aggiornato  marzo 2011

     Materiali, Documentazione e Modulistica  

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Valutazione Alunni

MINISTERO ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONE LOMBARDIA – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIA BERGAMO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAZZANIGA

 

SCUOLE INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO di CENE e GAZZANIGA

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIOE DEGLI ALUNNI A.S. 2010- 11

 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Gazzaniga, visto il D.P.R. 22 GIUGNO 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009 e in vigore a partire dal 20 agosto 2009, avente per oggetto “REGOLAMENTO RECANTE COORDINAMENTO DELLE NORME VIGENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI ED ULTERIORI MODALITA’ APPLICATIVE IN MATERIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL DECRETO LEGGE 01/09/2008 N. 137, CONVERTITO – CON MODIFICAZIONI – DALLA LEGGE 30/10/2008 N. 169 “ha deliberato di approvare i seguenti criteri e modalità relativi all’oggetto:

1.       La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica dell’istituzione scolastica

2.       La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente

3.       Le verifiche periodiche le valutazioni intermedie e finali del rendimento scolastico devono essere coerewnti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell’Offerta Formativa definito dall’Istituzione Scolastica

4.       Il Collegio DEI Docenti assicura omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Criteri e modalità adottati sono illustrati nel P.O.F. di Istituto.

5.       Al termine dell’anno conclusivo della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, la Scuola CERTIFICA I LIVELLI DI APPRENDIMENTO PER COMPETENZE, al fine di sostenere i processi di apprendimento e di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi

6.       L’istituzione scolastica assicura alle famiglie degli alunni un’informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni, effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati

7.       I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale – in quanto soggetti all’obbligo di istruzione – sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani

8.       Nella Scuola Secondaria di primo grado, in sede di SCRUTINIO INTERMEDIO E FINALE, viene valutato il COMPORTAMENTO di ogni alunno durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica – anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dall’istituzione scolastica anche al di fuori della propria sede. La valutazione del comportamento viene effettuata mediante l’attribuzione di un VOTO NUMERICO ESPRESSO IN DECIMI, attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe, e concorre alla valutazione complessiva dell’alunno, determinando – SE INFERIORE A SEI DECIMI – la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Devono essere specificati, nel REGOLAMENTO DISCIPLINARE DI ISTITUTO, i criteri per correlare la particolare ed oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi. Infatti, la valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni degli alunni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. La valutazione espressa in sede di scrutinio non può riferirsi ad un singolo episodio ma dev e scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dell’alunno in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto dei comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita considerazione ed evidenza i progressi ed i miglioramenti realizzati dall’alunno nel corso dell’anno. L’attribuzione di un voto insufficiente deve scaturire da un attento e meditato gioudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di comportamenti riconducibili alle fattispecie per le quali lo STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI prevedano l’irrogazione di sanzioni  disciplinari che comprtino l’allontanamento temporaneo dell’alunno dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni. Pertanto il Consiglio di Classe deve accertare che nel corso dell’anno scolastico l’alunno sia stato destinatario di almeno una sospensione superiore ai 15 giorni e che successivamente alla sanzione disciplinare, l’alunno stesso non abbia dimostrato apprezzabili  e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo periodo di crescita e maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza nel comportamento assume nellas carriera scolastica dell’alunno richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente MOTIVATA E VERBALIZZATA in sede di scrutinio del Consiglio di Classe, sia ordinario che straordinario. Ancora, in considerazione del crilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica (e pertanto anche di quella relativa al comportamento) la scuola è tenuta a curare con particolare attenzione sia l’elaborazione del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA, sia l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo della famiglia in merito alla condotta dei figli.

Anche la valutazione periodica, intermedia e finale degli APPRENDIMENTI degli alunni e la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE da essi acquisite, nonché la valutazione dell’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono effettuate mediante l’attribuzione di VOTI NUMERICI IN DECIMI. Sono ammessi alla classe successiva ovvero all’Esame di Stato gli alunni che abbiano ottenuto – con decisione assunta a maggioranza del Consiglio di Classe – UN VOTO NON INFERIORE A SEI DECIMI IN OGNI DISCIPLINA O GRUPPO DI DISCIPLINE.

Il Consiglio di Classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all’Esame di Stato gli alunni frequentanti le classi del terzo anno, formulando UN GIUDIZIO DI IDONEITA’ oppure – in caso negativo – UN GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE all’esame medesimo.

L’Esame di Stato comprende anche UNA PROVA SCRITTA A CARATTERE NAZIONALE (I.N.V.A.L.S.I.), volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli alunni. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal M.I.U.R. tra quelli annualmente proposti dall’INVALSI. L’esito dell’Esame di Stato conclusivo viene inoltre illustrato dalla citata CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE raggiunto dall’alunno.

Per essere valutato, l’alunno non deve aver accumulato più di 50 giorni di assenza dalle lezioni scolastiche durante l’anno scolastico,  salvo motivate deroghe stabilite dall’istituzione scolastica.

9.       Nella Scuola Primaria la valutazione periodica, intermedia e finale degli APPRENDIMENTI degli alunni e la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE da essi acquisiti sono effettuate mediante l’attribuzione di di VOTI NUMERICI ESPRESSI IN DECIMI ed illustrate con UN GIUDIZIO ANALITICO DEL LIVELLO GLOBLALE DI MATURAZIONE raggiunto dall’alunno. Il COMPORTAMENTO viene valutato mediante UN GIUDIZIO SINTETICO. I docenti, con decisione assunta all’unanimità dei voti, possono NON AMMETTERE l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

NOTE:    

·          I genitori degli alunni che presentano problemi e difficoltà di apprendimento e/o comportamento devono essere puntualmente avvisati ed informati dai docenti interessati tramite colloqui personali oppure tramite comunicazioni scritte inviate con lettera raccomandata r/r, vidimata dal Dirigente Scolastico, copia delle quali deve essere conservata sia nel registro di classe sia nel fascicolo personale dell’alunno.

·          Gli alunni che presentano problemi e difficoltà di apprendimento hanno diritto – nei limiti e nelle possibilità dell’organizzazione scolastica, delle risorse umane, delle risorse finanziarie, del contesto della classe – ad un percorso di studio personalizzato/individualizzato e a corsi di rinforzo, recupero, sostegno nel corso dell’anno scolastico, fatte salve la volontà e la motivazione dell’alunno di rimettersi in gioco nel processo di insegnamento-apprendimento

·          Gli alunni che presentano problemi e difficoltà di comportamento hanno diritto – previo consenso motivato dei genitori – ad usufruire del Servizio Psicopedagogico di Istituto e/o dei Servizi Sociosanitari del territorio che collaborano regolarmente con l’istituzione scolastica

·          Le corrette procedure e la documentazione per la presentazione degli alunni agli Esami di Stato così come le corrette procedure e la documentazione relative alla valutazione degli esiti delle prove scritte, del colloquio e dell’andamento scolastico degli stessi vengono definite ed approvate dai Consigli di Classe interessati riuniti nel Consiglio di Interplesso presieduto dal Dirigente Scolastico e adeguatamente presentate al Presidente della Commissione d’Esame nella riunione preliminare

·          Si rammenta ai docenti che  il Consiglio di Stato ha recentemente sentenziato (n . 4663 del 20 luglio 2010) che i Giudici dei Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.) devono fondare le proprie decisioni in sede di contenziosi e ricorsi non solo sull’aspetto formale della procedura di valutazione ma possono entrare nel merito delle valutazioni (finora ritenuto insindacabile). Infatti “ …appare superato , nel giudizio in questione, il principio della sindacabilità degli atti discrezionali sul piano del controllo solo formale ed estrinseco all’iter logico seguito, dovendo invece tale giudizio estendersi all’attendibilità delle operazioni tecniche effettuate”.

In concreto: anche il merito delle valutazioni di natura professionale, quale quella dei Consigli di Classe, è sindacabile quando faccia riferimento a parametri palesemente errati o non di univoca lettura. Tale potere di sindacato ovviamnte si esercita univocamente su quanto risulta agli atti e non si estende ai presupposti culturali o scientifici della valutazione.

 

                                                                                              IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

                                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                              PERANI DOTT. GIANCARLO