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INFORMAZIONI
Via
Europa 23 - 24025 Gazzaniga (BG) Codice Fiscale 90017400160
Per comunicare con gli uffici : Telefono
035 711536 - Fax
035 711303 Posta elettronica :
uffici@scuolegazzanigacene.it
Gli UFFICI sono ubicati presso l’ex Scuola Media di Gazzaniga
(da Via Manzoni – zona Ospedale seguire le indicazioni “Scuole Medie
– Istituto Comprensivo")
Orario di
Funzionamento uffici di segreteria
DALLE ORE
7,30 ALLE ORE
17,30 dal Lunedì al
Venerdì DALLE ORE
7,30
ALLE ORE
14,00
al Sabato
______________________________________________________
INFORMAZIONI GENERALI
GLI UFFICI DI DIREZIONE
E SEGRETERIA SONO UBICATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DI GAZZANIGA, IN VIA EUROPA 23.
GLI ORARI DI
FUNZIONAMENTO INTERNO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA SONO I SEGUENTI:
dal lunedì al
venerdì compreso dalle ore 7.30 alle ore 17.30
al sabato
dalle ore 7.30 alle ore 14.00
GLI ORARI DI
APERTURA ALL’UTENZA E AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA SONO I
SEGUENTI:
al
lunedì dalle ore 10.30 alle ore 13.30
al
martedì dalle ore 10.30 alle ore 16.30
al mercoledì
dalle ore 10.30 alle ore 13.30
al giovedì
dalle ore 10.30 alle ore 13.30
al
venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30
al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
INFORMAZIONI PER L’ANNO
SCOLASTICO 2011-2012
Le attività e
le lezioni scolastiche iniziano in data LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2011 e
terminano in data 30 GIUGNO 2012 (Scuole Infanzia),
il
calendario di Istituto relativo all’anno scolastico 2011-2012:
INIZIO
DELLE ATTIVITA’ E DELLE LEZIONI SCOLASTICHE
SCUOLE
INFANZIA DI CENE E GAZZANIGA = Lunedì 05 settembre 2011
SCUOLE
PRIMARIE DI CENE E GAZZANIGA = Lunedì 12 settembre 2011
SCUOLE
SECONDARIE DI CENE E GAZZANIGA = Lunedì 12 settembre 2011
TERMINE
DELLE ATTIVITA’ E DELLE LEZIONI SCOLASTICHE
SCUOLE
INFANZIA DI CENE E GAZZANIGA = Venerdì 28 giugno 2012
SCUOLE
PRIMARIE DI CENE E GAZZANIGA = Venerdì 08 giugno 2012
SCUOLE
SECONDARIE DI CENE E GAZZANIGA = Sabato 09 giugno 2012
Segue
GIORNATE
DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE LEZIONI SCOLASTICHE
Tutte le
domeniche
Lunedì 31 Ottobre 2011 (Ponte)
Martedì 1° Novembre 2011 (Ognissanti)
Giovedì 08 Dicembre 2011 (Immacolata Concezione)
Giovedì 12 Aprile 2012 (S. Patrono: solo per i plessi
scolastici di CENE)
Mercoledì
25 Aprile 2012 (Anniversario Liberazione)
Lunedì 30 Aprile 2012 (Ponte)
Martedì 1° Maggio 2012 (Festa del Lavoro)
Sabato 02 Giugno 2012 (Festa della Repubblica)
PERIODI
DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE LEZIONI SCOLASTICHE
da
Venerdì 23 dicembre 2011 a sabato 07 Gennaio 2012 (Vacanze
Natalizie)
da Lunedì 20 Febbraio 2012 a Martedì 21
Febbrai0 2012 (Ricorrenza Carnevale)
da
Giovedì 05 aprile 2012 a Martedì 10 aprile 2012 (Vacanze Pasquali)
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Ministero
dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione
Generale per il Personale scolastico - Ufficio
II
1
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA V DELLA DIRIGENZA
PER IL QUADRIENNIO
NORMATIVO 2006-2009 ED IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO
2006-2007
Art. 16
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della
mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo
e l’entità di ciascuna delle sanzioni:
a) la intenzionalità della condotta, il grado di
negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli
obblighi e delle disposizioni violate;
b) le responsabilità connesse con l’incarico
dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del
prestigio dell’Amministrazione o con l’entità del danno provocato a
cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
c) l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti
o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto
complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più
persone.
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4,
5, 6, 7 ed 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta
una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito
dei medesimi commi.
3. Al dirigente responsabile di più infrazioni
compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni
tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo
di € 150,00 ad un massimo di € 350,00, si applica, graduando
l’entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi
di:
a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e
degli obblighi di servizio, anche in tema di assenze per malattia,
nonché di presenza in servizio in correlazione con le esigenze della
struttura e con l’espletamento dell’incarico affidato, ove non
ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1,
lett. a) del d. lgs. n. 165/2001;
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme
ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di
vertice dell’amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o
nei confronti degli utenti o terzi;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con
utenti o terzi;

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Direzione
Generale per il Personale scolastico - Ufficio
II
2
d) violazione dell’obbligo di comunicare
tempestivamente all’amministrazione di essere stato rinviato a
giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è
esercitata l’azione penale;
e) violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere
o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con l’espletamento delle proprie 18 funzioni o dei
compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di
cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
f) inosservanza degli obblighi previsti in materia
di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se
non ne sia derivato danno o disservizio per l’amministrazione o per
gli utenti;
g) violazione del segreto d’ufficio, così come
disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art.
24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato
danno all’ amministrazione;
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art.
55-novies del d. lgs. n. 165/2001.
L’importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria
è introitato dal bilancio dell’Amministrazione.
5. La sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel
caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino ad un massimo di tre mesi con la mancata
attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a
quello spettante per il doppio del periodo di durata della
sospensione, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma
3, e dell’art. 55-septies, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre
mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del
d. lgs. n. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando
l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1,
per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei
commi 4, 5 6 e 7 quando sia stata già comminata la sanzione massima
oppure quando le infrazioni previste dai medesimi commi si
caratterizzano per una particolare gravità;
b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni
verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con
vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell’amministrazione salvo che siano espressione della libertà di
pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970;

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3
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti
di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare
gravità da parte del personale dipendente;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie
considerate nell’art. 55-quater, comma 1 lett. b) del d. lgs. n.
165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario 19
abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono
del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della
violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni
causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e
circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad
esso affidati;
g) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato
grave danno all’amministrazione o a terzi, salvo quanto previsto dal
comma 7;
h) sistematici e reiterati atti o comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti dei dipendenti
dell’istituzione scolastica;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
j) grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di
provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai
sensi di quanto previsto dell’art. 7, comma 2 della legge n.
69/2009.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del
licenziamento con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma
1, lett. b) e c) del d. lgs. n. 165/2001;
b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste
ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, anche se di diversa natura, o recidiva,
nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione
della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio.
10. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del
licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma
1, lett. a), d), e) ed f) del d.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza
penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione
cautelare, secondo la disciplina dell’art. 18 (Sospensione cautelare
in caso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto
dall’art. 19, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale);

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II
4
c) condanna, anche non passata in giudicato, per:
1. i delitti già indicati nell’art. 58, comma
1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale,
lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a), 20
limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1,
lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del d.
lgs. n. 267/2000;
2. gravi delitti commessi in servizio;
3. delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge
27 marzo 2001 n. 97.
d) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti
o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche
forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti
di dirigenti o altri dipendenti;
e) recidiva plurima di atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della
persona.
11. Le mancanze non espressamente previste nei commi
da 4 a 10 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma
1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti
sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all’art. 14
(Obblighi del dirigente) e quanto al tipo e alla misura delle
sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
12. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo deve essere data la massima pubblicità, da attuarsi tramite
pubblicazione nel sito web dell’amministrazione, secondo quanto
previsto dall’art. 55, comma 2, d. lgs. n. 165/2001.
13. In sede di prima applicazione del presente C.C.N.L., il
codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico
nelle forme di cui al comma 12, entro quindici giorni dalla data di
stipulazione del presente C.C.N.L. e si applica dal quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nel sito web
dell’amministrazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal d.
lgs. n. 150/2009 si applicano dell’entrata in vigore del decreto
medesimo.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
DECRETO 28 novembre 2000
Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego;
Visto l'art. 11, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel più ampio quadro
della delega conferita al Governo per la riforma della pubblica
amministrazione, ha, tra l'altro, specificamente conferito al
Governo la delega per apportare modificazioni ed integrazioni al
decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di
lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della predetta legge n. 59 del 1997;
Visto, in particolare,
l'art. 58-bis del decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'art. 27 del predetto decreto legislativo n. 80 del
1998;
Visto il decreto del
Ministro della funzione pubblica 31 marzo1994, con il quale è stato
adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bisdel predetto decreto
legislativo n. 29 del 1993; Ritenuta la necessità di provvedere
all'aggiornamento del predetto codice di comportamento alla luce
delle modificazioni intervenute all'art. 58-bis del decreto
legislativo n. 29 del 1993;
Sentite le confederazioni sindacali rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni di carattere generale
1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e
imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato
- si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in
servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art.
58-bis,comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al
coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità
disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre
forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i
casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o
comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o
regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le
previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e
specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'art. 58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio1993, n. 29.
Art. 2.
Princìpi
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina
ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed
i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è
affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di
indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere
attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo
apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna
attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti
d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che
possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente
dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento
delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le
responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di
cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale
da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini
e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la
massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti.
Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano
titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le
notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei
cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni
possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa,
agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle
attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il
dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed
enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce
l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità
territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati.
Art. 3.
Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità
salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto
o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti
entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre
utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado,
o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4.
Partecipazione ad associazioni e
altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto
di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a
carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di
partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad
aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo
promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5.
Trasparenza negli interessi
finanziari
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo
retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto
i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che
abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni,
comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con
la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il
quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano
attività politiche, professionali o economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano
coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su
motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari
generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6.
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia
tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in
ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7.
Attività collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni
alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in
decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori
il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8.
Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che
vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal
fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano
normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di
svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza,
respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché
esercitata dai suoi superiori.
Art. 9.
Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che
ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici
ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora
ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10.
Comportamento in servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non
ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o
l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il
dipendente limitale assenze dal luogo di lavoro a quelle
strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati
materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche
dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di
mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo
svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né
detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente,
in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11.
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico
presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle
pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità
di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente
ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei
cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che
vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri
rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse
in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le
altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e
comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività
lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico
si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità
fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli
si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire
agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui
livelli di qualità.
Art. 12.
Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad
altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a
titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel
caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con
le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni
ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo
privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si
trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente
competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13.
Obblighi connessi alla valutazione
dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono
all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad
una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso
il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare
riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di
trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole
accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione
e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la
conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.
Art. 14.
Abrogazione
1. Il decreto del Ministro della funzione pubblica
31 marzo 1994 è abrogato. Il presente decreto sarà comunicato alla
Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2000
Il Ministro: Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 111 |
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CCNL comparto scuola
quadriennio normativo 2006/09 – estratto norme
disciplinari
CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e
ausiliario
ART.92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento
all’obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica
con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon
andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo
il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi
privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da
favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di
garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in
particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e
professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo
professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto,
osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e
di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei
modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di
cui disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le
informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative
previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi
della stessa vigenti nell'Amministrazione, nonché agevolare le
procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in
tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di
collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle
formalità previste per la rilevazione delle presenze e non
assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente
scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei
rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non
solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di
coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità
scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli
altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio
e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di
malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione
delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai
superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il
dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone
le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di
darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire
l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca
illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di
documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per
ciascun profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le
attribuzioni di ciascun profilo professionale;
58
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti,
macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà
dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo,
compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione
lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che
regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del
personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente
autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali
non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria
residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo
mutamento delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso
all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
ART.93 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le violazioni degli obblighi disciplinati
dall'art. 92 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione
delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di
quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero
verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del dipendente senza previa contestazione scritta
dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto
competente per la contestazione, di cui al successivo art. 94, è
venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa
con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
3. Il dipendente al quale sono stati contestati i
fatti è convocato con lettera per la difesa non prima che siano
trascorsi cinque giorni lavorativi dall’ accadimento
del fatto che vi ha dato
causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione è applicata nei successivi 15
giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia
di sua competenza, ai sensi del successivo art. 94 ,
il dirigente scolastico, ai
fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente i
fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento,
dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo
difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori
riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi
entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora
non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si
estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle
giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione
applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo
ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente
dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano
il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle
quali egli sia incorso.
59
9. I termini di cui al presente articolo devono
intendersi come perentori.
10. Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo 165/2001.
11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato,
si rinvia al capo XII del presente CCNL.
ART.94 - COMPETENZE
1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la
multa sono inflitti dal dirigente scolastico.
2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
fino ad un massimo di 10 giorni, il licenziamento con preavviso e il
licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale
regionale.
ART.95 - CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della
mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo
n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli
utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel
biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra
quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze
compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni
tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del
rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari
a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle
sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori
o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del
pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella
cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente
o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare
azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e,
comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati; 60
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti
o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà
introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività sociali
a favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10
giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a)
recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b)
particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c)
assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono
del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della
violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d)
ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede
assegnata dai superiori;
e)
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o
rifiuto della stessa;
f)
comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei
genitori, degli alunni o dei terzi;
g)
alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
con genitori, alunni o terzi;
h)
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione,
esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.
1 della legge 300 del 1970;
i)
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che
siano lesivi della dignità della persona;
l)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque,
derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o
a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con
preavviso di applica per:
a)
recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze
previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel
biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che
abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b)
occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o
beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto
espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di
servizio;
d) assenza
ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a
dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente
insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna
passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio
e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
g) violazione dei
doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza
preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel
biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso
il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli
ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che
l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
c)condanne passate in
giudicato:
1. di cui art. 58 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui agli art.316
e 316 bis del codice penale; 61
2. quando alla
condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
3. per i delitti
indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in
giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che,
pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
e) commissione in genere di
fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza
penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti
di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione
in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità
è tassativa e non può essere sostituita con altre.
ART.96 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi
fatti illeciti, commessi in servizio ,
di rilevanza penale
l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la
denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia
sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è
disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale
emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma
precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza
dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per
i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è
sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2
e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento
disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato
entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della
sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della
legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente
sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha
avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i
successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall’art.
95, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett.
f) e 8, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo
correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo
quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto
dall'art. 653 c.p.p.- Ove nel procedimento disciplinare sospeso al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali
vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni,
il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede
analogamente al comma 6 .
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna
trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95,
comma 8, lettera f) e comma 9, lettere c) e d) ,
e successivamente assolto a
seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della
sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella
medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero,
nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta
all'atto del licenziamento.
62
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è
reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è
confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento
qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In
caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli
hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le
indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario.
ART.97 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI
PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio
con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente
articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale,
può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla
sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio
con privazione della retribuzione anche nel caso in cui sia
sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione
della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per
fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per
fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della
sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 95, commi
8 e 9.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare
dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs.
n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1,
della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui
al presente articolo, possono essere applicate le misure previste
dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata
legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica
quanto previsto dall'art. 96 in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5
sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione
fondamentale di cui all'art. 77 del presente CCNL, comma 1, nonchè
gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennità sarà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse
rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi
speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il
giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del
medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà
tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del
procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo
si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al
dipendente precedentemente sospeso sarà conguagliato quanto dovuto
se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per
servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere
straordinario, nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del
servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non
superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione
cautelare è revocata di diritto e il dipendente
63
riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del
procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data
di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine
secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
ART.98 - COMITATO PARITETICO SUL MOBBING
1. Per
mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica
nell’ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o
da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti
diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi
connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da
comportare un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute
e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di
lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di
lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con
riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre
2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune
iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali comportamenti;
viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente contratto, uno specifico comitato paritetico
presso ciascun Ufficio scolastico regionale con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con
particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni
di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano
determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza
morale;
c) proposte di azioni positive in ordine alla
prevenzione delle situazioni che possano favorire l’insorgere del
mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione dei
codici di condotta.
3. Le proposte formulate dai comitati sono
presentate al Direttore regionale per i connessi provvedimenti, tra
i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il
funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture
esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di
fiducia, nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
4 . In
relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i comitati
valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali
per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento
del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai
seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura
organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità
del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e
la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine
di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione
all'ambiente lavorativo da parte del personale.
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da
un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene
alternativamente designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione
ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni
componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma
rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte
anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità,
appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il
raccordo tra le attività dei due organismi.
6. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono
l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei
al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano
con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro
svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione
annuale sull'attività svolta.
64
7. I comitati di cui al presente articolo rimangono
in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere
rinnovati nell'incarico per un sola volta.
ART.99 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO
ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I Direttori generali regionali danno
applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali
nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della
Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo
esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee
guida uniformi in materia. Dell’atto così adottato i Direttori
generali regionali danno informazione preventiva alle OO.SS.
firmatarie del presente CCNL.
65
CAPO X - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
ART.100 - VERTENZE ED ORGANISMI DI CONCILIAZIONE
I. La proclamazione e la revoca degli scioperi
relativi a vertenze che interessino le istituzioni scolastiche
italiane di uno o più paesi esteri sono comunicate al Ministero
degli affari esteri - Direzione generale per la promozione e la
cooperazione culturale - il quale ne informa la Presidenza del
consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - ed
il MPI - Gabinetto del Ministro; per le vertenze a livello di
circoscrizione consolare, la comunicazione è indirizzata al console
territorialmente competente.
2. Sono costituiti, d'intesa tra le parti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
accordo, organismi di conciliazione presso il Ministero degli affari
esteri, per i conflitti che interessino il personale in servizio in
uno o più paesi esteri, e presso gli uffici consolari, per i
conflitti a livello di circoscrizione consolare.
ART.101 - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
1. Il sistema delle relazioni sindacali vigente in
Italia di cui al capo II si applica al personale della scuola in
servizio all’estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U. Le
relazioni sindacali si articolano a livello di contrattazione
integrativa nazionale presso il Ministero Affari Esteri e a livello
decentrato presso le Ambasciate, per le questioni che investano
l’intero Paese ospite, i Consolati, per il personale dei corsi di
lingua italiana e per il personale statale delle scuole private, e
presso le istituzioni scolastiche italiane statali all’estero.
2. La delegazione di parte pubblica per la
contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è
costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la
presiede, da un delegato del MPI e da una rappresentanza dei
titolari degli Uffici interessati dell’Ammi
Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione
PARTE III - PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E
ISPETTIVO
CAPO IV - Disciplina Sezione I - Sanzioni
disciplinari
Art. 492 - Sanzioni (modificato dal DL 28 agosto
1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre
1995 n. 437)
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le
sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono
regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente
articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei
propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni
disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di
sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli
inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di
sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto,
consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
Art. 493 - Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione di
biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non
gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri
di ufficio.
Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio fino a un mese
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva,
con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto
disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai
doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi
negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad
atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in
relazione ai doveri di vigilanza.
Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le
infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse
personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che
pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso
negli stessi atti;
d) per abuso di autorità.
Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti
diversi
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che
sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti
diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella
direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il
compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati
puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per
i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna
ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata
in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta
la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici
o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In
ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere
non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare
l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio
ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo
2. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente
qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici
scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il
personale che ha riportato detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unità di
personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente
articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente
previsto dall'articolo 456 comma
1.
Art. 497 - Effetti della sospensione
dall'insegnamento o dall'ufficio
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno
nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il
ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale
ritardo e elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre
mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a
decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento
successivo alla punizione inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la
sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è
superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può
ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio;
non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera
superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso
avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato
ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per
l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del
personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione
disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della
sanzione irrogata.
Art. 498 - Destituzione
1. La destituzione, che consiste nella cessazione
dal rapporto d'impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i
doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave
pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni,
alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della
scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso
negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri
operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione
alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni
legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o
per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o
benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
Art. 499 - Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione
disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata
inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta
rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella
prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una
infrazione della tessa specie di quella per la quale sia stata
inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla
lettera
d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta,
rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa
nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata
già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può
essere aumentata sino a un terzo.
Art. 500 - Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è
concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello
stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell'assegno alimentare va
disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.
Art. 501 - Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui
fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio
del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto
condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti
della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque
anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui
all'articolo 492, comma 2, lettera d).
Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e
procedure
Art. 502 - Censura e avvertimento
1. La censura è inflitta dal provveditore agli studi
al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e
istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è
inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale
docente.
Art. 503 - Sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio e destituzione
1. Organo competente per l'irrogazione delle
sanzioni di cui all'art. 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), è
il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.
2. (abrogato).
3. Nei riguardi del personale docente, degli
assistenti, delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle
Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al
direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto
previsto dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere
all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento
scritto e della censura.
4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma
3 è attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto
previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere
all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei
direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del
rimanente personale.
5. L'organo competente provvede con decreto motivato
a dichiarare il proscioglimento da ogni addebitoo ad infliggere la
sanzione acquisito il parere del consiglio di disciplina del
consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che
trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e
media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli
nazionali, nel rispetto del principio costituzionale della libertà
di insegnamento. Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta
giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di
trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici
adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente
tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del
provvedimento.
5-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della
legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere
concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha
avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali
adempimenti istruttori di cui al comma 5. (articolo così modificato
dall'art. 2, della Legge 176/07)
Art. 504 - Ricorsi
1. Contro i provvedimenti del direttore didattico,
del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate
sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è
ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione,
che decide su parere conforme del competente consiglio per il
contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 505 - Provvedimenti di riabilitazione
1. Il provvedimento di riabilitazione di cui
all'articolo 501 è adottato:
a) con decreto del provveditore agli studi, sentito
il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico
provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e
media o sentito il consiglio di disciplina del consiglio nazionale
della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore;
b) con decreto del direttore generale o del capo del
servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del
personale appartenente a ruoli nazionali.
Art. 506 - Sospensione cautelare e sospensione per
effetto di condanna penale
1. Al personale di cui al presente titolo si applica
quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
2. I provvedimenti di sospensione cautelare
obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale.
3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta,
in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione.
4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la
sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del
personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da
parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il
provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei
confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte
del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il
termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione
cautelare disposta nei confronti del personale docente, il
provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in
mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui
al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei
confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di
diritto.
5. La sospensione è disposta immediatamente
d'ufficio nei casi di cui all'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio
1992, n. 16. La sospensione così disposta cessa quando nei confronti
dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza di annullamento ancorchè con rinvio. L'organo competente a
provvedere al riguardo è determinato ai sensi del comma 2. (articolo
così modificato dall'art. 2, della Legge 176/07)
Art. 507 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente testo unico
si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia
disciplinare degli impiegati civili dello Stato.
Art. 508 - Incompatibilità
1. Al personale docente non è consentito impartire
lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private,
è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale
deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo
richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare
l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione,
sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico
o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che
decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico
provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente
dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o
le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto
divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di
preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale
prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di
impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego
pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la
cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione
del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle
disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può
esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può
assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare
cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti
di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo
Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della
pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica
nei casi si società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti
nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del
servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a
cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude
l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con
provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale
competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con
provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio
scolastico provinciale, per il personale docente della scuola
materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa
autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di
libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di
tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili
con l'orario di insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso
ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
CAPO V - Cessazione del rapporto di servizio,
utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione
Sezione I - Cessazioni |
|
CCNL
comparto scuola quadriennio normativo 2006/09 – estratto norme
disciplinari
CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I - Personale docente
ART.91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
1. Per il personale docente ed educativo delle
scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di
cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994
.
2. Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di garantire al
personale docente ed educativo procedure disciplinari certe,
trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente
contratto, le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale
l’intera materia.
D.L.vo n. 297 del 1994 Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE III - PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE,
EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO IV – Disciplina Sezione I -
Sanzioni disciplinari
Art. 492 - Sanzioni (modificato dal
DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge
27 ottobre 1995 n. 437)
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le
sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono
regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente
articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei
propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni
disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di
sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli
inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di
sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto,
consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
Art. 493 - Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione di
biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non
gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri
di ufficio.
Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio fino a un mese
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva,
con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto
disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai
doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi
negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad
atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in
relazione ai doveri di vigilanza.
Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le
infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse
personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che
pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso
negli stessi atti;
d) per abuso di autorità.
Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti
diversi
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che
sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti
diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella
direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il
compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati
puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per
i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna
ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata
in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta
la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici
o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In
ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere
non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare
l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio
ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo
2. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente
qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici
scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il
personale che ha riportato detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unità di
personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente
articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente
previsto dall'articolo 456 comma
1.
Art. 497 - Effetti della sospensione
dall'insegnamento o dall'ufficio
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno
nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il
ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale
ritardo e elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre
mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a
decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento
successivo alla punizione inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la
sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è
superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può
ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio;
non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera
superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso
avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato
ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per
l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del
personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione
disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della
sanzione irrogata.
Art. 498 - Destituzione
1. La destituzione, che consiste nella cessazione
dal rapporto d'impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i
doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave
pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni,
alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della
scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso
negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri
operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione
alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni
legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o
per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o
benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
Art. 499 - Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione
disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata
inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta
rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella
prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una
infrazione della tessa specie di quella per la quale sia stata
inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla
lettera
d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta,
rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa
nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata
già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può
essere aumentata sino a un terzo.
Art. 500 - Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è
concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello
stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell'assegno alimentare va
disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.
Art. 501 - Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui
fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio
del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto
condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti
della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque
anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui
all'articolo 492, comma 2, lettera d).
……Gli art da 502 a 507 risultano
abrogati dal D.L.vo 150/09
Art. 508 - Incompatibilità
1. Al personale docente non è consentito impartire
lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private,
è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale
deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo
richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare
l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione,
sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico
o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che
decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico
provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente
dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o
le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto
divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di
preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale
prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di
impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego
pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la
cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione
del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle
disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può
esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può
assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare
cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti
di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo
Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della
pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica
nei casi si società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti
nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del
servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a
cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude
l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con
provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale
competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con
provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio
scolastico provinciale, per il personale docente della scuola
materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa
autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di
libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di
tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili
con l'orario di insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso
ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva. |
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