preceduti e seguiti, nei propositi di quanto previsto dall’art. 3
del presente regolamento, da riunioni dei soli rappresentanti di classe,
dall’assemblea dei soli genitori e, nella scuola primaria, dall’assemblea
di tutti i genitori degli alunni con gli insegnanti di classe
Art. 17 - Comitato dei
genitori
17.1
I rappresentanti dei
genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe possono
costituirsi in comitato dei genitori di plesso o dell’ Istituto. Il
Comitato dovrà stabilire al suo interno la propria regolamentazione e
organizzazione, la quale dovrà essere presentata al Consiglio di istituto
per l’approvazione.
PARTE QUARTA - LA SCUOLA
Art. 18 - Continuità
educativa.
18.1
L’Istituzione scolastica
rappresenta una risposta intenzionale e significativa al diritto del
bambino e del ragazzo all’educazione e all’istruzione.
B.
Le scuole dell’Infanzia,
Primarie e Secondarie di primo grado si propongono come ambienti di
apprendimento e di convivenza civile già in applicazione degli
Orientamenti 1991, dei Programmi Ministeriali 1985 e dei Programmi
Ministeriali 1979, fino alla completa sostituzione con l’applicazione
formale e sostanziale delle Indicazioni Nazionali dei Piani di Studio
Personalizzati, delle Raccomandazioni, del Profilo Educativo e Culturale
di riferimento per gli alunni, documenti introdotti con la RIFORMA del
sistema scolastico. Finalità e obiettivi relativi sono presenti anche nei
documenti della Carta dei Servizi Scolastici, del Piano dell’offerta
Formativa e del presente Regolamento di Istituto.
C.
Gli Organi Collegiali hanno
cura di garantire che il percorso formativo si sviluppi secondo logiche,
percorsi e strategie che valorizzino le capacità e le competenze già
acquisite dal singolo alunno, in armonico raccordo pedagogico, curriculare
e organizzativo tra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado
Art.19 - Calendario e
orario scolastico.
19.1
In materia di calendario
scolastico valgono le disposizioni ministeriali nazionali, le disposizioni
regionali dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia, nonché le
deliberazioni del Consiglio di Istituto per quanto di competenza
B.
L’orario scolastico delle
lezioni viene deliberato dal Consiglio di Istituto per l’inizio dell’anno
scolastico e rimane comunque valido, permanentemente, fino a nuova
deliberazione del Consiglio di Istituto. Saranno prese in considerazione e
valutate di volta in volta particolari proposte di revisione da parte del
Collegio docenti, della maggioranza dei genitori o delle Amministrazioni
comunali.
C.
In orario antimeridiano,
ogni classe osserva dieci minuti di intervallo.
Art. 20 - Ricevimento
dei genitori degli alunni e rapporti scuola-famiglia.
20.1
Gli insegnanti
programmano il calendario delle riunioni e assemblee periodiche nonché dei
colloqui individuali; tuttavia sono disponibili ad incontri individuali
ogni volta che la situazione lo richieda o qualora venga presentata
motivata richiesta da parte dei genitori di un alunno. Allo stesso modo,
per i casi urgenti e le segnalazioni di situazioni particolari, la scuola
invia alle famiglie degli alunni interessati una comunicazione.
B.
Il Consiglio di Istituto,
sulla base delle indicazioni e delle proposte del Collegio dei docenti,
definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dei rapporti con le
famiglie che vengono indicati nel Piano dell’Offerta Formativa per gli
aspetti generali e nelle Programmazioni delle Attività Scolastiche
annuali.
·
Per la Scuola Secondaria di
primo grado, il ricevimento dei genitori avviene ordinariamente durante le
ore messe a disposizione da ogni docente al mattino, di norma nelle
prime due settimane del mese, e attraverso i colloqui pomeridiani –
bi/trimestrali - per l’ orientamento scolastico degli alunni. Per quanto
concerne la Scuola Primaria i colloqui pomeridiani vengono di norma
stabiliti con cadenza bimestrale secondo il calendario annuale degli
incontri. Per la Scuola dell’Infanzia i colloqui si effettuano di norma
all’inizio e alla fine dell’anno scolastico, oltre agli incontri periodici
in corso d’anno.
·
Per casi di particolare
necessità ogni genitore può chiedere di parlare con gli insegnanti in
qualsiasi momento previo appuntamento. Ogni comunicazione agli insegnanti
deve essere improntata ad un sereno desiderio di chiarezza, di
approfondimento conoscitivo sull’apprendimento e sull’orientamento
dell’alunno oltre che di collaborazione. A tutti i genitori viene
consegnato all’inizio dell’anno il calendario annuale degli incontri e
l’orario di ricevimento dei professori.
Art. 21 - Accesso agli
edifici scolastici.
21.1
L’accesso per ragioni
motivate di persone esterne alla scuola (esperti, operatori psico -
sociali, rappresentanti dei genitori, tirocinanti, ecc.) durante lo
svolgimento delle lezioni scolastiche, è consentito solo previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico, sentito se necessario il
Consiglio di Istituto.
B.
Il personale addetto ai
servizi di manutenzione o alla consegna di materiale per la scuola deve
presentarsi ed essere riconosciuto dal personale ausiliario, motivando la
propria presenza: non dovrà comunque in alcun modo disturbare il normale
svolgimento delle lezioni. Diversamente l’accesso dovrà essere autorizzato
dal Dirigente Scolastico.
C.
Ai genitori degli alunni è
consentito accedere nelle scuole, oltre a quanto disposto negli artt.
16-17-20 del presente Regolamento per:
a)
la consultazione dell’Albo
b)
la partecipazione e la
collaborazione alle attività scolastiche secondo gli accordi e i progetti
prestabiliti con i docenti, dei quali deve essere puntualmente informato
il Dirigente Scolastico
c)
la partecipazione a
Commissioni di cui fanno parte e ad incontri organizzati dalla scuola
D.
L’accesso agli Uffici di
Segreteria dell’Istituto Comprensivo e al rispettivo Albo è consentito al
pubblico secondo gli orari esposti agli ingressi e definiti di anno in
anno dal Consiglio di Istituto; l’utenza che si dirige allo sportello
della Segreteria non si deve recare in altre parti dell’edificio
scolastico, recando disturbo e interruzione all’attività scolastica.
Criteri e modalità di accoglienza del
pubblico, dello svolgimento delle pratiche e delle procedure per i reclami
sono riportati in articoli specifici della Carta dei Servizi Scolastici.
E’ possibile telefonare alla Segreteria,
per informazioni e richieste, negli orari di ricevimento del pubblico e,
solo eccezionalmente per casi urgenti e improrogabili, nell’intero arco
dell’orario di funzionamento dell’Ufficio stesso
E.
Il Dirigente Scolastico
riceve i genitori, il personale e l’utenza in generale su appuntamento o
secondo gli orari esposti all’ingresso, dei quali viene data informazione
all’inizio di ogni anno scolastico.
F.
Di norma, non è consentita
la permanenza dei genitori degli alunni nelle aule e nei corridoi della
scuola all’inizio o durante le lezioni e le attività scolastiche, ad
esclusione di situazioni urgenti, particolari e motivate e fatte salve le
esigenze dell’accoglienza nella Scuola dell’Infanzia e per le prime classi
della Scuola Primaria.
G.
Ai tecnici che operano alle
dipendenze delle Amministrazioni Comunali e i tecnici convocati
dall’Amministrazione Scolastica possono accedere ai locali scolastici in
qualsiasi orario per l’espletamento dei loro compiti, a condizione che non
vengano messe a rischio incolumità e sicurezza di alunni e personale
scolastico
H.
I rappresentanti e gli
agenti commerciali devono essere preventivamente autorizzati dal Dirigente
scolastico o dal direttore amministrativo prima di accedere ai plessi e
conferire con i docenti, gli amministrativi e gli ausiliari
I.
Eventuali parcheggi auto
esistenti nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici non possono
essere utilizzati dal personale docente.
J.
Dirigente Scolastico,
Direttore Amministrativo, Assistenti e Collaboratori Scolastici sono
autorizzati ad utilizzare tali parcheggi con il limite di non effettuare
entrate/uscite con le loro auto in orari coincidenti all’avvio e al
termine delle lezioni scolastiche e nei momenti di pausa-intervallo
antimeridiano e pausa post-mensa pomeridiana. In ogni caso, il personale
autorizzato DEVE PROCEDERE A PASSO D’UOMO. Le stesse regole devono essere
rispettate dai mezzi degli operatori che devono effettuare interventi di
manutenzione o riparazione nelle strutture scolastiche.
K.
Le biciclette in uso da
parte degli alunni devono essere sistemate in modo ordinato solo ed
esclusivamente nelle aree destinate.
L.
Non è permesso agli alunni
frequentanti le ultime classi della scuola secondaria di primo grado di
sostituire con motorini e scooter la procedura riservata alle biciclette.
Art. 22 -
Comunicazioni scuola – famiglia - territorio.
22.1
In caso di sciopero del
personale docente, la scuola avverte le famiglie degli alunni, con
comunicazione scritta e con congruo anticipo. Non sempre risulta possibile
garantire il regolare svolgimento delle lezioni: è pertanto possibile sia
l’orario ridotto sia la suddivisione degli alunni in gruppi diversi dalla
classe per garantire la sola assistenza.
22.2
Agli ingressi delle
Scuole dell’ Istituto deve essere disposto un apposito spazio per l’Albo
degli avvisi e delle comunicazioni.
L’insegnante fiduciario di ogni plesso
cura la regolare affissione all’Albo delle circolari e delle disposizioni
di carattere permanente e generale inviate dalla Direzione, oltre agli
avvisi relativi alle convocazioni, agli atti, ai verbali riguardanti gli
Organi Collegiali e le assemblee dei genitori.
B.
I rappresentanti dei
docenti, ATA e genitori negli Organi Collegiali possono chiedere di
distribuire avvisi e comunicazioni inerenti il loro mandato, direttamente
tramite gli alunni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Comunicazioni di altra natura, anche per la semplice affissione all’Albo
della scuola, devono essere vagliate ed autorizzate dalla Giunta
Esecutiva.
C.
E’ vietata qualsiasi forma
di pubblicità, di propaganda e di vendita, a fine di lucro , tramite
docenti ed alunni, se non previa delibera favorevole, caso per caso, del
Consiglio di Istituto. E’ consentita invece, su approvazione del Dirigente
Scolastico, la circolazione di materiale informativo da parte di Enti,
Gruppi, Associazioni socio-culturali, ricreative, sportive operanti sul
territorio, ritenuto idoneo, corretto, utile e interessante per l’utenza.
E’ ovviamente consentita l’informazione relativa ad iniziative organizzate
dagli Enti Locali, dalle Biblioteche Civiche, dall’Azienda ASL o da
altre Agenzie che collaborano con la comunità scolastica.
D.
Nelle scuole è inoltre
consentita la propaganda elettorale, per le elezioni degli Organi
Collegiali scolastici, nei termini e nei modi previsti dalla normativa
vigente in materia scolastica.
Art. 23 - Formazione
delle classi e assegnazione degli alunni
Nel totale rispetto del diritto-dovere del
singolo alunno alla frequenza nella scuola dell’obbligo, le domande di
iscrizione vengono accolte senza discriminazione alcuna e con precedenza
per gli alunni che risiedono nel territorio Comunale di ciascun plesso
scolastico. Non sono tuttavia ammessi alla frequenza alunni in qualità di
uditori.
B.
Per quanto riguarda gli
alunni iscritti al primo anno della scuola , Primaria e Secondaria di
primo grado, la formazione delle classi è disposta dal Dirigente
Scolastico, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 18 del presente
regolamento e sulla base di:
a)
criteri e modalità
deliberati dal Collegio docenti;
b)
classi numericamente
omogenee, ad esclusione delle classi con presenza di alunni portatori di
handicap, per le quali si effettua un’opportuna riduzione numerica;
c)
equilibrata distribuzione
degli alunni, tenendo conto del loro sesso e di particolari esigenze
segnalate dalle famiglie;
d)
eventuali difficoltà
psico-fisiche dei bambini, segnalate dalla scuola di ordine precedente,
dall’ASL, dall’UONPI o dagli stessi genitori;
e)
rilevazioni e valutazioni
dei docenti della scuola di ordine precedente
f)
rilevazioni e valutazione
del docente psico - pedagogista dell’Istituto;
g)
somministrazione di test di
profitto e attitudinali rivolto agli alunni, da parte dei docenti, negli
ultimi mesi della scuola dell’Infanzia o nelle prime settimane della
scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado
C.
Gli alunni che si iscrivono
alle varie classi durante l’anno scolastico sono assegnati dal Dirigente
Scolastico alle diverse sezioni, tenendo conto del numero degli alunni
iscritti e sulla base dei seguenti criteri:
a)
numero componenti delle
classi;
b)
presenza di portatori di
handicap;
c)
situazioni di svantaggio
accertato;
d)
analisi della documentazione
che accompagna i nuovi iscritti (fascicolo personale).
D.
Per eventuali casi di
eccedenza di domande di pre -iscrizione di alunni, il Consiglio di
Istituto delibera i seguenti criteri di priorità nell’accoglimento delle
domande, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente:
I.residenza
della famiglia;
II.
capacità ricettiva delle strutture scolastiche;
III.
frequenza di altri fratelli nella stessa scuola;
IV.
lavoro di entrambi i genitori nel Comune della scuola e/o affido del
figlio presso parenti (documentato con atto notorio);
V.
casi familiari particolari;
VI.
accettazione dell’iscrizione su certificazione dell’ASL o dell’UONPI di
alunni portatori di handicap, alunni in affido/adozione temporanea, alunni
assegnati alle Comunità - Alloggio di Semonte - Vertova e di Cene,
provenienti anche da altri Istituti.
E.
Nel caso in cui venga
chiesto dalla famiglia il trasferimento di un alunno ad altra scuola per
cambio di residenza o di domicilio dell’obbligato o per iscrizione alla
scuola privata, il Dirigente Scolastico provvede d a rilasciare il
nullaosta all’Istituto richiedente, salvo motivi ostativi oggettivi e
documentati; oppure procede alla assegnazione alla classe e alla sezione
relative all’alunno obbligato, quando si tratti di un trasferimento
interno, da un plesso all’altro dell’Istituto Comprensivo di Gazzaniga
Qualora i genitori richiedano il
trasferimento del proprio figlio per gravi e comprovati motivi di
incompatibilità tra l’alunno e gli insegnanti e tra questo e i compagni
oppure per insorte incomprensioni tra gli insegnanti e gli stessi
genitori, il trasferimento può essere concesso solo dopo che il Dirigente
Scolastico avrà accertato i fatti e ascoltato le parti interessate al fine
di giungere ad una ragionevole composizione delle difficoltà insorte e
qualora i genitori persistano nel chiedere per scritto il trasferimento
del figlio.
Sarà compito del Dirigente Scolastico
notificare ai genitori e agli insegnanti interessati l’accoglimento o meno
della richiesta di trasferimento.
F.
Un caso particolare è
costituito dalla frequenza di figli di insegnanti per i quali, di norma, è
preferibile che nella classe frequentata non insegni il genitore stesso in
qualità di docente del modulo, della classe, della sezione
G.
Per quanto concerne
l’iscrizione (ad inizio o nel corso dell’anno scolastico), l’accoglienza,
l’inserimento e l’assegnazione alla classe/sezione degli alunni stranieri,
il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione e del parere
dell’apposita Commissione Docenti di Istituto per l’Intercultura. Ogni
decisione assunta viene comunicata ai genitori dell’alunno interessato
(avvalendosi se necessario della consulenza del mediatore culturale) e
successivamente deliberata dagli Organi Collegiali competenti
H.
Per quanto concerne
l’iscrizione (ad inizio o nel corso dell’anno scolastico),l’accoglienza,
l’inserimento e l’assegnazione alla classe/sezione degli alunni
diversamente abili, il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione
e del parere dell’apposita Commissione Docenti di Istituto per la
Diversabilità. Ogni decisione assunta viene comunicata ai genitori
dell’alunno interessato (avvalendosi se necessario dei servizi ASL/UONPI),
e successivamente deliberata dagli Organi Collegiali competenti
Art 24 Criteri di
iscrizione e ammissione alla Scuola dell’Infanzia
Ai fini dell’iscrizione e ammissione alla
frequenza nelle Scuole Statali dell’Infanzia di Cene e Gazzaniga ,
verranno seguiti i seguenti criteri di priorità:
24.1
Alunni che hanno
frequentato la medesima scuola nell’anno precedente (precedenza assoluta
ai sensi delle CC.MM. n° 262/70 e n° 181/75).
B.
Alunni nuovi iscritti e
residenti nei rispettivi Comuni, con precedenza assoluta per i bambini
portatori di handicap.
C.
Alunni che, per particolari
condizioni socio-economiche delle famiglie, abbiano maggiormente necessità
di frequentare la scuola dell’infanzia. A titolo esemplificativo sono da
considerare tra le particolari condizioni familiari e socio-economiche:
I.Mancanza
o assenza per qualsiasi motivo di entrambi i genitori, o della madre
oppure del padre.
II.Mancanza
nel nucleo familiare di altre persone adulte a cui i bambini possono
essere affidati.
III.Presenza
in famiglia di altri figli minori o di persone anziane o comunque
bisognose di assistenza.
IV.Disagiate
condizioni economiche.
24.2
A parità di condizioni,
di cui al punto n° C, sono preferiti i bambini di maggiore età (calcolando
anno, mese e giorno di nascita).
E.
A parità di punteggio si
consentirà la frequenza del bambino che ha effettuato l’iscrizione nei
termini previsti dalla normativa vigente.
F.
Alunni la cui iscrizione sia
stata effettuata oltre i termini previsti dalla normativa
Agli atti della Direzione è depositata
l’apposita tabella per il calcolo delle precedenze la quale fa parte
integrante del presente Regolamento.
Concluse le operazioni di iscrizione,
l’Ufficio di Direzione provvederà alla compilazione di tre elenchi
distinti:
I.
Elenco dei bambini per i quali è stata
richiesta l’iscrizione.
II.
Elenco dei bambini iscritti
e ammessi alla frequenza secondo i criteri di preferenza e precedenza
sopra indicati.
III.
Elenco dei bambini che, per
mancanza di posti, non possono essere iscritti e ammessi alla frequenza e
che vengono inseriti in lista di attesa.
In questo ultimo elenco vengono
inseriti IN CODA anche eventuali bambini per i quali l’iscrizione venga
presentata oltre il termine previsto dalle disposizioni ministeriali.
G.
Gli elenchi suddetti,
vistati dal Dirigente Scolastico, sono pubblicati all’Albo della Scuola
entro i trenta giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni.
I genitori dei bambini possono
presentare reclamo, avverso detti elenchi, alla Direzione dell’Istituto
Comprensivo, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione e
l’Ufficio di Direzione decide in merito entro 10 giorni dalla
presentazione dei reclami.
H.
Gli alunni che si siano
ritirati dalla frequenza alla scuola e che siano stati dimessi per mancata
frequenza (assenza ingiustificata per un periodo continuativo superiore
ad un mese) o per continue, ripetute assenze non giustificate (C.M. n°
262/70) verranno sostituiti, in base alla relativa graduatoria, degli
iscritti di cui al punto III, e comunque non oltre il 30 aprile.
Art. 25 – Criteri per
l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi
25.1
L’assegnazione ai plessi
e alle classi è effettuata secondo i seguenti criteri in ordine di
priorità, con precedenza per i docenti già titolari, da parte del
Dirigente Scolastico.
A.
Continuità educativa e
didattica come opportunità formativa a favore degli alunni.
B.Valutazione delle
dinamiche relazionali interne al team e al plesso come variabili
fondamentali per la garanzia di un clima favorevole all’apprendimento.
C.
Valorizzazione delle
competenze professionali dei docenti,
D.
Opzioni ed esigenze
manifestate dai singoli docenti.
E.
Nel caso di concorrenza,
l’assegnazione verrà effettuata sulla base della graduatoria formulata
secondo le tabelle allegate al CCNI sulla mobilità del personale
scolastico
25.2 Nell’assegnazione degli ambiti (Scuola Primaria) agli insegnanti il
Dirigente Scolastico procederà tenendo conto di:
a) Conoscenza e valorizzazione delle
esperienze e delle competenze professionali e culturali dei docenti
b) Continuità didattica
c) Equilibrio e stabilità delle varie
competenze disciplinari interne al team
25.3
Al fine di garantire la massima equità e trasparenza nelle operazioni, il
Dirigente Scolastico assegnerà le classi e le sezioni ai docenti titolari
disponibili per titolarità o ai docenti assunti a tempo determinato per
l’intero anno scolastico, solo dopo aver analizzato la documentazione e
sentito il parere delle competenti Commissioni per la Continuità dei vari
gradi scolastici, che sono impegnate nella formazione delle nuove classi e
sezioni di alunni per ogni anno scolastico
Art. 26 - Vigilanza
alunni.
26.1 Compiti di vigilanza
I compiti di vigilanza degli alunni
spettano al personale insegnante nell'ambito degli obblighi previsti dalla
legge. L'obbligo della vigilanza si esplica nell'ambito scolastico e
durante tutte le attività e le iniziative organizzate o autorizzate dalla
scuola. I docenti hanno l'obbligo di essere presenti a scuola cinque
minuti prima dell'inizio delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, per
vigilare e disciplinare l'ingresso in aula degli alunni. I docenti hanno
cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Durante
l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe o sul gruppo di alunni
loro assegnato e,
al termine delle lezioni, sull'uscita degli alunni dai locali
scolastici fino al portone o cancello. Al termine delle lezioni i docenti
accertano che aule, laboratori, palestre od altri locali utilizzati
vengano lasciati in ordine ed i materiali e le attrezzature vengano
riposti negli appositi spazi. Durante le ore di lezione è consentito far
uscire dall’aula un alunno per volta, eccezion fatta per i casi motivati.
I docenti inoltre devono prendere visione
e informazione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. E’
assolutamente vietato ostruire con mobili, scaffali o altri arredi, anche
solo temporaneamente, le uscite di sicurezza. Non è consentito sistemare
mobili molto bassi acanto a vetrate e finestre.
Eventuali danni riscontrati devono essere
segnalati tempestivamente al Dirigente scolastico. I danni devono essere
prontamente risarciti dal o dai responsabili. Quando questo o questi
ultimi non possono essere identificati, il risarcimento sarà effettuato in
modo collettivo, secondo le decisioni dei Consigli di intersezione,
interclasse o classe, oppure secondo le decisioni del Consiglio di
istituto.
Ogni docente , come ogni altro dipendente,
ha il dovere di prendere visione o di sottoscrivere (quando espressamente
richiesto) le circolari, le comunicazioni e gli avvisi ricevuti.
I docenti, come gli altri dipendenti, non
possono utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione.
REGISTRI E DOCUMENTI SCOLASTICI DEVONO
ESSERE TENUTI CON CURA, DEBITAMENTE COMPILATI IN OGNI LORO PARTE E
RIMANERE A DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.
I docenti responsabili presenti al
servizio di refezione scolastica devono abituare gli alunni ad una
adeguata igiene personale preventiva e, durante il pranzo, controllano gli
stessi e li educano ad un corretto comportamento
Il personale ausiliario è presente e
collabora con i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso e
l’uscita degli alunni e durante l’orario delle lezioni e attività
scolastiche secondo le specifiche disposizioni di servizio del mansionario,
di cui ai relativi articoli del CCNL o in base alle convenzioni tra Scuole
ed Enti Locali. Ancora, il personale ausiliario deve essere compresente
con i docenti durante le attività della refezione scolastica e della pausa
post-mensa. Infine, lo stesso personale può essere chiamato dai docenti ad
integrare il servizio di vigilanza e sorveglianza alunni durante le uscite
didattiche a piedi, sul territorio comunale, o durante gli spostamenti da
un edificio scolastico all’altro. Deve vigilare sempre sugli alunni
affidati in casi di particolare necessità ed urgenza, in modo tale che i
minori non vengano privati della necessaria sorveglianza.
26.2 Entrata e
uscita
I Scuola dell’Infanzia
L'entrata e l'uscita degli alunni avviene
sotto la sorveglianza del personale. Gli alunni vengono accompagnati ed
accolti nelle sezioni della scuola dai loro familiari, i quali, per
motivate ragioni, possono conferire con i docenti.
I genitori degli alunni sono pregati di
rispettare scrupolosamente gli orari scolastici giornalieri e settimanali;
sono inoltre invitati per motivi organizzativi a limitare la loro presenza
quando accompagnano e quando ritirano i loro bambini a scuola.
Nel caso PERSONE DIVERSE (comunque
maggiorenni) venissero a RITIRARE I BAMBINI all’uscita della Scuola, si
raccomanda ai genitori coinvolti di comunicarlo anticipatamente per
scritto alle insegnanti di sezione; in caso di mancato preavviso il
bambino verrà trattenuto a scuola.
|
La Scuola dell’Infanzia di GAZZANIGA è
aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 |
|
Entrata: |
Dalle ore 8,00 alle ore 9,00 con
possibilità di prorogare fino alle ore 9,15
Qualora ve ne sia la necessità e per
validi motivi, l’ingresso del bambino può avvenire dopo le ore 9,15
V.
Le insegnanti dovranno
essere avvisate entro le ore 8,45 specificando l’orario previsto di
ingresso che dovrà avvenire entro le ore 11,45 qualora il bambino
consumi il pasto a scuola o entro le 13,30 qualora il bambino arrivi
solo nel pomeriggio.
I bambini verranno consegnati alla
bidella che provvederà ad accompagnarli in sezione. |
|
Uscita: |
Dalle ore 15,45 alle ore 16,00
Dalle ore 12,30 alle ore 13,30 possono
essere ritirati quei bambini che per giustificati motivi devono
lasciare la scuola anticipatamente (si invitano i genitori ad avvisare
l’insegnante al mattino). |
|
La Scuola dell’Infanzia di CENE è
aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 |
|
Entrata: |
Dalle ore 8,00 alle ore 9,00 con
possibilità di prorogare fino alle ore 9,15
Qualora ve ne sia la necessità e per
validi motivi, l’ingresso del bambino può avvenire dopo le ore 9,15
VI.
Le insegnanti dovranno
essere avvisate entro le ore 8,45 specificando l’orario previsto di
ingresso che dovrà avvenire entro le ore 11,45 qualora il bambino
consumi il pasto a scuola o entro le 13,30 qualora il bambino arrivi
solo nel pomeriggio.
I bambini verranno consegnati alla
bidella che provvederà ad accompagnarli in sezione. |
|
Uscita: |
Dalle ore 15,45 alle ore 16,00
Dalle ore 12,30 alle ore 13,30 possono
essere ritirati quei bambini che per giustificati motivi devono
lasciare la scuola anticipatamente (si invitano i genitori ad avvisare
l’insegnante al mattino). |
II .Scuola Primaria e Scuola Secondaria
L'entrata e l'uscita degli alunni avviene
sotto la sorveglianza del personale. Gli alunni possono essere
accompagnati dai loro familiari al cancello/portone della scuola. I
genitori possono accedere alla scuola e conferire con i docenti solo per
motivate ragioni.
La presenza di alunni nei locali
scolastici o negli spazi esterni alla scuola, al di fuori degli orari
delle lezioni scolastiche, può essere consentita solo se viene assicurato
un adeguato e puntuale servizio di vigilanza.
Un servizio minimo di pre-scuola,
riservato agli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto
scolastico e agli alunni i cui genitori sono entrambi impegnati in
attività lavorative, deve essere organizzato e garantito con l’utilizzo
del personale ausiliario statale, entro i limiti contrattuali per quanto
concerne gli obblighi e le responsabilità della vigilanza e sorveglianza.
I genitori degli alunni interessati devono sottoscrivere, ad ogni inizio
di anno scolastico, una dichiarazione che solleva il suddetto personale
ausiliario e l’amministrazione scolastica da obblighi e responsabilità che
esulano dal servizio.
In ogni plesso scolastico saranno
stabilite le modalità per l'uscita degli alunni dalle classi, i quali
devono essere accompagnati dai docenti titolari di classe fino al
portone/cancello dell’edificio scolastico.
Si intende che gli alunni i quali non
vengano ritirati all’uscita personalmente dai genitori o da altri parenti,
familiari o persone adulte riconosciute, possono fare ritorno alle proprie
abitazioni da soli, non accompagnati.
Durante le lezioni, portoni e cancelli
delle scuole devono rimanere sempre chiusi, in modo da non risultare
agibili dall’esterno, mentre se gli stessi risultano come uscite di
sicurezza e vie di fuga in caso di emergenza, tutto il personale docente
ed ausiliario deve attenersi alle regole disposte nei Piani per
l’Emergenza di ogni plesso scolastico, assicurandosi in primo luogo che
tali uscite di sicurezza siano sempre agibili e sgombre.
Solo per quanto concerne l’edificio di
Scuola secondaria di primo grado di Gazzaniga, almeno fino a quando
l’ingresso non verrà dotato di videocitofono collegato, con intervento da
parte dell’Ente Locale, non è possibile richiedere la chiusura delle
porte, per permettere all’utenza di accedere agli Uffici di Segreteria e
di Direzione.
26.3 Intervallo
Durante la pausa antimeridiana, della
durata di dieci minuti, gli alunni si intratterranno in aula, o nel
corridoio prospiciente le classi oppure negli spazi aperti di cui dispone
la scuola, sempre sotto sorveglianza dei docenti in servizio, in base alle
disposizioni, e ai turni quotidiani e settimanali di servizio
26.4 Incidenti e infortuni
Nel caso malaugurato di incidente ad
alunno in tempo scolastico, sia nell'edificio che nelle sue pertinenze, il
docente o il personale ausiliario avente in custodia in quel momento
l'alunno, inoltrerà il giorno stesso una circostanziata denuncia alla
Direzione dell’I.C..
La denuncia dovrà contenere i seguenti
elementi:
a)
cognome e nome dell'alunno;
b)
data, ora, località del
sinistro;
c)
descrizione della meccanica
dell'infortunio e relative conseguenze;
d)
prime cure prestate: dove,
da chi, quando, come e perchè
Gli incidenti e gli infortuni che
comportano almeno un giorno di prognosi, con assenza dalle lezioni
scolastiche, devono essere riportati sull’apposito REGISTRO DEGLI
INFORTUNI, in dotazione ai singoli plessi scolastici, la cui tenuta e cura
è affidata al docente fiduciario di plesso.
Nel caso concreto, i docenti interessati
sono tassativamente tenuti a:
a)
portare i primi e necessari
soccorsi sul luogo all’alunno infortunato.
b)
avvisare immediatamente, per
telefono, i genitori dell’alunno per permettere agli stessi (o ad altri
parenti autorizzati) di arrivare tempestivamente a scuola e di richiedere,
se ritenuto necessario, l’intervento del medico di famiglia.
c)
richiedere urgentemente, nei
casi più gravi, l’intervento di un’ambulanza tramite chiamata telefonica
a:
d)
n° 118 per urgenza assoluta;
e)
n° 035.71.48.48 Servizi
Volontari di Colzate.
Viene escluso, di norma, il trasporto di
alunni infortunati da parte di insegnati con mezzi propri al Pronto
Soccorso salvo casi per i quali, non ritenendo necessario l’intervento
dell’ambulanza e avuta l’autorizzazione dei genitori interessati,
tempestivamente contattati, verrebbe a configurarsi come “omissione di
soccorso” il mancato intervento degli insegnanti stessi.
A tale proposito, è necessario che gli
insegnanti provvedano a registrare, se non ne sono già in possesso:
·
I numeri telefonici dei
genitori degli alunni (casa - lavoro), sia degli apparecchi fissi che dei
cellulari
·
il numero telefonico di
altro parente reperibile.
·
il numero telefonico del
medico curante (pediatra).(medico di famiglia)
26.5
Assenze
Le assenze degli alunni devono essere
comunicate al personale ATA del plesso entro le ore 8,30.
Saranno poi registrate dal docente sul
registro di classe e giustificate dalle famiglie, sempre, con
comunicazione scritta sul libretto personale dell’alunno. Per le assenze
causate da malattia non è più necessario il certificato medico. Nel caso
di malattie infettive, è fatto obbligo ai genitori dell’alunni, di
presentare, al rientro, un certificato di idoneità alla frequenza
rilasciato dal medico curante.
Le insegnanti o le collaboratrici
scolastiche possono assumersi la responsabilità di somministrare
farmaci agli alunni solo ed esclusivamente nel caso in cui
preventivamente venga sottoscritto un accordo tra il Dirigente Scolastico,
i genitori del bambino, il medico curante e il personale scolastico
interessato, nel quale vengano precisate specifiche istruzioni per la
somministrazione
26.6
Ritardi e uscite anticipate
Gli alunni in ritardo sono ammessi alle
lezioni scolastiche con giustificazione scritta. Un ingresso ritardato
periodico, oppure ripetute uscite anticipate sono autorizzate dal
Dirigente Scolastico in caso del tutto eccezionale previa domanda scritta,
motivata e documentata da parte delle famiglie.
Parimenti, in caso di necessità e per
validi motivi, gli alunni possono lasciare eccezionalmente la scuola
prima del termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, purché
affidati personalmente ad un genitore o ad un familiare maggiorenne
conosciuto dal docente.
Il familiare apporrà tassativamente la
propria firma su apposito registro e dovrà esibire comunicazione scritta e
sottoscritta dai genitori degli alunni contenente l'assicurazione di
responsabilità.
26.7
Disciplina
Per quanto concerne le disposizioni relative
ad interventi e procedimenti disciplinari nei confronti degli alunni si fa
esplicito riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 297/94 e successive
variazioni o integrazioni; esclusivamente per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado si adotta lo schema di regolamento dello
“Statuto delle studentesse e degli studenti” di cui al D.P.R. n° 249/1998
in merito ai diritti e ai doveri degli studenti, alla costituzione
dell’Organo di garanzia e all’irrogazione di eventuali sanzioni o
provvedimenti disciplinari i quali, nei casi più gravi, non potranno
comunque superare un periodo di sospensione dalle lezioni scolastiche di
15 giorni. Inoltre, i diritti e i doveri degli alunni, le regole di
comportamento, i divieti, le istruzioni per la prevenzione dei rischi e
dei pericoli e il comportamento da adottare in caso di emergenza sono
declinate anche: nella Carta dei Servizi Scolastici, nel Piano
dell’Offerta Formativa e nelle Istruzioni per l’utenza del Piano di
Valutazione dei Rischi e delle Emergenze ,oltre che nelle circolari e
disposizioni emanate dal Dirigente Scolastico.
Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti
di tutto il personale scolastico e dei loro compagni il massimo rispetto
consono ad una convivenza civile. Sono tenuti a frequentare regolarmente
le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente gli
impegni di studio.
La presenza a scuola è obbligatoria per tutte
le lezioni e le attività programmate e organizzate dai Consigli di
Intersezione-interclasse-Classe. Devono portare quotidianamente nello
zainetto il diario scolastico e il libretto personale. Al cambio di
insegnante, durante la pausa dell’intervallo, nello spostamento da un’aula
all’altra, all’ingresso come all’uscita dall’edificio scolastico, devono
tenere un comportamento corretto ed educato, senza correre, urlare,
urtarsi.. Ancora durante la pausa dell’intervallo e del dopo-mensa, non
sono permessi giochi pericoloso, scherzi di qualsiasi genere, litigi e
scontri. Devono utilizzare i servizi igienici in modo corretto,
rispettando le più elementari norme di igiene e pulizia.
I docenti e i collaboratori scolastici devono
segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico i nominativi degli
alunni o le classi che non rispettano tutte le regole.
OGNI EPISODIO DI BULLISMO, DI PREPOTENZA, DI
VIOLENZA che dovesse verificarsi tra alunni verrà punito con severità. Il
Regolamento Disciplinare allegato al presente documento fa parte
integrante del Regolamento di Istituto .
Gli alunni i quali, temporaneamente o
permanentemente, causa motivi di salute, non possono partecipare alle
lezioni ed attività di educazione motoria, fisica e sportiva devono
presentare al Dirigente Scolastico la richiesta di esonero totale o
parziale scritta e sottoscritta dai genitori, unitamente al certificato
medico.
Ogni alunno è tenuto a portare a scuola solo
il materiale occorrente per le lezioni, le attività e i compiti. E’
possibile portare la merenda. Non è consigliabile invece portare somme di
danaro e oggetti di valore. La scuola in ogni caso non risponde comunque
per eventuali furti subiti.
Ogni alunno è personalmente responsabile
dell’integrità degli arredi, dei materiali, degli strumenti, delle
attrezzature e dei sussidi che la scuola gli affida e gli permette di
utilizzare: coloro che provocano rotture, guasti e danneggiamenti ai beni
di proprietà dello Stato o del Comune, sono tenuti a risarcire i danni.
Ogni alunno ha diritto alla partecipazione
attiva e responsabile alla vita della scuola. Ha diritto di conoscere e
comprendere il POF di Istituto come le Programmazioni di lavoro. Ha
diritto di essere informato circa metodologie didattiche, modalità di
verifica, criteri di valutazione che i docenti intendono adottare.
26.8 NORME SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Gli alunni che non usufruiscono del
servizio di refezione scolastica, nella scuola primaria e secondaria di
primo grado, sono autorizzati dai loro genitori a tornare a casa da soli
al termine delle lezioni antimeridiane e a rientrate in tempo utile per le
lezioni pomeridiane. L’attività di refezione scolastica e la pausa
post-mensa devono essere considerati come momenti educativi e opportunità
formative. Restano valide tutte le regole da rispettare in ambito
scolastico. Gli alunni sono affidati sempre alla vigilanza e alla
sorveglianza dei docenti i e dei collaboratori scolastici
PARTE QUINTA LA
SCUOLA E IL TERRITORIO.
Art. 27 - Rapporti con
le Istituzioni e l'associazionismo.
Il Consiglio di Istituto e gli altri
Organi Collegiali della scuola, ciascuno nel rispetto delle proprie
competenze e funzioni, incentiveranno i rapporti con le associazioni
sociali, culturali, sportive e ricreative con gli enti istituzionali
operanti sul territorio per rendere funzionale il collegamento tra scuola
ed extra scuola.
Art. 28 - Visite
guidate e viaggi d'istruzione.
28.1 La materia viene regolata da apposita normativa ministeriale adottata
dal Consiglio di Istituto, che costituisce parte integrante del presente
regolamento. In particolare:
I.Le
visite guidate e i viaggi d'istruzione e le partecipazioni ad attività
sportive costituiscono occasioni finalizzate ad integrare la quotidiana
attività didattica.
II.I
viaggi di istruzione e le visite guidate sono programmate ed organizzate
su iniziativa degli insegnanti di classe.
III.I
viaggi d'istruzione e le visite guidate vengono organizzate ed approvate
in ottemperanza alle disposizioni permanenti contenute nella C.M. 291/92
relativa all'oggetto.
Eventuali deroghe possibili e decisioni
discrezionali verranno di volta in volta discusse, approvate e deliberate
dal Consiglio di Istituto. In ordine a problemi di ordine economico di
alcuni alunni viene stabilito un fondo d’istituto speciale, da fissare per
ogni anno finanziario a cura del D.S.G.A.e con documentazione del C.I.
IV.Il
piano annuale dei viaggi di istruzione d'istruzione è incluso nella
programmazione annuale educativa e didattica, sentito il parere del
Consiglio di Intersezione, Interclasse e Classe e l'approvazione di
delibera del Collegio dei Docenti; dovrà pervenire al Consiglio di
Istituto entro il 30 OTTOBRE di ogni anno scolastico, per poter
essere discusso e vagliato in merito al contenuto e agli stanziamenti. Nel
piano dovranno essere evidenziate le eventuali richieste di finanziamento
ad alunni economicamente in difficoltà
V.Ai
viaggi ed alle visite d'istruzione dovranno partecipare non meno dell’
80% degli alunni forniti di consenso scritto dalle famiglie. Quando
per motivi giustificati si verificasse l'impossibilità di realizzare la
partecipazione all'iniziativa della totalità della classe, la scuola dovrà
provvedere all'assistenza dell'alunno o degli alunni che non possono
partecipare, predisponendo un programma di lavoro, affinché l'alunno possa
inserirsi attivamente anche in un'altra classe.
VI.Ai
viaggi e alle visite d'istruzione possono partecipare, preferibilmente in
rapporto 1 a 5, anche alcuni genitori in veste di accompagnatori, in
numero sufficiente alle situazioni che gli insegnanti prevedono di
affrontare con la propria classe. I genitori accompagnatori dovranno
essere regolarmente assicuratie versare la loro quota di partecipazione .
VII.Potranno
effettuarsi viaggi d'istruzione con una o più classi; dovrà essere
privilegiata la partecipazione di classi parallele dello stesso plesso o
di plessi diversi
VIII.Alla
domanda di autorizzazione alla “gita” deve essere prodotto il consenso
scritto della famiglia espresso al momento della richiesta di
partecipazione, pur non esonerando gli organizzatori e gli accompagnatori,
dalle responsabilità di ogni ordine previste dal sistema legislativo.
IX.Successivamente
al 30/10 di ogni anno scolastico , ossia dopo la deliberazione di
approvazione del piano annuale delle gite d'istruzione, il Consiglio di
Istituto individua almeno tre ditte autotrasportatrici:
a)
regolarmente abilitate ad
effettuare il servizio di trasporto;
b)
coperte da regolare
assicurazione per i terzi trasportati , secondo i parametri di legge
vigenti
c)
con capienza legale dgli
eautomezzi rispetto al numero dei partecipanti.
Le ditte presenteranno al Consiglio di
Istituto stesso il preventivo comprensivo di I.V.A. per tutti i viaggi di
istruzione. Il Consiglio di Istituto delibererà, sulla base degli elementi
forniti, quale ditta autotrasportatrice effettuerà il trasporto degli
alunni. Non è necessaria la dichiarazione scritta quando il viaggio viene
effettuato usufruendo delle ferrovie dello Stato, di regolari servizi
pubblici di linea e di mezzi pubblici di trasporto urbano. Viene richiesta
ai docenti organizzatori al termine dello svolgimento dei viaggi di
istruzione, una comunicazione scritta contenente il giudizio sulla
qualità del servizio offerto dalla Ditta autotrasportatrice al fine di
orientare il Consiglio di Istituto in merito alla scelta fra i preventivi
offerti dalle diverse ditte, per anno scolastico successivo.
Art.29 Modalità per l'effettuazione delle uscite
didattiche nell'ambito del Comune
29.1 Le uscite a piedi per finalità didattiche possono essere effettuate nel
rispetto dei seguenti criteri:
1 . siano previste per motivi attinenti la programmazione educativa e
didattica
2 .abbiano come meta località notoriamente non pericolose
B.Gli insegnanti interessati devono inviare (con necessario anticipo), in
Direzione, formale richiesta scritta con l'indicazione del giorno e della
durata onde ottenere la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione per
ciascuna uscita è necessaria al fine di garantire la validità delle
coperture assicurative di legge, per docenti, alunni ed eventuali
genitori.
C
I genitori devono rilasciare dichiarazione di consenso alla partecipazione
alla uscita didattica. I genitori non consenzienti dovranno notificare
all'ufficio di Direzione la loro volontà contraria. Qualora per motivi
imprevedibili e diversi, o in presenza di dichiarazioni contrarie di uno o
più genitori, si verifichi l'impossibilità di realizzare la
partecipazione all'uscita da parte di un certo numero di alunni, la
scuola dovrà provvedere all'assistenza degli stessi, attraverso il loro
inserimento anche in altre classi e comunque con il servizio di vigilanza
e sorveglianza assicurato da altri docenti del plesso scolastico
D
E' ammessa la partecipazione dei genitori in numero adeguato alle
situazioni che gli insegnanti prevedono di affrontare. L'eventuale
partecipazione dei genitori non esonera assolutamente i docenti dalla
responsabilità della vigilanza prevista dalle norme vigenti.
Art. 30 - Attivita’ sportive e
ricreative per le scuole primarie e secondarie di primo grado
30.1
A
Icriteri e le modalità per la partecipazione ai Giochi della Gioventù o
ad altre iniziative sportive e ricreative organizzate per le scolaresche
saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio di Istituto con ampio
margine di anticipo.
B.
Le scolaresche possono
partecipare alle rassegne “ Ragazzi a Teatro” e “Cinema per ragazzi”, come
ad altre iniziative ritenute culturalmente valide e idonee, purché i mezzi
di trasporto siano adeguatamente predisposti sia per l'organizzazione che
per l'assicurazione.
C.
Le scolaresche possono
partecipare ai Corsi di nuoto o altre attività motorie, in orario
scolastico, programmati dagli insegnanti stessi, per i quali si deve
osservare tassativamente la procedura prevista dalle disposizioni
normative in merito. La procedura completa, di tipo amministrativo,
organizzativo e finanziario dei corsi di nuoto, viene istruita ad inizio
di ogni anno scolastico per le necessarie comunicazioni ed autorizzazioni
rivolte ai genitori degli alunni, ai docenti interessati, alle
amministrazioni comunali, alla società di gestione degli impianti della
piscina appaltata
Art. 31 - Rapporti con le altre scuole.
31.1
In materia di rapporti con scuole di altri Istituti, spetta al Collegio
Docenti programmare natura forma e modalità di collaborazione e di scambi
didattici con il Collegio Docenti di altri Istituti. Allo stesso modo,
attiene al Consiglio di Istituto deliberare natura e forma di
collaborazione con altri Consigli di Istituto.
Per favorire il passaggio degli alunni
dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria
alla scuola secondaria di primo grado, il Collegio dei Docenti nominerà
ogni anno apposite (ommissioni di Lavoro dei docenti interessati che
terranno incontri periodici e finali con i colleghi degli altri ordini e
gradi scolastici e organizzeranno eventuali visite degli alunni ad altre
scuole. Inoltre, l’Istituto Comprensivo di Gazzaniga si impegna,
attraverso i citati Organi Collegiali, ad aderire alle proposte di
contratti, convenzioni, protocolli d’intesa, iniziative, progetti di
attività IN RETE con altre Scuole e istituti Scolastici, quando ritenute
necessarie, utili, idonee,vantaggiose, al fine di attuare concretamente i
principi e le finalità dell’autonomia scolastica gestionale, organizzativa
e finanziaria
PARTE SESTA - I BENI
E LE ATTREZZATURE
.
Art. 32 - Sussidi didattici, audiovisivi, informatici , attrezzature
e laboratori
32.1
Ogni plesso scolastico è fornito di sussidi per le attività educative e
didattiche e di materiali i cui elenchi devono essere esposti e
consultabili. Docenti, ausiliari e alunni sono tenuti a curare il buon
uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi
32.1
A
I sussidi didattici ed audiovisivi in dotazione a ciascun plesso sono
affidati in custodia dal Dirigente Scolastico ad uno o più docenti del
plesso, secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del D.M. 28/05/75.
32.2
B
L'insegnante incaricato provvede alla registrazione e alla conservazione
dei sussidi affidatigli. Si occupa inoltre della normale manutenzione e
richiede alla direzione didattica eventuali interventi di riparazione.
C.
Ferme restando le
responsabilità del docente incaricato, le modalità d'uso dei sussidi
vengono stabilite dai Consigli di intersezione, interclasse e classe
tecnici dei vari plessi.
D.
Sono consentiti prestiti
e scambi di materiali didattici tra plesso e plesso, previo avviso alla
segreteria e la registrazione scritta della consegna ad un docente
titolare responsabile.
E.
I sussidi esistenti e
funzionanti sono a disposizione anche per gli incontri scuola - famiglia e
per tutte le iniziative culturali, di formazione e aggiornamento promosse
dalla scuola.
F.
Entro il termine di ogni
anno scolastico gli insegnanti incaricati devono trasmettere alla
Segreteria della direzione l'elenco dei sussidi che risultano inservibili
o smarriti, indicandone i motivi.
G.
Nessun sussidio in
dotazione alla scuola può essere eliminato senza l'autorizzazione
deliberata dal Consiglio di istituto a norma del vigente Regolamento
Amministrativo
H.
L’utilizzo esterno della
strumentazione tecnica, da plesso a plesso o in uso a terzi, deve essere
autorizzato dal dirigente scolastico, secondo i criteri e le modalità del
prestito temporaneo dei beni e delle attrezzature
I.
Per quanto concerne le
attrezzature dell’istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da
scrivere, fax, fotocopiatrici, computer) non possono essere utilizzati per
scopi personali
J.
Nel plesso sede di
Direzione è ubicato il controstampa di Istituto con la presenza degli
operatori addetti al servizio di duplicazione, fascicolatura e
trasmissione. L’uso del controstampa, per motivi di sicurezza e per
evitare guasti, è riservato a tale personale incaricato
K.
In ogni plesso
scolastico, i docenti sono tenuti a consegnare al personale ausiliario i
materiali da duplicare con almeno un giorno di anticipo rispetto alle
necessità
L.
L’uso delle
fotocopiatrici è gratuito per i materiali informativi, didattici,
scolastici utilizzati dagli alunni e dai docenti, nei limiti del numero
settimanale/mensile/annuale complessivo fissato per ogni macchina
M.
I collaboratori
scolastici incaricati devono tenere aggiornati i registri sui quali
annotare data, richiedente, classe, numero di fotocopie di volta in volta
eseguite
N.
IL MATERIALE CARTACEO
FOTOCOPIATO E’ SOTTOPOSTO ALLA NORMATIVA SUI DIRITTI DI AUTORE E PERTANTO
OGNI DOCENTE SI ASSUME LA RESPONSABILITA’ SULLA RIPRODUZIONE, DUPLICAZIONE
E DIFFUSIONE DELLO STESSO
O.
I laboratori sono
assegnati dal Dirigente Scolastico, all’inizio di ogni anno, alla
responsabilità di un docente del plesso, il quale svolge funzioni di
sub-consegnatario ed ha il compito di mantenere un elenco del materiale
disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario di
accesso e di utilizzo dello stesso, proporre interventi di manutenzione,
riparazione, ripristino, sostituzione di attrezzature
P.
Il responsabile di
laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi e i modi di
utilizzo da parte degli alunni delle classi; con il dirigente scolastico
concorda criteri e modalità per l’utilizzo del laboratorio in attività
extrascolastiche
Q.
In caso di guasti,
danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali dei laboratori,
il responsabile del laboratorio o il docente di turno sono tenuti a
sospendere o interrompere l’attività se le condizioni di mancata sicurezza
lo richiedono e a segnalare tempestivamente al Direttore dei Servizi
generali e Amministrativi la situazione contingente per il successivo
ripristino delle condizioni di efficienza o al fine di individuare
eventuali responsabili
R.
L’orario settimanale e
giornaliero di utilizzo dei laboratori viene affisso a cura dei
responsabili
S.
Le responsabilità
inerenti l’utilizzo dei laboratori, sia per quanto riguarda la fase di
preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse
con la scolaresca, competono all’insegnante nei limiti della sua funzione
di sorveglianza, vigilanza e assistenza agli alunni
T.
Art. 33 -
Biblioteca magistrale e biblioteche di plesso.
33.1
A La biblioteca magistrale viene affidata in custodia dal Dirigente
Scolastico ad un docente designato dal Collegio dei Docenti. Attualmente
esiste una biblioteca magistrale nei locali della scuola primaria di
Gazzaniga, quale biblioteca di Circolo dell’ex Direzione Didattica di
Gazzaniga e una biblioteca di Istituto nei locali della scuola Secondaria
di primo grado di Gazzaniga, quale biblioteca dell’ ex Presidenza delle
Scuole Medie di Gazzaniga e Cene
B.
I libri possono essere
concessi in prestito, per un mese, ai docenti in servizio nel Istituto. I
docenti dovranno firmare l'apposito registro dei prestiti. E' possibile il
rinnovo del prestito.
C. I libri delle biblioteche scolastiche
di plesso vengono affidati in custodia dal Dirigente Scolastico ad un
insegnante del plesso, secondo le disposizioni del punto 1 dell'articolo
33 .
D.Ferme restando le responsabilità
dell'insegnante incaricato, le modalità per l'uso delle biblioteche
scolastiche di plesso vengono stabilite dal consiglio di intersezione , di
interclasse e di classe tecnico di ogni plesso.
E.
I libri delle biblioteche
scolastiche di plesso possono essere dati in prestito agli alunni con
gestione e responsabilità della registrazione affidate ai docenti di
modulo o di classe
F.
Entro il termine di ogni
anno scolastico l'insegnante incaricato deve trasmettere alla Segreteria
della Direzione l'elenco dei libri che risultano inservibili o smarriti,
indicandone i motivi.
G.
Nessun libro, anche se
inservibile, in dotazione al plesso, può essere eliminato senza la
regolare procedura vigente
H.
Sui registri va sempre
indicata la data del ritiro e della restituzione, le firme devono essere
leggibili.
Art. 34 - Uso dei locali scolastici
b)
I locali scolastici non possono essere utilizzati durante l'orario
delle lezioni per le riunioni e le assemblee del personale e dei genitori,
salvo il caso contemplato dall'art. 60 del D.P.R. 416/74 relativo alle
attività sindacali e l'uso di aule per le riunioni programmate dalla
scuola per incontri con i genitori (in questo caso l'orario di inizio non
dovrà coincidere con quello di ingresso degli alunni).
B.
L'uso dei locali per le
riunioni degli Organi Collegiali, essendo parte integrante della vita
scolastica del Istituto, non è soggetto a particolari formalità.
C.
L'uso dei locali scolastici
per le assemblee dei genitori è regolamentato dall'art. 16 del presente
regolamento.
D.
L'utilizzazione dei locali e
delle attrezzature della scuola al di fuori dell'orario scolastico, per
attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile, è regolata da una convenzione - contratto
stipulata tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente, la Società,
l’Associazione, il Gruppo o il privato richiedente, ed è subordinata al
nulla-osta del Consiglio di Istituto. La convenzione, con i relativi
moduli, fa parte integrante del presente Regolamento ed è vincolata ai
criteri elencati nel successivo articolo, tenuto conto dei Protocolli
d’Intesa esistenti, sia a livello Provinciale che Comunale
ART. 35 - Concessioni in uso di
locali e attrezzature scolastiche
35.1 A
Le autorizzazioni di utilizzo non potranno mai superare la durata di un
anno scolastico.
B. L'Ente Locale concedente, o il terzo autorizzato, deve assumere a
proprio carico le spese per le pulizie dei locali e quelle comunque
connesse con l'utilizzo dei locali stessi e delle attrezzature, nonché per
l'impiego di , attrezzature scolastiche sia per le aule che per le
palestre che per i laboratori e i rispettivi arredi fissi e di mobili
2. Il personale necessario per lo
svolgimento delle attività deve essere fornito dall'Ente Locale concedente
ovvero direttamente dal terzo autorizzato all'uso dei locali.
3.L'Ente Locale concedente, ovvero il terzo autorizzato, deve
assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni
che all'uso possono derivare a persone o cose, rilasciando al Dirigente
Scolastico - responsabile patrimoniale dei beni e delle attrezzature, una
dichiarazione scritta di garanzia circa la loro conservazione e, in caso
di danno o di asportazione, di rifusione del danno patrimoniale subito.
4.
Prima dell'accesso all'uso dei locali e delle attrezzature si
stabiliranno opportune intese e controlli tra i richiedenti e il Direttore
dei Servizi generali e Amministrativi per poter stabilire lo stato dei
locali e delle attrezzature stesse.
5.Nel rispetto di criteri generali fissati da Consiglio Scolastico
Distrettuale, è concesso l’uso, da parte di altra scuola, durante l’orario
scolastico e per lo svolgimento di attività didattiche, delle seguenti
attrezzature:
a)
dotazioni librarie
b)
sussidi audiovisivi
c)
materiale sportivo
6. L’uso delle attrezzature è autorizzato, con apposita delibera dal
Consiglio di Istituto a seguito di richiesta scritta dal Capo d’Istituto o
dalla Direzione delle scuole interessate, purché non pregiudichi
l’attività didattica della scuola proprietaria.
7.La richiesta del materiale deve avvenire con elenco in duplice copia
sottoscritto dagli interessati richiedenti.
Una ricognizione preventiva stabilirà
l’effettiva condizione delle attrezzature date in prestito.
Eventuali guasti o anomalie di
funzionamento devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal
Dirigente Scolastico e dal responsabile della scuola richiedente.
8.I richiedenti si assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per
eventuali danni che dall’uso possono derivare a persone o cose,
rilasciando al responsabile dei beni e delle attrezzature, una
dichiarazione scritta di garanzia circa la loro conservazione, di
rifusione del danno patrimoniale subito dal concedente.
9.Qualora a richiedere tali attrezzature sia la scuola di altri plessi
dello stesso Istituto, sarà il consegnatario responsabile dei beni della
scuola concedente a richiedere le identiche garanzie prima di concedere
l’uso del materiale.
10.Il Consiglio di Istituto, può, in qualsiasi momento revocare la
concessione:
a) per sopravvenute esigenze scolastiche
dalla scuola concedente;
b) er inadempienze all’obbligo assunto dal
concessionario in ordine alla cura e alla diligente conservazione delle
attrezzature concesse in uso;
35.2 A Nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio
Scolastico Distrettuale e dal Consiglio Scolastico Provinciale può essere
concessa l’utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche
fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e
civile.
35.3 B
L’utilizzazione può essere concessa per:
a)
aule normali e speciali.
b)
sale di riunione.
c)
dotazioni librarie.
d)
sussidi audiovisivi.
e)
palestre
N.B.= Sono esclusi
dall’utilizzo i locali destinati ad ufficio, quali
la Direzione, la Segreteria, l’archivio.
4. L’utilizzo è concesso a Enti, Associazioni e Gruppi che hanno fini
istituzionali di promozione culturale e sociale. Sono esclusi dal
beneficio Enti, Associazioni e Gruppi che operano con fini di lucro.
5. Le Amministrazioni Comunali cui va rivolta la richiesta scritta, in
qualità di proprietarie dei locali e delle attrezzature, decidono sulla
concessione o autorizzazione dopo aver acquisito il parere del Consiglio
di Istituto. Ove il Consiglio di Istituto, con apposita delibera neghi il
suo assenso, l’Amministrazione è tenuta ad uniformarsi (NULLA – OSTA -
PREVENTIVO.)
6. Il Consiglio di Istituto delibera inoltre la concessione in uso delle
attrezzature di proprietà dell’Istituto.
7. La richiesta di attrezzature e materiali di proprietà del Istituto, deve
contenere, in duplice copia, l’elenco del materiale richiesto e va
sottoscritto dal richiedente e dal Dirigente Scolastico.
8. Compete alle Amministrazioni Comunali richiedere garanzie e fissare
obblighi in ordine a:
a)
le spese per le pulizie dei
locali e quelle comunque connesse all’uso dei locali stessi e delle
attrezzature di loro proprietà, nonché per l’impiego dei servizi
strumentali;
b)
il personale necessario per
lo svolgimento delle attività;
c)
l’apertura e la chiusura dei
locali e la presenza dei collaboratori scolastici nei locali richiesti
durante il periodo di utilizzo;
d)
l’assunzione di
responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall’uso
possono derivare a persone e cose;
e)
le misure igieniche da
adottare dopo l’uso; e prima del rientro degli alunni
f)
il periodo di tempo per il
quale l’autorizzazione si intende concessa (un anno scolastico o periodi
inferiori).
35.4 I richiedenti devono rilasciare al Dirigente Scolastico, responsabile
patrimoniale di beni e delle attrezzature, una dichiarazione scritta di
garanzia circa la loro conservazione e, in caso di danno o di
asportazione, di rifusione del danno subito.
5.
Prima dell’accesso all’uso
dei locali e delle attrezzature i richiedenti, il Dirigente Scolastico e
un rappresentante delle Amministrazioni comunali, procedono congiuntamente
per stabilire lo stato dei locali e delle attrezzature medesime. I
risultati della ricognizione dovranno risultare da apposito verbale
sottoscritto dalle parti.
6.
Il Consiglio di Istituto si
riserva di revocare l’assenso dato:
a)
per sopravvenute esigenze
scolastiche;
b)
per il venire meno
dell’ordinato svolgimento delle attività;
c)
per le inadempienze
all’obbligo assunto dal concessionario in ordine alla pulizia e alla
diligente conservazione dell’arredamento e delle attrezzature.
Art. 36 - Palestre e attrezzature sportive
36.1
A
Le palestre sono a disposizione dei rispettivi plessi in via prioritaria
(come da accordi con le Amministrazioni Comunali)
36.2
B
I turni per l'uso delle palestre e dei locali utilizzati per le attività
di educazione motoria sono fissati all'inizio dell'anno scolastico sulla
base delle esigenze didattiche
36.3
C
Le attrezzature sportive vengono affidate dal Dirigente Scolastico agli
insegnanti di educazione motoria, fisica e sportiva, secondo quanto
disposto dall'art. 17 del DM 28/05/75
D.Entro la fine dell'anno scolastico l'insegnante incaricato trasmette
alla segreteria della direzione l'elenco degli attrezzi che risultano
inservibili o smarriti, indicandone i motivi
E.I docenti di educazione motoria, fisica e sportiva, hanno l’obbligo di
verificare regolarmente lo stato delle attrezzature fisse e mobili : nel
caso in cui dovessero verificare situazioni pericolose, oltre a non
utilizzare dette attrezzature, devono informare con comunicazione scritta
l’ufficio di Segreteria il quale provvederà a richiedere l’intervento
tempestivo degli operai dell’ufficio tecnico comunale
F.Nessun attrezzo, anche se inservibile, in dotazione al plesso, può
essere eliminato senza la preventiva autorizzazione deliberata dal
Consiglio di Istituto.
G.L'uso delle palestre al di fuori dell'orario delle lezioni scolastiche da
parte di associazioni e gruppi sportivi è regolato da apposita convenzione
- contratto, come previsto dall'art.36 del presente regolamento .
Art. 37 - Uso del telefono nella
scuola.
37.1
I telefoni installati
nei plessi possono essere esclusivamente dal personale della scuola per le
esigenze del servizio scolastico.
B.
Le telefonate personali non
sono ammesse, salvo casi di necessità improrogabile.
C.
Tutte le telefonate devono
essere registrate sull'apposito quaderno. Va specificato ogni volta
l'oggetto delle stesse, il destinatario, il numero degli scatti e infine
va posta la firma. Per le telefonate private , autorizzate dovrà essere
corrisposto il costo relativo e la quota affidata al docente fiduciario di
plesso.
Art. 38 - Prevenzione, Protezione e
Sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
38.1 Il responsabile del servizio , per quanto previsto dalla normativa
vigente, è il Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro e
gestore di attività scolastica. Il responsabile organizza, per ogni plesso
scolastico, il servizio di
Prevenzione e Protezione, nominando un
docente referente già componente della Commissione di Istituto per la
Prevenzione e
la Sicurezza negli edifici
scolastici. Inoltre, sempre in ogni plesso scolastico, vengono formate
annualmente le Squadre degli addetti agli interventi per il Primo Soccorso
e per l’Emergenza Antincendio, composte da personale docente e ausiliario
formato con specifici corsi di aggiornamento. A livello di Istituto, viene
poi autonomamente nominato il docente in qualità di Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza, da parte del Collegio dei Docenti. In ogni
plesso scolastico deve essere depositata la seguente documentazione,
oggetto del percorso di Informazione e formazione al quale è tenuto
periodicamente il datore di lavoro nei confronti dei lavoratori,
individuati quali docenti, amministrativi, ausiliari e alunni:
F.
il Piano per la prevenzione
e la sicurezza nell’edificio scolastico
G.
il Piano di rilevazione e
valutazione dei rischi
H.
il Piano di evacuazione in
caso di emergenza
I.
il Piano delle prove di
evacuazione periodiche (obbligatorie 2 prove per anno)
J.
le informazioni e le
istruzioni agli alunni e alle famiglie in caso di emergenza
K.
le informazioni e le
istruzioni al personale scolastico in caso di allertamento per situazioni
di emergenza
L.
la cartografia,la
cartellonistica, la documentazione normativa e le certificazioni
necessarie in materia
In ogni plesso deve essere predisposta, in
modo corretto, completo e funzionale, la segnaletica orizzontale e
verticale indispensabile.
La scuola è un
luogo di lavoro in cui ciascuno ( docenti, non docenti e studenti )
esercita un ruolo attivo nel perseguire l’obiettivo di innalzare i livelli
di sicurezza dell’ambiente e durante le attività esercitate. Relativamente
ai criteri di sicurezza, risultano conseguenti i comportamenti di seguito
elencati.
I . Norme generali
1. Le vie di uscita devono essere
tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale;
2.
E’ fatto divieto di compromettere
l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di
sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone
l’efficienza prima dell’inizio delle lezioni;
3. Le attrezzature e gli impianti di
sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne
la costante efficienza;
4. E’ vietato correre nei
laboratori, né lungo i corridoi, aprire o chiudere violentemente una
porta. E’ obbligatorio lasciare sgombri i pavimenti. Eventuali
apparecchiature o contenitori posti sul pavimento devono essere
opportunamente e visibilmente segnalati;
5.
Nei locali della scuola, non
appositamente destinati allo scopo, non possono essere depositati e/o
utilizzati recipienti liquidi infiammabili ( i travasi possono essere
effettuati solo in appositi locali e con recipienti e attrezzature di tipo
autorizzato; in mancanza le attività vanno eseguite all’esterno dei locali
scolastici ) o facilmente combustibili. Solo per esigenze
igienico-sanitarie e per l’attività didattica, possono essere tenuti all’nterno
di apposito armadio metallico dotato di bacino di contenimento ( 20 l di
liquidi infiammabili );
6.
E’ vietato fumare e/o fare uso di
fiamme libere;
7.
Negli archivi o depositi, i
materiali devono consentire una facile ispezionabilità;
8.
L’allarme acustico deve essere
utilizzato solo in caso di accertato pericolo e con le modalità previste
dal “Piano di evacuazione” annesso al presente regolamento. E’ fatto
divieto agli alunni di attivare l’allarme, in caso di pericolo devono
immediatamente allertate un adulto;
9.
Le classi che debbono spostarsi
vanno sempre accompagnate da un docente;
10. Si accede nei laboratori solo in
presenza dell’insegnante
11. .non usare più prese multiple
collegate insieme onde evitare corti circuiti;
12. non effettuare collegamenti di
utilizzatori direttamente al portalampada;
13. usando prolunghe elettriche
garantire sempre il collegamento a terra tra spina e presa mobile;
14. evitare eventuale distacco delle
prese utilizzando preferibilmente spine con attacco a vite o di sicurezza;
15. non utilizzare apparati elettrici
che presentano fili scoperti ma segnalarli immediatamente all’addetto di
sicurezza.
16.
E’ vietato utilizzare apparecchi
con resistenza elettrica scoperta ( stufe, ecc ) e/o apparecchi privi del
marchio di conformità CE.
II. Obblighi del personale
1 -Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni,
conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro;
2 In particolare i
lavoratori:
a)
Osservano
le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dal
dirigente ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b)
Utilizzano correttamente i
macchinari, le apparecchiature, gli utensili, e le altre attrezzature di
lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c)
Utilizzano
in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d)
Segnalano immediatamente al
datore di lavoro, le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle
lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre
tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS;
e)
Non rimuovono o modificano
senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
f)
Non compiono di propria
iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g)
Si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h)
Contribuiscono,
assieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento
di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque
necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il
lavoro.
III. Diritti del personale in caso di
pericolo grave ed immediato
1.
L’art.
14 del DLgs 626/94 dispone: il lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro
ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve
essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Quando il lavoratore,
nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,
prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire
pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso grave
negligenza. In particolare i Docenti e i non docenti, nell’ambito delle
rispettive competenze, devono:
a)
Ricordare e verificare che gli
allievi si attengano ai comportamenti previsti in caso d’emergenza;
b)
Rispettare e far rispettare il
divieto di fumare in ogni locale scolastico;
c)
Organizzare ogni attività affinché
gli spazi siano sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti di ogni
operatore;
d)
Portare a conoscenza del Dirigente
Scolastico, ogni eventuale incidente, segno premonitore di infortunio.
e)
IV.Disposizioni in
situazioni particolari di pericolo
1
Vigilanza sugli alunni
Nel momento in cui un alunno viene
affidato alla scuola, il Dirigente scolastico ed i docenti, nell’ambito
delle rispettive competenze, sono responsabili dei danni che egli potrebbe
arrecare a se stesso, ad altre persone o alle cose.
Da evitare, quindi, abbandonare l’aula
senza provvedere che durante la propria assenza gli alunni siano
adeguatamente sorvegliati. In particolare i docenti in servizio nella
prima ora garantiscono la vigilanza per i 5 minuti precedenti il suono
della campana d’inizio. Ogni docente, nelle ore successive, deve
raggiungere puntualmente la propria classe e durante i cambi d’ora gli
allievi dovranno essere educati a non allontanarsi dall’aula.
Al suono della campana di inizio
intervallo ed al termine delle lezioni l’insegnante lascia l’aula per
ultimo.
Di fronte ad atteggiamenti o comportamenti
non consoni ad una istituzione formativa, ogni docente è tenuto ad
intervenire anche quando sono coinvolti studenti non delle proprie classi.
2.
Utilizzo di apparecchiature elettriche e di attrezzature
Si rimanda alle norme generali ( punti da
1.1 a 1.12 ).
3.
Uso di video terminali
Tutto il personale ( docente, non docente
ed allievi ) deve utilizzare l’attrezzatura munita di videoterminale
verificando che l’immagine sullo schermo sia stabile, con buona
definizione dei caratteri. Lo schermo deve essere orientabile per
adeguarsi alle esigenze dell’utilizzatore e privo di riflessi e riverberi
che possano causare molestia. La sedia dovrebbe essere regolabile in
altezza e poggiare su cinque rotelle, con schienale regolabile.
4 Rischio scale ( non fisse )
I lavoratori devono sempre usare scale
stabili con dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori. Le
operazioni in altezza, oltre il terzo gradino, devono essere effettuate
con l’assistenza di un collega.
5 La movimentazione manuale dei carichi
E’ necessario
adottare tutte le misure per evitare la movimentazione manuale di carichi
e quando ciò non sia possibile occorre fornire ai lavoratori i mezzi
adeguati allo scopo di ridurre al minimo il rischio ( lesioni
dorso-addominali ).
6 Igiene e rischio chimico
E’ necessario rispettare le norme
igieniche fondamentali:
Ø
Ogni giorno, al termine delle
lezioni, effettuare un’accurata pulizia di: aule, corridoi, palestra,
laboratori, assicurando il ricambio d’aria. Pulire i servizi igienici
utilizzando strumenti adeguati. I detersivi e i prodotti per la pulizia
utilizzati assolvono il loro compito se utilizzati correttamente mentre
l’uso improprio può dare origine a reazioni indesiderate ( non mescolare
mai candeggina ed acido muriatico). Pertanto, leggere attentamente le
istruzioni riportate sulle etichette e riporre i contenitori sempre chiusi
con il proprio tappo. I prodotti tossici, nocivi o corrosivi vanno riposti
in luoghi inaccessibili a terzi;
Ø
Il personale addetto alle pulizie
utilizzerà sempre i dispositivi di protezione personale ( p.es. guanti )
forniti dalla scuola, in particolare per gli alunni che subiscono perdite
ematiche causa traumi.
V. Attività
scolastiche
1 Attività artistiche manuali
L’uso dei diversi
strumenti, materiali e sostanze ( seghetti da traforo, chiodi, martelli,
ecc) va rapportato all’autonomia e all’abilità maturata dagli alunni.
Evitare l’uso improprio ed incontrollato di strumenti e materiali.
Usare prodotti
atossici. La manipolazione e l’uso di vernici va limitata a piccoli lavori
da parte degli adulti ( anche l’uso di vasi in vetro ).
Utilizzare solo forbici con punte
arrotondate.
2 Attività
scientifiche e matematiche
Valgono le stesse
avvertenze per le attività artistiche manuali (nell’uso di squadre,
compassi, ecc ). Le esperienze scientifiche saranno selezionate
accuratamente cosi come gli oggetti da consegnare agli allievi. Saranno
fornite istruzioni precise ai genitori su cosa far portare a scuola ai
ragazzi.
3 Attività motorie
Gli esercizi e le
attività devono essere scelti in relazione a: autonomia e abilità maturata
dagli allievi, età, spazi a disposizione, capacità del docente di gestire
l’attività, stato fisico degli alunni, caratteristiche del locale, della
pavimentazione e dell’equipaggiamento.
VI. Il Servizio di
Prevenzione e Protezione
1.Nella scuola il Dirigente Scolastico è stato individuato come “datore di
lavoro” ai fini ed agli effetti dei decreti legislativi n.626/94 e n.242/96.
L’art.8 del Dlgs 626/94 prescrive che in ogni unità scolastica operi il
servizio di prevenzione e protezione (SPP), all’interno del quale il
Dirigente Scolastico designa un responsabile in possesso di attitudini e
capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile.
L’azione del SPP consiste principalmente
nell’applicazione sistematica e ripetuta nel tempo delle misure generali
di tutela elencate nell’art.3 del D. Lgs 626/94 ( vedi punto 1 del
Regolamento ).
VII PIANO DI EMERGENZA
Per ogni plesso
scolastico in base alla formazione e all’organizzazione delle squadre per
l’emergenza i componenti individuati , quando necessita attivano la
segnalazione acustica o sonora di piano di evacuazione parziale o totale,
ovvero rilanciano l'allarme di evacuazione al presidio centralizzato di
segnalazione, provvedono a disattivare i quadri elettrici di piano ed ogni
impianto di ventilazione, canalizzano i flussi delle utenze che
effettuano la evacuazione segnalando i percorsi di esodo, rassicurano le
masse per consentire un deflusso ordinato e composto, aiutano le persone
in stato di maggiore emotività o con difficoltà motorie, controllano che
la sezione di edificio ad essi affidata é stata interamente evacuata,
controllano che le porte delle aule e dei vani scala siano rimaste chiuse
a fine evacuazione. Costoro abbandoneranno la sezione dell'edificio ad
essi affidata per ultimi.
La segnalazione telefonica alle strutture
esterne di soccorso pubblico (115 Vigili del Fuoco, 113
Pubblica Sicurezza, 112 Carabinieri, 118 Soccorso Sanitario)
è affidata al personale appositamente delegato e istruito
Tale personale
provvederà , con ogni possibile tempestività, a segnalare l'emergenza alle
strutture di soccorso pubblico fornendo i seguenti dati:
c)
natura e stato di evoluzione dell'incidente;
d)
localizzazione dell'incidente all'interno del plesso scolastico
(piano interrato, terra, fuori terra);
e)
ubicazione del plesso scolastico;
f)
altezza e dimensioni approssimative dell'edificio;
g)
capacità ricettiva approssimativa dell'edificio (100 >300 - 500
allievi).
h)
Provvederà direttamente, od incaricando altri addetti, ad
aprire eventuali varchi chiusi con cancelli per consentire l'accesso e
l'accostamento all'edificio dei mezzi di soccorso.
Per garantire libertà
di manovra a tali mezzi, nelle condizioni ordinarie di esercizio è fatto
divieto a chiunque di parcheggiare all'interno del cortile delle scuole.
Unica eccezione, il
piazzale interno dell’edificio di Scuola Media di Gazzaniga, riservato
alla custode e al personale Amministrativo
Gli addetti provvedono, ove possibile, a
contrastare l'evento con le difese e le attrezzature disponibili
all'interno del plesso scolastico. Le azioni di contrasto devono essere
eseguite solamente quando gli operatori hanno la certezza assoluta di non
pregiudicare la propria ed altrui incolumità con le operazioni eseguite ed
anche quando si è convinti di conoscere l'uso appropriato degli impianti e
delle attrezzature di "protezione e difesa". Ogni manovra ed operazione
compiuta dagli addetti, comunque non deve essere in contrasto con quelle
svolte dagli altri incaricati alla gestione dell’emergenza né deve
rallentare od ostacolare la evacuazione in atto. Gli operatori di
pronto intervento devono mantenere un costante grado di addestramento e
capacità operativa effettuando ogni tre anni un Corso di qualificazione
presso il locale Comando Provinciale VVF (della durata di un giorno).
Per l'assistenza ai disabili:una unità per ogni disabile - due per
disabili con difficoltà motorie -. scelte tra persone con
temperamento non emotivo e di provata capacità di "realizzo".
-
Personale Ausiliario
-
Docente di sostegno;
-
Docente di classe.
Capofila
Le classi devono
essere organizzate in modo da prevedere alunni capofila.
Costoro si dispongono
durante la evacuazione ordinata della classe alla testa ed alla coda della
"colonna" (in fila per due). Con il loro comportamento sicuro e
determinato devono trasmettere fiducia e tranquillità ai colleghi.
Masse scolastiche passive
a)
Effettuano l’evacuazione eseguendo le disposizioni e gli ordini impartiti
dall'insegnante;
b)
Defluiscono dai luoghi minacciati dall'incidente disponendosi, qualora
previsti, tra i capofila che aprono e chiudono la "colonna";
c) Sostano
nelle aree esterne di raccolta, mantenendo un comportamento disciplinato
ed ordinato per non intralciare e rendere difficile il controllo delle
presenze da parte dell'insegnante.
VIII PROCEDURE DI EVACUAZIONE
Si configurano due
distinte situazioni di crisi che comportano la adozione di un
provvedimento di evacuazione dell'edificio scolastico:
A.
Evacuazione precauzionale segnalata
da: 3 brevi suoni (di alcuni decimi di secondo) :
Si attua quando si ritiene che l’incidente
accertato possa progredire ed evolversi nel tempo fino ad assumere una
configurazione che può pregiudicare l'incolumità delle persone.
B.
Evacuazione di emergenza segnalata
da: suono continuo di almeno 30 secondi (eventualmente ripetuto):
Costituisce un provvedimento da adottare
ogni qualvolta che si accerta un incidente la cui consistenza di già
pregiudica l'integrità fisica, ed anche quando non si è in grado di
prevedere l'evoluzione del
fenomeno sinistroso (es.
fuga di gas, ecc.) e le dirette conseguenze sull'uomo. In ogni caso "
l'ordine di evacuazione " deve essere impartito, di norma, da un
Responsabile del coordinamento, con l'eccezione di quelle sole circostanze
in cui l'entità dell'evento accertato è tale per gravità da giustificare
altrui decisioni.
Il/i
responsabili del coordinamento si portano nell'area in cui si e verificato
l'incidente per la valutazione della entità, della evoluzione e delle
ulteriori azioni di contrasto che si devono porre in essere.
L'incaricato rilancia l'emergenza in atto alle Strutture Pubbliche di
pronto soccorso.
Gli addetti (ai piani) alla gestione della
emergenza:
Eseguono i
compiti codificati dal Piano di emergenza, commisurando le azioni alle
circostanze in atto:
Aprono i
cancelli al contorno dell'edificio per consentire l'accesso ai mezzi di
soccorso;
Accertano
e se necessario rimuovono gli ostacoli di impedimento alla fruizione dei
mezzi fissi di difesa o che condizionano il deflusso delle masse verso
luoghi sicuri disattivano i quadri elettrici di piano e gli impianti di
ventilazione;
Chiudono
le porte;
Segnalano
i percorsi di esodo ai flussi che evacuano il piano e rassicurano le masse
per conseguire
Un
deflusso ordinato e composto;
Aiutano le
persone in evidente stato di maggior agitazione;
Ispezionano i locali di piano prima di abbandonare la
postazione.
Gli addetti al pronto intervento:
Raggiungono l'area in cui si è verificato l'incidente ed eseguono i
compiti codificati dal Piano di emergenza, commisurando le azioni alle
circostanze in atto:
Contrastano l'evento con le difese, attrezzature e risorse disponibili;
Predispongono i mezzi di contrasto all'evento all'uso da parte delle
squadre esterne di soccorso;
Collaborano con le squadre esterne di soccorso con azioni di supporto e
forniscono a questi ultimi ogni utile intimazione per localizzare le
difese ed i mezzi di contrasto esistenti nel plesso scolastico;
Ø
abbandonano e/o si allontanano dalla zona interessata
dall'incidente su disposizione del Coordinatore e/o degli operatori
esterni di soccorso
Gli ausiliari
per l'assistenza ai disabili:
Raggiungono il disabile al quale il Piano di emergenza ha affidato
l'assistenza;
Affrettano
l'evacuazione del disabile;
Assistono
il disabile anche dopo aver raggiunto il luogo sicuro previsto dal Piano
di emergenza.
I Capofila:
Precedono
e seguono la "colonna" (in fila per due) che defluisce dall'aula per
evacuare;
Controllano che colleghi non indugino a raccogliere effetti personali ed
indumenti;
Recuperano
e portano con se il "registro di classe" per il controllo delle presenze
una volta raggiunto il luogo sicuro esterno;
L'insegnante in servizio al momento dell'incidente si dispone nell'ultima
postazione della "colonna" per controllare che questa non sì disgreghi
durante l'esodo.
Le masse scolastiche passive (classe):
Eseguono
con diligenza gli ordini impartiti dall'insegnante;
Evitano di
portare ogni effetto personale pesante e/o voluminoso, inclusi gli
indumenti di natura acrilica e/o plastica;
Compongono
"la colonna" di deflusso disponendosi in fila per due (magari scegliendo
il compagno "più amico" e prendendosi per mano);
Ø
raggiungono il luogo sicuro esterno
rimanendo sempre nel gruppo fino alla cessazione dell’emergenza.
Ø
Emergenza senza evacuazione
(l'utenza resta all'interno dei locali) segnalata da: con comunicazione
orale
PARTE SETTIMA – IL PERSONALE
Art. 39 - Obbligo di vigilanza alunni
39.1
A norma di legge, si intende che ogni alunno, dal momento in cui viene
affidato alla scuola con l’ingresso nell’edificio scolastico al momento in
cui viene ritirato dai genitori o lascia i locali scolastici,
quotidianamente, risulta essere sempre e comunque vigilato e sorvegliato
dal personale scolastico, docente e non docente.
Art.40 - Responsabilità
del personale docente
40.1
Le Responsabilità individuate sono le seguenti : Art.28
- Costituzione: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili, e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In
tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti
pubblici”.
Gli insegnanti rispondono solo nei casi di
“dolo” (agire con coscienza e volontà di commettere un reato) e di “colpa
grave” (agire con imprudenza, imperizia negligenza o inosservanza di
leggi, regolamenti…).
Art. 2043 c.c.: Risarcimento per
fatto illecito. “Qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto
a risarcire il danno”
Si fa riferimento al principio di non
arrecare danno a nessuno “neminem laedere”).
Art. 2047 c.c.: Danno cagionato
dall’incapace. “In caso di danno cagionato da persona
incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è
tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia
potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il
giudice in considerazione delle situazioni economiche delle parti, può
condannare l’autore del danno a un’equa indennità.
Art. 2047 c.c.: Responsabilità dei
genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte.
“Il padre o la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato
dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone
soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si
applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o
un’ arte sono responsabili del fatto illecito dei loro allievi e
apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza.
Le persone indicate dai commi precedenti
sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto
impedire il fatto” La violazione dei suddetti articoli configura la
cosiddetta “culpa in vigilando” , ossia il non attivarsi in modo
diligente, con attenzione e perizia, anche in via preventiva, in relazione
all’ambiente, alle abitudini, all’indole, e all’età dei sottoposti alla
vigilanza.
Art.30 – Costituzione:”
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli,
anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori,
la legge provvede a che siano assolti i loro compiti…”.La violazione del
suddetto articolo configura la cosiddetta “culpa in educando”, essa
riguarda soprattutto i genitori;comprendere però anche l’obbligo di
commisurare l’intervento alle esigenze del soggetto.
Art. 591 c.p.: Abbandono di persone
minori o incapaci.
“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una
persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per
altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o
debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni….”
Si richiamano nello specifico alcuni casi
in cui gli obblighi e le responsabilità connesse sopra descritte:
a) La vigilanza deve essere
particolarmente costante e scrupolosa in occasione delle uscite dalla
scuola per visite o viaggi di istruzione.
b) È vietata qualsiasi forma di punizione,
nei confronti degli alunni, diversa da quelle indicate nell’art. 412R.D.
26/04/1928 n° 1297 ( sospensione temporanea). Non è consentito tra
l’altro, espellere alunni dall’aula durante le lezioni scolastiche e
lasciarli incustoditi nei corridoi.
c) La giurisprudenza della corte dei conti
ha spesso ravvisato la responsabilità nel caso di incidente e/o infortunio
di alunni, da parte dell’insegnante che si sia assentato arbitrariamente
dal proprio posto di lavoro lasciando incustodita la scolaresca;
dell’insegnante che si allontana dal corridoio, dall’atrio o dal cortile
dove si sta svolgendo la ricreazione /intervallo lasciando i propri alunni
senza sorveglianza, dell’insegnante che abbia omesso di esercitare la
prescritta vigilanza sui propri alunni lungo il tragitto dall’aula
all’uscita dall’edificio scolastico (portone, cancello) al termine delle
lezioni scolastiche sia antimeridiane che pomeridiane. A tale proposito si
richiama il COMMA 5° dell’ART. 42” del C.C.N.L./95
Art.41 - Compiti e
obblighi del personale amministrativo
41.1Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come
supporto all’azione didattica e la valorizzazione delle competenze è
decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il
conseguimento delle finalità educative. Il personale di segreteria cura i
rapporti con l’utenza e collabora con i docenti e i collaboratori
scolastici, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di
accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla Legge. La
qualità del rapporto con il pubblico e con il personale scolastico è di
fondamentale importanza, in quanto essa contribuisce a determinare il
clima organizzativo ed educativo della scuola , oltre a favorire il
processo comunicativo tra le diverse componenti scolastiche.
Il personale amministrativo è tenuto a
rispettare l’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la
firma nel registro del personale.
Art. 42 - Compiti e
obblighi del personale ausiliario
42.1Il personale ausiliario è tenuto a prestare servizio, salvo diverse
disposizioni da parte del Direttore dei Servizi generali e Amministrativi
o del dirigente scolastico, nella zona di competenza assegnata. Della
presenza in servizio fa fede la firma apposta sul registro di presenza del
personale.
Ogni collaboratore scolastico deve
accertare, preventivamente, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza,
individuali e collettivi da utilizzare e la possibilità di utilizzarli in
sicurezza e con facilità.
I collaboratori scolastici sono facilmente
reperibili da parte dei docenti o degli amministrativi, per qualsiasi
evenienza. Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo.
Evitano di parlare a voce alta. Devono trattare gli alunni con tolleranza
e disponibilità. Devono prendere visione e sottoscrivere, quando
richiesto, le circolari , le comunicazioni e gli avvisi loro inviati.
Devono prendere visione dei piani di emergenza dall’edificio scolastico e
controllare quotidianamente la praticabilità e l’efficienza delle vie di
sicurezza.
Art. 43 - Mansionario del
personale ausiliario
43.1Ogni collaboratore scolastico in servizio
a)
esegue correttamente e
responsabilmente, secondo le disposizioni e le istruzioni ricevute, le
attività di lavoro non specialistiche ma caratterizzate da procedure ben
definite
b)
è addetto ai servizi di
accoglienza, vigilanza e sorveglianza degli alunni e dell’utenza
c)
collaborano per la raccolta
delle prenotazione per la mensa e per la predisposizione di
tabelle,elenchi vari
d)
è addetto ai servizi di
igiene, di pulizia e di carattere generale in merito all’utilizzo dei
locali , degli ambienti, degli spazi, delle pertinenze e degli arredi
scolastici
v
è addetto ai servizi
generali di vigilanza sugli edifici scolastici
v
collabora con il personale
docente e con il personale amministrativo
v
concorre per
l’accompagnamento degli alunni in occasione di trasferimenti dall’edificio
scolastico ad altre sedi
v
provvede all’apertura e alla
chiusura quotidiana degli ingressi dell’edificio scolastico, così come di
tutti i locali scolastici per i quali si richiede la chiusura al termine
delle lezioni e delle attività
v
sorveglia, con servizio di
portineria, tutti gli ingressi all’edificio scolastico, per l’intero
periodo di svolgimento delle lezioni scolastiche o di altre attività
connesse con il funzionamento della scuola
v
pulisce i locali scolastici,
gli spazi coperti e le relative pertinenze dell’edificio scolastico, così
come gli arredi e le attrezzature, anche attraverso l’ausilio di mezzi
meccanici, a condizioni che gli stessi siano perfettamente funzionanti, a
norma con
v
le disposizioni per la
sicurezza e a condizione che ogni collaboratore scolastico sia informati e
formato circa il funzionamento del singolo mezzo
v
assolve i compiti di
carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento di
suppellettili
v
presta aiuto materiale agli
alunni disabili, in collaborazione con il personale docente comune e di
sostegno e con gli eventuali assistenti educatori comunali
v
presta servizio, in
collaborazione con il personale docente, durante le attività della
refezione scolastica e della pausa post-mensa, per quanto concerne la
sorveglianza e la vigilanza degli alunni
v
può svolgere attività
inerenti alla piccola manutenzione di beni mobili e immobili
v
può svolgere attività di
supporto all’attività amministrativa e all’attività didattica
v
può svolgere compiti di
centralinista telefonica
v
può svolgere servizi di
consegna e ritiro della documentazione all’ufficio postale
v
al municipio
v
deve prestare assistenza
agli alunni disabili, all’interno della struttura scolastica, nell’uso dei
servizi igienici e nella cura dell’igiene e della pulizia personale
v
invitano tutte le persone
esterne ed estranee che non siano debitamente autorizzate ad allontanarsi
dai locali scolastici
v
segnalano all’Ufficio di
segreteria dell’istituto qualsiasi situazione di pericolo, rischio,
disagio oppure casi di guasti, rotture, danneggiamenti a suppellettili,
arredi, attrezzature o materiali
v
accolgono i genitori o i
familiari degli alunni che hanno preventivamente richiesto l’uscita
anticipata o che devono abbandonare le lezioni scolastiche per motivi di
salute, seguendo le procedure in vigore nell’istituto
v
ricevono le comunicazioni
telefoniche da parte dei genitori degli alunni con le quali vengono
informati dell’assenza degli alunni stessi e si preoccupano di informare i
docenti interessati
v
Al termine del servizio
tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio
assegnati, devono controllare, al termine delle pulizie, quanto segue:
luci spente, rubinetti chiusi, porte e finestre delle aule e degli altri
locali chiusi, serrande abbassate, ordine e precisione, portoni e cancelli
chiusi
Art. 44 - Tutela della riservatezza
dei dati personali
L’Istituto Comprensivo di Gazzaniga si
impegna a tutelare il trattamento e la diffusione dei dati personali
relativi ai docenti, agli amministrativi, agli ausiliari, agli alunni e
alle loro famiglie, così come disposto dal Codice in vigore con
l’emanazione del D.lg. n.196/2003 e a garantire la riservatezza dei dati
sensibili e giudiziari, nonché a garantire i diritti degli interessati
tramite apposite informative di servizio e richieste di consenso, quando
previsto e necessario.
Il Titolare del trattamento dei dati viene
individuato nel Dirigente Scolastico, il quale procede alla nomina del
Referente del trattamento nella persona
del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi il quale, a sua
volta, procede alla nomina delle persone effettivamente incaricate in
specifici settori del trattamento, a partire dal personale amministrativo
in servizio nell’Ufficio di Segreteria, al personale docente e al
personale ausiliario in servizio nei plessi. La tutela viene garantita
per qualsiasi documento di tipo cartaceo e / o informatico.
Annualmente, entro la data del 31 marzo,
il Titolare del trattamento in collaborazione con il Referente e con gli
effettivi Incaricati procede alla redazione del Documento Programmatico
sulla Sicurezza.
Art. 45 - Relazioni
Sindacali e Contrattazione Integrativa di istituto.
45.1
Titolari delle relazioni sindacali di Istituto son il Dirigente
Scolastico per l’Amministrazione e le R.S.U.di Istituto per il personale
.
45.2 ogni anno scolastico , entro la data del 30 ottobre , viene
sottoscritta la Contrattazione
Integrativa decentrata di Istituto tra il Dirigente Scolastico e le Rappresentanze
Sindacali Unitarie di Istituto per l’approvazione , in particolare del
Piano di Lavoro del Personale ATA predisposto dal D.S.G.A. e per le
decisioni in merito all’utilizzo del Fondo di Istituto per il personale
docente e il personale ATA, all’ utilizzo del Fondo relativo
all’ampliamento dell’Offerta Formativa ,all’utlizzo dei finanziamenti per
la formazione del personale docente e ATA .
Art. 46 - Regolamento
Amministrativo e Contabile
46.1 Il Regolamento del Ministero dell’Istruzione e del Ministero del Tesoro,
approvato con D.M. 1° febbraio 2001 n. 44 detta la nuova disciplina
generale sulla gestione amministrativa e contabile delle istituzioni
scolastiche e contiene le indicazioni dei compiti e delle responsabilità
del dirigente scolastico in ordine alla realizzazione del programma per il
funzionamento dell’istituzione scolastica, delle funzioni e poteri nella
attività negoziali, nonché delle competenze e dei poteri affidati al
Consiglio di istituto, sempre in materia amministrativa-contabile.
Alcune delle funzioni che il Testo Unico
297/94 attribuiva al Consiglio di Istituto, dopo la definizione delle
competenze con la titolarità del Dirigente, si sono sovrapposte a queste
ultime e si dovrà attendere la normativa relativa alla revisione degli
Organi Collegiali di Istituto, a partire dal nuovo Consiglio di
Amministrazione, per avere la chiarezza necessaria circa i poteri e le
competenze. In ogni caso, è certo che il Consiglio di istituto ha il
compito di :
- deliberare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il Programma Annuale
Finanziario predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta
Esecutiva
- deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, il Conto Consuntivo
predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
-
verificare, entro il 30 giugno di ogni anno, le disponibilità finanziarie
dell’Istituto, nonché lo stato di attuazione del Programma
- accettare o rinunciare a legati, eredità
e donazioni
- costituire o compartecipare a fondazioni
e borse di studio
- accedere a mutui
- approvare contratti di alienazione,
trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni
immobili appartenenti all’istituzione scolastica
- aderire a reti di scuole e consorzi
- utilizzare economicamente le opere di
ingegno
- partecipare con le scuole ad iniziative
che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti
pubblici e privati
- individuare il superiore limite di spesa
per le attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti e
forniture di valore complessivo eccedente 2.000 euro
- deliberare contratti di sponsorizzazione
- deliberare contratti di locazione di
immobili
- deliberare l’utilizzazione di locali,
beni o siti informatici di proprietà della scuola, da parte di terzi
- deliberare convenzioni relative a
prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi
- deliberare l’alienazione di beni e
servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a
favore di terzi
- deliberare l’acquisto o l’alienazione di
titoli di stato
- deliberare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti
- partecipare a progetti internazionali
Art. 47 - Disciplina della qualifica dirigenziale dei Capi di Istituto
delle istituzioni scolastiche autonome
(dal D.Lgs. n.59 del 6 marzo 1998)
47.1
Il Dirigente Scolastico
assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze
degli Organi Collegiali scolastici, spetta al Dirigente Scolastico
autonomo poteri di direzione, coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare il Dirigente Scolastico organizza l’attività
scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è
titolare delle relazioni sindacali
47.2
Nell’esercizio delle
competenze suddette, il Dirigente Scolastico promuove gli interventi per
assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio,
per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà
di ricerca e innovazione metodologica-didattica, per l’esercizio della
libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto
all’apprendimento da parte degli alunni
47.3
Nell’ambito delle
funzioni attribuite alle istituzione scolastiche, spetta al dirigente
l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale
47.4
Nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative ed amministrative il Dirigente può
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati
specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che
sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di
massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi
ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il
relativo personale
47.5
Il Dirigente presenta
periodicamente al Consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione
e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa ed
amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un
efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica
DISPOSIZIONI FINALI
Modifiche al
Regolamento.
Il presente regolamento può essere
modificato ogni volta che il Consiglio di Istituto lo ritenga necessario o
opportuno
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