
ALBO ON LINE DELL’ISTITUTO
| “ Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e in applicazione della nota prot. n. 9869 in data 03 febbraio 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica, vengono di seguito resi noti gli Atti Amministrativi per i quali è previsto l’obbligo di pubblicità". |
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ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAZZANIGA Via Europa 23 - 24025 Gazzaniga (Bg)
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO
DECENTRATO A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
A.S. : _2010/2011 Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 26.5.99 e successive modificazioni ed integrazioni, composte da:
PARTE PUBBLICA Il Dirigente scolastico PERANI GIANCARLO PARTE SINDACALE * I rappresentanti della R.S.U. : GUSMINI BEATRICE – C.I.S.L. SCUOLA LUCISANO ANGELA - Delegata interna O.S. SNALS PERNICI EDITTA - C.I.S.L. SCUOLA POLI ANNA MARIA - FLCCGIL
* I Rappresentanti Sindacali Aziendali (R.S.A.) delle Organizzazioni Sindacali rappresentative ex artt. 47, comma 2, e 47 bis del D. Lgs. 29/1993 e successive modificazioni (in assenza della RSU): * I rappresentanti delle OO.SS. territoriali provinciali di comparto firmatarie del CCNL: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ riunitesi in data 30/11/2010 nella sede dell'istituzione scolastica
VISTO il C.C.N.L. 2006/2009 del 29/01/2007 VISTO l’art. 85 del C.C.N.L. 2006-2009 come novellato dalla sequenza contrattuale relativa al FIS sottoscritta l’08 aprile 2008 VISTO il C.C.N.L. del 23/01/2009 per il biennio economico 2008-2009 VISTA l’intesa tra il MIUR e le OO.SS. in data 18/05/2010 VISTA la nota MIUR prot. n. 9245 del 21/09/2010 VISTA la Legge 59/1997 VISTO il D.L.vo 165/2001 VISTO il DPR 275/1999 VISTO il D.Lvo 150 del 27/10/2009 VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 13 maggio 2010 n. 7 VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto VISTI GLI Organici del Personale Docente e del Personale ATA
STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO le cui norme si applicano a tutto il personale docente e ata in servizio nell’Istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato e la cui validità si intende decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla data del 31 agosto 2011 o comunque fino a nuova contrattazione, fermo restando che il presente C.C.I. si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. Resta comunque salva la possibilità di modifiche ed integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. Al fine di risolvere problemi applicativi ed interpretativi del presente contratto o comunque per affrontare nuove necessità - su richiesta di una delle parti firmatarie – le stesse di incontreranno entro cinque giorni dalla richiesta medesima (indicante fatti ed elementi che richiedono l’interpretazione autentica) presso la sede di direzione dell’Istituto: le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della citata richiesta scritta. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale e salvo diversa pattuizione.
AREA DEL PERSONALE PERSONALE DOCENTE
Art. 1 Le materie oggetto di contrattazione Le materie di contrattazione collettiva integrativa relative all'area del personale docente, fatte salve le riserve, sono le seguenti: 1. modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF; 2. criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione dei lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; rientri pomeridiani.
Art. 2 Utilizzazione del personale in rapporto al POF - Materie comprese L’utilizzazione del personale docente in base al POF comprende: 1. l'assegnazione alle classi e alle attività del curricolo obbligatorio; 2. l'assegnazione ad altre attività (aggiuntive/obbligatorie, opzionali/facoiltative, di laboratorio, di recupero, di compresenza e contitolarità) 3. l'assegnazione alle sedi dei plessi 4. l’orario di lavoro e suo utilizzo; 5. l’orario flessibile settimanale o plurisettimanale di servizio lavorativo Art. 3 Assegnazione alle classi e alle attività del curricolo obbligatorio 1. L’assegnazione dei docenti alle classi è forma di utilizzazione del personale effettuata dal Dirigente scolastico nel rispetto della procedura prevista dall’art. 396 DLgs. 297/94, cioè sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti inerenti gli aspetti professionali e didattici coinvolti nell’assegnazione. Il presente CCI ha lo scopo di tutelare gli interessi dei singoli docenti alla luce dell'interesse più generale dell'utenza; pertanto, nel rispetto delle procedure sopra richiamate e degli aspetti didattici, i criteri di assegnazione dei docenti alle classi devono tener conto di quanto segue: garanzia della continuità didattica che, a seconda dei vari gradi di scuola , assume aspetti diversi e precisamente: - nella scuola dell’Infanzia, continuità su team - nella scuola Secondaria di primo grado, continuità sulle tipologie di classi ( tempo normale, tempo prolungato, moduli di classi parallele) mobilità volontaria a domanda, secondo i seguenti criteri: - copertura di cattedra resasi vacante o di nuova istituzione; in caso di più domande si riserva precedenza in base all'anzianità di servizio ed alla specifica professionalità già acquisita nella tipologia di cattedra richiesta ( ad es. insegnamento di materie nel biennio o nel triennio ). - scambio consensuale con altro docente Per garantire comunque la continuità didattica, la mobilità volontaria può essere richiesta dal singolo docente con domanda scritta e motivata al Dirigente Scolastico la rotazione, tesa a facilitare la mobilità professionale che, a seconda dei vari gradi di scuola, assume aspetti diversi e precisamente: - nella scuola dell’Infanzia rotazione su team: considerata la necessità di garantire la continuità didattica, essa sarà possibile con cadenza triennale, a richiesta - nella scuola Primaria, rotazione su team ed ambiti ( le discipline e gli orari degli ambiti sono decisi dal Collegio): considerata la necessità di garantire la continuità didattica, essa sarà possibile con la cadenza quinquennale, di norma, dalla classe prima alla classe quinta - nella scuola Secondaria di primo grado, rotazione sulle tipologie di classi (tempo normale o prolungato): considerata la necessità di garantire la continuità didattica, essa sarà possibile con la cadenza triennale, a richiesta 2. Tra le altre attività del curriculo obbligatorio, nell'Istituzione scolatica oggetto del presente CCI, si individuano le seguenti: a. Assistenza alla mensa, b. Attività aggiuntive e/o opizionali pomeridiane, c. Attività didattiche integrative, d. Attività curriculari in verticale (Primaria e Secondaria di primo grado) L'assegnazione dei docenti ad esse avviene, nell'ordine, secondo le seguenti modalità: - secondo il principio della rotazione, con cadenza triennale/quinquennale, - a domanda, - per competenze specifiche - titoli.
Art. 4 Assegnazione alle altre attività 1. Nell'Istituzione scolastica oggetto del presente CCI, l'applicazione del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) e l’adozione delle Indicazioni Nazionali di Studio 2007 comporta, tra l’altro, l'attuazione delle seguenti attività: l'introduzione di nuove modalità didattico-organizzative quali - la didattica laboratoriale - la didattica modulare - l'area di progetto - l'area di approfondimento, - l’area dei LARSA - l’area dei PROGETTI HELP - l’area dei LABORATORI-SPAZI COMPITI e la continuazione, per quanto possibile relativamente alle risorse umane e materiali, del Progetto del Servizio Psicopedagogico di Istituto, con distacco parziale dall’insegnamento del docente di sostegno qualificato
2. L'assegnazione dei docenti alle suddette attività avviene tenendo conto dei seguenti paramentri: a. coerenza rispetto a compiti, funzioni e percorsi precedenti b. regolamenti e/o accordi nazionali sugli utilizzi c. domanda individuale supportata da specifico progetto/programma di lavoro d. anzianità di servizio e. disponibilità, esperienza, competenza
Art. 5 Assegnazione ai plessi scolastici L'assegnazione dei docenti alle classi ubicate nei diversi plessi dell’Istituto, avviene tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri generali: 1. continuità didattica; 2. attuazione di progetti di scuola; 3. avvicinamento alla residenza; 4. anzianità di servizio; 5. richiesta motivata
Art. 6 Orario di lavoro e suo utilizzo 1. L’orario di lavoro di ogni docente deve essere definito prima dell’inizio delle lezioni, sia nella parte delle attività di insegnamento che in quella funzionale all'insegnamento. 2. L'orario settimanale di insegnamento si svolge: a. di norma, almeno su 5 giorni settimanali; b. in caso di orario flessibile o di articolazione oraria, su meno di 5 giorni settimanali (part-time in verticale) 3. Il calendario delle attività collegiali funzionali all'insegnamento comprende: a. Collegio Docenti e sue articolazioni. Incontri di programmazione di inizio anno scolastico. Incontri di verifica di fine anno scolastico. Incontri di informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini. Deve tener conto del limite individuale di 40 ore annue, superate le quali spetta la retribuzione prevista per le attività aggiuntive b. Consigli di intersezione, interclasse, classe, entro il limite individuale di 40 ore annue, con le seguenti specifiche: - per i docenti che hanno fino a 6 classi e anche oltre 6 classi, è ammesso un supero/quota del sopracitato monteore, oltre il quale quali spetta la retribuzione prevista per le attività aggiuntive 4. In aggiunta all'orario obbligatorio di insegnamento, il docente può svolgere delle attività aggiuntive; esse sono programmate nel P.O.F. e consistono nello svolgimento di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa. Esse possono essere: a. Attività di insegnamento (ore di supplenza, interventi di potenziamento e/o recupero didattico, ecc.), da svolgere anche in plessi diversi da quello di assegnazione; b. Attività funzionali all'insegnamento; esse sono svolte oltre le 40 ore annue, sia a livello individuale che di commissione, e consistono in: - progettazione di interventi formativi, - svolgimento delle funzioni di responsabile di laboratorio, biblioteca, ecc. - produzione di materiali, con particolare riferimento a prodotti informatizzati utili per la didattica, - partecipazione a progetti comunitari, nazionali, locali mirati al miglioramento del servizio fornito dall'Istituzione scolastica ed al sostegno dei processi di innovazione didattica, - attività di raccordo tra scuola e mondo del lavoro, - partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e/o terzi, per progetti aperti al territorio, - ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Circolo/Istituto nell'ambito del P.O.F.,
5. L’orario di lavoro giornaliero massimo ( somma delle ore di insegnamento e di attività funzionali all’insegnamento, obbligatorie ed aggiuntive ) per ciascun docente è di n. 9 ore
6. Eventuali docenti di scuola secondaria di primo grado che dovessero ricoprire eccezionalmente una cattedra con un orario inferiore a 18 ore settimanali, sono tenuti a completare l'orario con ore a disposizione per lo svolgimento di interventi integrativi, supplenze, attività para ed interscolastiche; le ore di completamento della cattedra sono collocate secondo le seguenti modalità: a. durante l'orario di funzionamento delle lezioni scolastiche, come da prospetti settimanali Se nella stessa ora vi sono più docenti a disposizione, i criteri di chiamata, nell'ordine, sono i seguenti: - docente della stessa classe, - docente della stessa disciplina, - docente del plesso, b. in orari diversi rispetto all'orario di funzionamento delle lezioni, secondo i seguenti criteri: disponibilità per ore in eccedenza. In tal caso il docente ha diritto di essere preavvertito con almeno n. 2 giorni lavorativi di anticipo, salvo urgenza. Sia nella collocazione delle ore di completamento dell'orario che nell’utilizzo dei docenti durante tali ore, il Dirigente Scolastico deve garantire uniformità di trattamento tra tutti i docenti
7. I docenti di Scuola Primaria che non usano per le contemporaneità/compresenze già “programmate” le poche ore residue settimanali a disposizione, sono tenuti a completare l'orario con ore a completamento per lo svolgimento di interventi integrativi, supplenze, attività para ed interscolastiche, secondo le seguenti modalità: a. sostituzione colleghi assenti nel modulo per brevi periodi b. sostituzione colleghi assenti nel plesso per brevi periodi c. progetti didattici temporanei o annuali
8. Le ore derivanti dalla concessione di permessi brevi, assenze e ritardi motivati e giustificati, vengono recuperate dal docente secondo le seguenti modalità: a. supplenze nella stessa classe, b. supplenze nella stessa disciplina anche in classi diverse, c. compresenze e contitolarità
9. L'adozione: a. di orari plurisettimanali particolarmente gravosi, b. e/o di rientri pomeridiani particolarmente gravosi, c. e/o di orari spezzati particolarmente gravosi, d. e/o di forme di reperibilità per la copertura delle supplenze, nonché la disponibilità a coprire supplenze anche in altri plessi diversi dalle sede di assegnazione (solo su organico funzionale di istituto) rientrano tra i criteri di flessibilità organizzativa e didattica che danno diritto al docente di percepire il compenso forfettario previsto dal CCI, per quanto concerne l’assegnazione del Fondo dell’Istituzione Scolastica.
Art. 7 Utilizzo del tempo derivante dalla riduzione dell’ora di lezione Nell'Istituzione Scolastica oggetto del presente CCI, non esiste nessuna riduzione oraria e le lezioni scolastiche corrispondono a 60’
PERSONALE ATA
Art. 8 Le materie oggetto di contrattazione Le materie di contrattazione collettiva integrativa relative all'area del personale ATA sono le seguenti: 1. modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, o regionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto; 2. criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione dei lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; rientri pomeridiani o in orari serali.
Art. 9 Modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario Criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto 1. RIFERIMENTI a. il CCNL 4.8.95; e C.C.N.L. 24/07/2003 b. il CCNL 26.5.99 - artt. 6, 9, 33; c. il CCNI 31.8.99 - art. 52; d. l’ultimo protocollo d'intesa tra le OO.SS. territoriali e il C.S.A. di Bergamo, concernente l'organizzazione del lavoro e l'orario di servizio del personale A.T.A; e. il CCDN sulle utilizzazioni f. il CCDP sulle utilizzazioni g. il piano annuale delle attività approvato dagli Organi Collegiali (delibera dei Collegio Docenti del 11/10/2005); h. la delibera annuale del Consiglio di Istituto in merito all'apertura e chiusura dell'edificio scolastico; i. la proposta del Direttore dei S.G.A. sull'organizzazione del lavoro e sull'orario di servizio del personale ATA a seguito delle Assemblee programmatiche con il personale ATA tenutesi nel mese di settembre. 2. PIANO DELLE ATTIVITA' a. Il piano delle attività del personale ATA é predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, a norma dell'art. 52 comma 10 CCNL 31/08/99. b. Per predisporre il piano delle attività il Direttore S.G.A. svolge apposite riunioni di servizio con il personale interessato al fine di acquisire pareri, proposte e disponibilità per l'articolazione degli orari, della ripartizione dei carichi di lavoro e il numero e le disponibilità del personale da assegnare alle sedi delle scuole. Detti incontri sono considerati a tutti gli effetti servizio anche quando si protraggono oltre il normale orario di lavoro. c. Il piano viene formulato nel rispetto delle finalità e obiettivi della scuola contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto e contiene la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l'organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore eccedenti. d. Nell'organizzazione del lavoro non sono comprese le esigenze derivanti dalla concessione in uso di locali scolastici ad enti o privati, in quanto dette necessità sono a carico del soggetto concessionario (Enti Locali) e. Il Direttore S.G.A. individua il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari, sulla base dei criteri indicati nel presente CCDIL e dispone l'organizzazione del lavoro con lettere di incarico individuali protocollate, contenenti gli impegni da svolgere per tutto l'anno scolastico. f. Le disposizioni giornaliere di lavoro del personale ATA, vengono effettuate dall’Assistente Amministrativa incaricata su delega specifica o direttamente dal D.s.g.a o Dirigente Scolastico.
3. RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI a. La ripartizione delle mansioni viene effettuata in modo equo fra tutto il personale risultante in organico, compreso chi viene individuato per lo svolgimento di prestazione aggiuntive o destinatario di funzioni aggiuntive. b. Al personale dichiarato parzialmente inidoneo a svolgere le proprie mansioni non vengono assegnati i lavori risultanti nel verbale del Collegio medico; gli stessi lavori vengono assegnati ad altro personale disponibile dietro compenso a carico del fondo di istituto. Nel caso in cui non vi sia personale disponibile i lavori verranno ripartiti in modo equo fra tutto il personale, con esclusione di coloro che si trovano in particolari situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77, 104/92 e successive modificazioni/integrazioni; agli stessi sarà ripartito il compenso stabilito a carico del fondo di istituto. c. Nell'assegnazione delle mansioni deve essere tenuto presente il criterio della rotazione sulla base della disponibilità e delle attitudini del personale; la continuità nell'espletamento dei compiti dei settori interessati sarà garantita con lo scambio di informazioni e di conoscenza professionale del personale coinvolto nella rotazione.
4. ORARI DI SERVIZIO E DI APERTURA AL PUBBLICO a. Orario di servizio Per orario di servizio si intende il tempo in cui nell'Istituzione Scolastica si svolgono le attività, non solo didattiche, ma anche amministrative e di pulizia. Le sedi scolastiche osserveranno di norma il seguente orario di servizio: - Sede Centrale: (come da allegato “ORARI DI SERVIZIO”) - Plessi / Sezioni: (come da allegato “ORARI DI SERVIZIO”) b. Orario di apertura al pubblico Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo in cui gli Uffici (Presidenza, Segreteria) ricevono gli utenti ( genitori, studenti, docenti, terzi) (come da allegato “ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO”)
5. RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO ORARIO DI LAVORO a. La presenza di tutto il personale ATA viene attualmente ancora rilevata con fogli firme numerati, registrando l'orario di inizio e di termine della prestazione lavorativa. b. Gli atti relativi all'orario di presenza sono tenuti e controllati dal D.S.G.A..
6. TURNI E ORARI DI LAVORO a. Orario di lavoro ordinario Per orario di lavoro si intende la durata della prestazione di ogni lavoratore/lavoratrice ed è compreso all'interno dell'orario di servizio. - L'orario di lavoro giornaliero del personale A.T.A. si articola in 36 ore settimanali su 6 giorni e per 6 ore continuative antimeridiane. - Per i lavoratori/lavoratrici assunti/e con contratto di lavoro a tempo pieno, l'orario di lavoro non deve essere normalmente inferiore alle 4 ore giornaliere né superiore alle 9. - Per garantire il miglioramento dell'efficienza e la produttività dei servizi e tenuto conto anche delle esigenze del singolo lavoratore/lavoratrice, é possibile articolare il monte ore settimanale sulla base dei seguenti criteri: * orario distribuito su 5 giorni, * flessibilità di orario, * turnazione. Tali istituti possono anche coesistere nell'ambito della concreta gestione flessibile dell'organizzazione dei servizi. b. Pausa - Quando la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative il personale ha diritto ad usufruire, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. - Tale pausa deve essere obbligatoriamente prevista qualora l'orario continuativo di lavoro giornaliero sia superiore alle 7 ore e 12 minuti.
7. . MODALITA' ORGANIZZATIVE a. Nell'organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali richieste dei/delle lavoratori/lavoratrici motivate con effettive esigenze personali o familiari; le richieste vengono accolte se non determinano disfunzioni di servizio e aggravi personali o familiari per gli altri/e lavoratori/lavoratrici. b. In base al funzionamento dell'intero servizio scolastico vengono previsti i seguenti turni di lavoro e le unità di personale per ognuno di essi: - per il personale assistente amministrativo: (come da allegati “ORARIO DI LAVORO”) - per il personale collaboratore scolastico: (come da allegati “ORARIO DI LAVORO”) c. Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità individuale e alla professionalità necessaria durante il turno in considerazione; in assenza di disponibilità sufficienti a coprire le esigenze dei vari turni, si procederà per rotazione tra tutto il personale della medesima area. d. Ai/alle lavoratori/lavoratrici della medesima qualifica impegnati/e in almeno due turni spetta la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali secondo i criteri e le modalità della normativa vigente e. Su richiesta degli interessati. motivata da esigenze personali o familiari, é possibile lo scambio consensuale, giornaliero del turno di lavoro, previa comunicazione al D.S.G.A. . f. Una volta stabiliti i turni lavorativi questi non potranno essere modificati se non per esigenze inderogabili e dopo nuovo accordo con le rappresentanze sindacali. g. In caso di assenza per qualsiasi causa, i/le lavoratori/lavoratrici con orario di servizio su cinque giorni mantengono comunque l'orario prefissato. Allo stesso modo non é da recuperare il giorno libero non fruito per qualsiasi causa o perché ricadente con una festività infrasettimanale; analogo comportamento viene tenuto per quanto riguarda i recuperi e le giornate di chiusura prefestiva. 8. RITARDI E FLESSIBILITA' Ritardi - l'entrata in servizio dopo 10 minuti rispetto il normale orario di lavoro viene considerato ritardo e come tale deve essere giustificato - il ritardo non deve ovviamente avere carattere abitudinale ed è considerato permesso retribuito, da recuperare entro i due mesi successivi, in base alle esigenze di servizio e con modalità da concordare tra il lavoratore e il DSGA. Flessibilità - per orario flessibile si intende la possibilità per ciascun lavoratore, di anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita rispetto al normale orario di lavoro fino ad massimo giornaliero di 60 minuti. - i debiti orari saranno recuperati con le seguenti modalità: nella stessa giornata anticipando o prolungando l'orario , non oltre la settimana successiva, con modalità da concordare con il DSGA.
9. PERMESSI ORARI E RECUPERI a. I permessi possono essere concessi al personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato b. I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico dopo il parere positivo del D. S.G.A e a seguito di presentazione di domanda scritta c. Occorre motivare e documentare la domanda, anche con sola autocertificazione d. L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione da parte del DS o del DSGA deve essere comunicato per iscritto all’interessato/a, specificando i motivi e. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel monte ore complessivo. f. Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi successivi e comunque non oltre l'anno scolastico in corso, avverrà in giorni o periodi da concordare con il D. S.G.A. g. I permessi non recuperati daranno luogo ad una trattenuta, di importo corrispondente, sullo stipendio
8. ASSEGNAZIONE ALLA SEDE ED AI PLESSI SCOLASTICI All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sentito il parere del D.S.G.A., determina il numero di posti da assegnare alle diverse sedi per i diversi profili del personale, secondo i seguenti criteri: - applicazione delle tabelle previste per la formazione degli organici - valutazione dell'incidenza del tempo scuola erogato - presenza di particolari caratteristiche dell'edificio scolastico o di particolari esigenze di supporto tecnico-operativo allo svolgimento delle attività didattiche - presenza di altre esigenze di supporto tecnico-operativo allo svolgimento delle attività didattiche Ai posti e alle sedi sopra determinati viene assegnato il personale che è già in servizio sul plesso e che non produce domanda di nuova assegnazione; sui posti residui viene assegnato il restante personale in organico. Fatta Salva la conferma sulla sede del personale di precedente assegnazione, in presenza di un numero di aspiranti maggiore rispetto alle disponibilità, l'assegnazione della sede viene disposta nei confronti dei personale tramite contrattazione Dsga e RSU. Nella fase iniziale dell'anno scolastico, in presenza di rilevanti carenze di organico, il Dirigente Scolastico può utilizzare, temporaneamente, il personale in servizio solo in sedi all'interno dello stesso Comune, anche diverse da quelle di assegnazione definitiva. Sono fatti salvi i diritti previsti dalle leggi vigenti ( legge 104/92 e legge 53/00 ) per il lavoratori appartenenti a categorie protette.
9. LAVORO STRAORDINARIO · Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero per periodi pari o superiori a 30 minuti; è escluso dal conteggio l'eventuale recupero di flessibilità o di permessi. · Il lavoro straordinario non può essere utilizzato per la normale programmazione del lavoro, ma esclusivamente per fronteggiare situazioni impreviste e/o eccezionali motivate al Dsga o al Dirigente. · Il D.S.G.A. autorizza preventivamente, per scritto, l'effettuazione dello straordinario per tutto il personale ATA; per il Direttore S.G.A. l'autorizzazione è sottoscritta dal Dirigente Scolastico, il quale tuttavia vista anche le autorizzazioni concesse dal D.S.G.A. La preventiva autorizzazione, in funzione delle esigenze del servizio prestato, può essere rilasciata per un determinato periodo di tempo e/o per un numero di ore definito, ciò al fine di rendere possibile un'immediata risposta ad eventuali emergenze e la responsabilizzazione del singolo lavoratore/lavoratrice. ·Il lavoro straordinario svolto, può essere retribuito con le modalità previste dalla normativa vigente. Solo su richiesta del/la lavoratore/lavoratrice interessato/a, lo straordinario può essere recuperato, come previsto dalle vigenti norme contrattuali: in tal caso, il recupero mediante riposo compensativo viene autorizzato dal Direttore S.G.A. ed è da effettuarsi entro e non oltre l’anno scolastico in corso, con modalità da concordare con il DSGA. 10. INFORMAZIONE Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni lavoratore/lavoratrice, risultante dagli orari ordinari,dalla flessibilità, dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore di straordinario, viene fornito periodicamente a ciascun interessato, anche durante le apposite assemblee con il personale amministrativo.
11. RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - 35 ORE SETTIMANALI La riduzione a 35 ore settimanali, si applica indistintamente a tutto il personale che lavora presso: - le sedi scolastiche che prolungano il loro orario di servizio per almeno tre giorni a settimana per più di 10 ore. Le modalità di articolazione dell'orario a 35 ore sono le seguenti: - effettuazione delle 35 ore settimanali a partire dall’inizio delle lezioni scolastiche dell’anno in corso, secondo i periodi notificati agli interessati E’ possibile inserire ore a compensazione di debiti orari derivanti dalle chiusure prefestive di cui al comma successivo.
12. CHIUSURE PREFESTIVE · Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi Collegiali, é possibile la chiusura del singolo plesso e/o dell’ufficio di segreteria nelle giornate prefestive; della suddetta chiusura deve essere dato pubblico avviso. · Tale chiusura é disposta dal Dirigente Scolastico quando lo richieda più del 50% del personale A.T.A. in organico per giornate comprese fra l'inizio dell'anno scolastico e il 30 giugno, e dal 75% per quelle ricadenti nei mesi di luglio ed agosto; non partecipano al conteggio della percentuale i lavoratori/lavoratrici il cui orario di lavoro non coincide con la giornata di chiusura proposta. · Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato al C.S.A. · L'Istituzione scolastica deve promuovere, in relazione alle esigenze di servizio, tutte quelle iniziative che consentono al personale di recuperare le ore non prestate; la programmazione avverrà con modalità concordate tra il singolo lavoratore e il DSGA. · Il singolo lavoratore, che non intende recuperare le ore d'obbligo non prestate, concorda con il DSGA una delle seguenti forme di compensazione: - giorni di ferie o festività soppresse, - ore di lavoro straordinario non retribuite, - ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio. Le 'assemblee del personale ATA effettuate nel mese di Settembre hanno votato le seguenti chiusure prefestive secondo il calendario (vedi allegato “CALENDARIO SCOLASTICO”)
13. FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE · Le ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico sentito il parere del DSGA. · Ciascun lavoratore/lavoratrice ha diritto a fruire: durante il funzionamento delle attività didattiche, di un numero variabile di giorni di ferie anche non consecutivi compatibilmente con le esigenze di funzionamento degli uffici. di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo estivo (luglio/agosto) e comunque in periodo coincidente con il coniuge/convivente, compatibilmente con le esigenze di funzionamento degli uffici. - Le richieste di ferie e festività soppresse potranno essere presentate come segue: periodo di attività didattica, con almeno 6 giorni lavorativi di anticipo per la presentazione della domanda; la richiesta deve essere motivata al Dirigente Scolastico , il quale procede al rilascio dell’autorizzazione entro i primi 3 giorni successivi alla presentazione della domanda , alla condizione tassativa che l’assenza dal servizio dell’unità di personale non pregiudichi il regolare funzionamento organizzativo o amministrativo del plesso o dell’ufficio di segreteria periodi di vacanze natalizie e pasquali, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipoper la presentazione della domanda vacanze estive, entro il 30 aprile di ciascun anno, per la presentazione della domanda · Il piano delle ferie e festività soppresse viene predisposto dal DSGA tenendo in considerazione quanto segue: nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata prioritariamente la richiesta del dipendente (oppure: dei dipendenti) disponibile; in mancanza di personale disponibile saranno adottati i seguenti criteri : 1) vincoli oggettivi (chiusura aziendale , affido figli ecc. ) al fine di consentire almeno 15 giorni lavorativi di ferie coincidenti con il coniuge /convivente 2) anzianità di servizio nell’ Istituto nel caso di personale a Tempo Indeterminato e Tempo Determinato in servizio con continuità nella scuola e con i medesimi vincoli oggettivi si procederà negli anni successivi alla rotazione annuale . N.B. I suddetti periodi richiesti vengono conteggiati sempre in unità orarie effettive. - garantendo i seguenti contingenti di personale:
· La richiesta di ferie si intende tacitamente accettata se, entro 15 giorni, successivi alla presentazione della stessa, al lavoratore/lavoratrice non perviene alcuna comunicazione scritta di diniego da parte del Dirigente Scolastico; in caso di diniego, nella comunicazione, devono essere indicate le motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio che hanno impedito la concessione del permesso. · L’eventuale variazione del piano ferie, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per gravi, motivate e sottoscritte esigenze di servizio. · Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, come per le ferie, non oltre il mese di aprile dell’anno successivo. · La festività del Santo Patrono cade il giorno 12 aprile per le Scuole del Comune di Cene ed il 13 agosto per le Scuole del Comune di Gazzaniga, compresi gli Uffici di Direzione e Segreteria
14. COLLABORAZIONI PLURIME Se la richiesta di collaborazione di altre scuole riguarda una qualifica con più di una unità di personale, la stessa sarà portata a conoscenza dei/delle lavoratori/lavoratrici della qualifica interessata con circolare interna per richiedere la disponibilità ad effettuare la collaborazione. Nel caso in cui vi siano più disponibilità, la collaborazione sarà assegnata al/alla lavoratore/lavoratrice proposto/a dal D. S.G.A. . L'attività di collaborazione sarà prestata fuori dei proprio orario di lavoro e con compensi a carico della scuola richiedente. Se non vengono presentate disponibilità, la richiesta resterà inevasa.
15. FUNZIONI MISTE Alla luce dell'accordo nazionale sottoscritto in data 12.09.2000 tra le OO.SS. del comparto scuola, il Ministero P.I., l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e la definizione delle mansioni del personale ATA stabilite dal CCNL 2006/2009 art. 52 comma 3 le funzioni miste sono così regolamentate: a. I servizi di competenza dell'ente locale e quelli che rimangono a carico dell'istituzione scolastica sono individuati nella seguente tabella:
L'Ente locale può delegare lo svolgimento di parte, o di tutte le attività di sua spettanza, così come riportate nella tabella del precedente comma a, all'Istituzione Scolastica. In tal caso, fatte salve le diverse professionalità richieste per lo svolgimento dei vari servizi, va stipulata un'apposita convenzione tra l'Istituzione Scolastica e l'Ente locale; tale convenzione deve essere circostanziata e deve contenere, in maniera esplicita: - il tipo di servizio/i oggetto della convenzione, nonché le modalità di suo espletamento; - il contingente di personale per le varie tipologie di servizio; - la durata temporale e la frequenza ( giornaliera, settimanale, mensile, ecc. ) di ciascuno dei servizi convenzionati; - l'entità delle risorse che l'Ente locale, per ciascuno dei servizi convenzionati, trasferisce all'istituzione scolastica, secondo le modalità indicate al successivo comma e; - le risorse necessarie a coprire gli eventuali periodi di inizio anno scolastico necessari alla stipula/rinnovo della convenzione; - l'entità delle eventuali risorse aggiuntive che l'Ente locale intende trasferire all'istituzione scolastica per lo svolgimento, da parte della stessa, di eventuali progetti inerenti l’ampliamento quantitativo e qualitativo dell’offerta scolastica, realizzati per rispondere ai bisogni del territorio.
16. DISPOSIZIONI COMUNI Una volta stabiliti i turni lavorativi questi non potranno essere modificati se non per esigenze inderogabili e dopo nuovo accordo con le rappresentanze sindacali. In caso di assenza per qualsiasi causa, i/le lavoratori/lavoratrici con orario di servizio su cinque giorni mantengono comunque l'orario prefissato. Allo stesso modo non é da recuperare il giorno libero non fruito per qualsiasi causa o perché ricadente con una festività infrasettimanale; analogo comportamento viene tenuto per quanto riguarda i recuperi e le giornate di chiusura prefestiva.
17. INCONTRI DI VERIFICA La verifica sull'organizzazione del lavoro personale A.T.A., così come definita nel presente articolo, è oggetto di incontri periodici di norma a scadenza mensile.
Art. 10 Prestazioni aggiuntive da retribuire con il fondo d'istituto 1. RIFERIMENTI a. CCNL 2006/2009 b. Ultimo protocollo d'intesa tra le OO.SS. territoriali e l’U.S.T. concernente l'organizzazione del lavoro e l'orario di servizio del personale A.T.A c. Piano annuale delle attività approvato dagli Organi Collegiali ( delibera dei Collegio Docenti ) d. Delibera annuale del Consiglio di Istituto in merito all'apertura e chiusura dell'edificio scolastico, proposta dal D.S.G.A. sull'organizzazione del lavoro e sull'orario di servizio del personale ATA a seguito delle assemblee programmatiche tenute con il personale nel mese di settembre e. Quanto contenuto nei precedenti articoli del presente Contratto.
2. INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVE L'accesso al Fondo dell'Istituzione scolastica per il personale DOCENTE E ATA viene previsto per : 1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F., su delibera del Consiglio d’Istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del Collegio dei Docenti. La ripartizione delle risorse del Fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari gradi di scuola presenti nell’istituzione scolastica e delle diverse tipologie di attività. 2. Con il Fondo vengono retribuite: a. la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel Regolamento sull’Autonomia. Per il personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d’istituto; b. le attività aggiuntive di insegnamento: esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, in interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.84. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5; c. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dal vigente CCNL ( eccedenti le 40 ore annue). Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5; d. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6; e. i compensi da corrispondere al personale docente ( le 6 unità componenti lo staff del dirigente ) della cui collaborazione il Dirigente Scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa (di cui alla normativa ex-funzioni obiettivo); f. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi del vigente CCNL, detratto l’importo del CIA già in godimento; g. la quota variabile dell’indennità di amministrazione di cui al vigente CCNL spettante al DSGA nelle misure definite con l’accordo del 18/11/2009; h. compensi per il personale docente ed ATA per ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Istituto nell’ambito del POF.
3. PIANO DELLE ATTIVITA' AGGIUNTIVE del personale ATA Il piano delle Attività Aggiuntive del personale ATA é approvato dal Dirigente Scolastico sulla base delle proposte del D.S.G.A.. Nel caso in cui nel settore siano presenti più di una unità di personale, l'attività viene assegnata prioritariamente al personale disponibile con una ripartizione equa fra gli interessati. Il Dirigente Scolastico assegna le attività con una lettera di incarico protocollata, in cui, in maniera analitica, vengono indicate le attività da svolgere, il periodo di effettuazione e la retribuzione. Copia del piano ( contenente nominativi, attività, periodo e retribuzioni ) viene consegnata alle Rappresentanze Sindacali. Ogni modifica del Piano viene preventivamente concordata in appositi incontri con le Rappresentanze Sindacali.
4. ORARIO DI SVOLGIMENTO Tutte le attività aggiuntive del personale ATA possono essere svolte: a. nell'ambito del proprio orario di lavoro, come lavoro intensivo, fermo restando il lavoro ordinario assegnato con l'organizzazione di inizio anno; in questo caso, il lavoro ordinario non potrà generare ore eccedenti da retribuire o da riconoscere con ore libere. b. fuori dal proprio orario di lavoro.
5. DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE Tutte le attività aggiuntive da liquidare e le ore di impegno effettuate vengono rilevate MENSILMENTE con apposita modulistica e relativa documentazione, in maniera disgiunta dalla normale rilevazione delle presenze ordinarie ( sempre con apposizione di firma-presenza in ingresso e in uscita).
6. PROGETTI E CORSI FINANZIATI CON RISORSE DIVERSE DAL FONDO DI ISTITUTO Viene considerato qualsiasi tipo di progetto o corso che preveda compensi per il personale docente e che coinvolge anche unità di personale ATA (es. progetti in rete, corsi approfondimento, legge 440/1997, corsi di aggiornamento, ecc. ). Le attività aggiuntive prestate dal personale ATA vengono retribuite utilizzando le risorse specifiche per tali progetti, corsi, iniziative: in mancanza di disponibilità vengono retribuite nell'ambito del Fondo di Istituto. Per la considerazione dell'orario si applicano le modalità indicate nel precedente comma 5 del presente articolo. Per la registrazione delle attività e delle ore viene istituito un apposito registro.
7. INCARICHI SPECIFICI ART. 47 C.C.N.L. 29/11/07- Hanno lo scopo di valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli operatori attraverso l'assunzione di nuovi compiti e mansioni, di ulteriori responsabilità rischi o disagio, necessari per la realizzazione del POF, come descritto nel piano delle attività. I criteri di attribuzione degli Incarichi specifici sono: • disponibilità individuale • dimostrata professionalità • continuità • rotazione, quando la disponibilità è superiore alla richiesta, con equivalenza di requisiti (in quanto possibili crediti per concorso riservato) • Il relativo compenso verrà liquidato ad attività svolta ed in rapporto al periodo effettivo di servizio. Tale compenso sarà ridotto proporzionalmente in caso di assenze dal servizio per periodi complessivamente superiori ai 15 gg. nel periodo dal 1.9 al 31.8.
Il personale beneficiario della 1a posizione economica prevista dall’art. 50 CCNL 2006/09 sarà retribuito direttamente dal Dipartimento Dei Seervizi Vari del Tesoro per un importo pari a € 600,00 per i Collaboratori scolastici e € 1.200,00 per gli Assistenti Amministrativi.I beneficiari della 2 a posizione dall’art. 50 CCNL 2006/09 allo stesso modo saranno retribuiti con in importo pari a € 1.800,00. Tale benefici economici prevedono l’affidamento di compiti coerenti, in aggiunta a quelli dello specifico profilo, nella logica della valorizzazione caratterizzata da autonomia e responsabilità operativa, con esclusione dalla possibilità di attribuzione degli incarichi specifici ai sensi dell’art. 47 CCNL.
ASSENZE
ART. 11 PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO ( 150 ORE )
1. CONCESSIONE E CERTIFICAZIONE DEI PERMESSI Conformemente alla normativa vigente, i provvedimenti formali di concessione spettano al Dirigente Scolastico sulla scorta delle autorizzazioni nominative pervenute dall'Ufficio Scolastico Territoriale cui gli interessati hanno prodotto domanda entro il termine stabilito. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti va presentata al Dirigente scolastico non oltre il termine di ciascun anno solare e, comunque, prima di un eventuale cambio di sede di servizio. Spetta al Dirigente scolastico riscontrare la corrispondenza tra i periodi di frequenza indicati nella certificazione e i periodi di permesso di cui ha usufruito. 2. AGEVOLAZIONI I lavoratori/lavoratrici cui viene riconosciuto il diritto di usufruire di permessi retribuiti per motivi di studio, ai sensi del comma 4 del citato art. 3 del D.P.R. 395/88, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio debitamente documentate, hanno altresì diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. L'interessato/a, inoltre, non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e/o di riposo settimanale. 3. SOSTITUZIONE DEL PERSONALE IN PERMESSO Nel caso di personale assente in quanto beneficiario dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti in tema di sostituzione di personale della scuola.
ART. 12 PERMESSI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 1. CRITERI GENERALI Per la fruizione dei permessi spettanti annualmente al personale docente e ATA, le parti concordano sulla necessità di definire dei criteri tesi ad assicurare: a. trasparenza ed equità nell'attribuzione dei permessi; b. una giusta mediazione tra il diritto soggettivo del singolo lavoratore/lavoratrice e la regolarità nell'erogazione del servizio; c. modalità certe ed esplicite di richiesta, concessione e fruizione dei permessi. 2. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE Ciascun docente, nel corso dell'anno scolastico, ha diritto alla fruizione di 5 giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione, sia in qualità di fruitore che di formatore, esperto e animatore, con diritto alla retribuzione, esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi ordini di scuola. Sono da considerare iniziative riconosciute dall'amministrazione convegni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento promossi direttamente dai diversi livelli e articolazioni dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica, dalle Università, dagli Irrsae, dai Centri Servizi Territoriali, nonché le iniziative riconosciute e organizzate da terzi comprese le associazioni professionali, gli istituti di ricerca e formazione, gli enti locali e le forze sociali operanti a livello territoriale. La possibilità di fruizione dei 5 giorni e l'articolazione flessibile o l'adattamento dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione ad iniziative di formazione sono concesse per le seguenti iniziative: - completamento della laurea e iscrizione a corsi di laurea per docenti in servizio nella scuola primaria, - percorsi universitari finalizzati all'integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari, - partecipazione a corsi di perfezionamento o specializzazione compresi i corsi per il sostegno agli alunni portatori di handicap, - partecipazione a convegni, seminari, o altre iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate all'esercizio di funzioni o alla partecipazione a progetti, definite nel Piano dell'Offerta Formativa o individuate nel piano annuale delle attività, - partecipazione ad attività formative connesse con la revisione dei curricoli o la ridefinizione dei progetti territoriali o della quota locale del curricolo, - altre iniziative di formazione. Viene data priorità ai permessi retribuiti per la partecipazione ad iniziative promosse dall'istituzione scolastica anche in convenzione con altri soggetti operanti a livello territoriale o organizzate dai Centri Servizi Territoriali di riferimento o in ragione della partecipazione a progetti gestiti da altri soggetti e in cui l'istituzione scolastica è direttamente coinvolta. Al fine di garantire trasparenza, equità e qualità del servizio erogato si definiscono i seguenti contingenti quantitativi massimi per la fruizione contemporanea dei 5 giorni di permesso: - non più del 50% degli insegnanti della sezione o dei gruppi intersezione, - non più del 50% dei componenti del team per la scuola elementare, - non più del 50% dei componenti del consiglio di classe per la scuola secondaria. In caso di concorrenza di più docenti richiedenti che eccedono i contingenti massimi viene data priorità alle attività di formazione e aggiornamento esplicitamente previste nel Piano annuale deliberato dal Collegio dei Docenti a inizio d'anno ed eventualmente integrato a febbraio. Per quanto riguarda la procedura per fruire dei permessi si concorda quanto segue: - il docente interessato produce domanda scritta, su apposito modello predisposto dalla scuola, almeno 15 giorni prima della data di partecipazione, - la richiesta si intende tacitamente accettata se, entro i 5 giorni di calendario successivi alla presentazione della stessa, al lavoratore/lavoratrice non perviene alcuna comunicazione scritta di diniego da parte del Dirigente Scolastico; in tal caso, nella comunicazione, devono essere indicate le motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio che hanno impedito la concessione del permesso. 3. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel corso dell'anno scolastico, ha diritto alla fruizione di numero variabile di ore di permesso per la partecipazione ad iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione, con diritto alla retribuzione o al recupero compensativo qualora le iniziative di formazione ricadano al di fuori del normale orario di lavoro. Sono da considerare iniziative riconosciute dall'amministrazione convegni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento promossi direttamente dai diversi livelli e articolazioni dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica, dalle Università, dagli Irrsae, dai Centri Servizi Territoriali, nonché le iniziative riconosciute e organizzate da terzi comprese le associazioni professionali, gli istituti di ricerca e formazione, gli enti locali e le forze sociali operanti a livello territoriale. La possibilità di fruizione delle ore di permesso e l'articolazione flessibile, o l'adattamento dell'orario di lavoro, per consentire la partecipazione ad iniziative di formazione sono concesse per le seguenti iniziative: - partecipazione a corsi di perfezionamento o specializzazione attinenti lo specifico profilo professionale ( in tal caso il numero delle ore di permesso aumenta a …… ), - partecipazione a convegni, seminari, o altre iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate all'esercizio di funzioni o alla partecipazione a progetti, definite nel Piano dell'Offerta Formativa o individuate nel piano annuale delle attività, - altre iniziative di formazione, comprese quelle organizzate internamente dall'istituzione scolastica. Al fine di garantire trasparenza, equità e qualità del servizio erogato si definiscono i seguenti contingenti quantitativi massimi per la fruizione contemporanea delle ore di permesso: - non più del 2 % del personale amministrativo, - non più del 3. % del personale ausiliario. In caso di concorrenza di più unità di personale della medesima categoria richiedente, che eccedono i contingenti massimi viene data priorità alle attività di formazione e aggiornamento attinenti il profilo professionale ricoperto e/o l'esercizio di funzioni . Per quanto riguarda la procedura per fruire dei permessi si concorda quanto segue: - il personale interessato produce domanda scritta, su apposito modello predisposto dalla scuola, almeno 15 giorni prima della data di partecipazione, - la richiesta si intende tacitamente accettata se, entro i 5 giorni di calendario successivi alla presentazione della stessa, al lavoratore/lavoratrice non perviene alcuna comunicazione scritta di diniego da parte del Dirigente Scolastico; in tal caso, nella comunicazione, devono essere indicate le motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio che hanno impedito la concessione del permesso.
ART. 13 FERIE - PERMESSI RETRIBUITI
1. PREMESSA I commi seguenti sono finalizzati ad assicurare: a. trasparenza ed equità nell'attribuzione dei permessi, b. regolare erogazione del servizio, c. modalità criteri di richiesta e fruizione dei permessi previsti Art.17 del CCNL 29.11.07 2. permessi retribuiti e ferie assimilate (art. 13 comma 9 e art. 15 comma 2 CCNL 29/11/2007) I 3 giorni di permesso retribuito e i 6 giorni di ferie ad essi assimilati possono essere fruiti dal personale con contratto a tempo indeterminato e dai docenti di religione con diritto alla ricostruzione di carriera; possono essere richiesti per motivi personali o familiari che non rinviano al concetto di gravità. I motivi alla base della richiesta possono essere documentati o autocertificati anche al rientro dopo la fruizione del permesso. La sostituzione è assicurata dal Dirigente Scolastico con oneri a carico dell'amministrazione secondo la normativa vigente nei diversi ordini e gradi di scuola. 3. Ferie godute durante il periodo delle attività didattiche (Art. 13, comma 9 del CCNL del 29/11/07)Per quanto riguarda i sei giorni di ferie, Art. 13, comma 9 del CCNL del 29/11/07, fruibili a domanda nel periodo delle attività didattiche, il/la lavoratore/lavoratrice con contratto a tempo determinato o indeterminato produce richiesta di fruizione assicurando le sostituzioni senza oneri per l'amministrazione; in ogni caso qualora ricorrano le condizioni previste dall' art. 49 comma c non possono non essere concesse le ferie. Le esigenze di servizio che possono costituire motivo di non concessione delle ferie nel periodo delle attività didattiche sono: - operazioni di scrutinio e d'esame; - casi di particolare concentrazione di domande nei periodi precedenti o successivi a momenti di sospensione delle lezioni che impediscano l'erogazione del servizio. Per i giorni precedenti e seguenti i periodi di sospensione delle lezioni, al fine di garantire la regolarità delle lezioni, non possono essere accolte domande che eccedano il 15% del personale in servizio; in caso di concorrenza di più richieste, che eccedano i parametri indicati, viene data priorità a coloro che nello stesso anno scolastico hanno fruito del minor numero di ferie ai sensi Art. 13, comma 9 del CCNL del 29/11/07. Non esistono, invece, parametri restrittivi per i giorni precedenti e seguenti l'eventuale giorno libero o di riposo settimanale. La non concessione delle ferie richieste da parte del Dirigente scolastico, deve essere motivata con analitica indicazione delle esigenze di servizio che determinano il diniego. Con l'accoglimento della domanda, il lavoratore/lavoratrice non è tenuto al recupero di nessuna delle ore non prestate in quanto la fruizione del diritto determina la riduzione del numero di ferie fruibili in altri periodi dell'anno. Previo accordo sottoscritto dagli interessati e autorizzazione del Dirigente Scolastico é anche possibile concordare cambiamenti temporanei di orario tra colleghi della stessa classe o modulo, dello stesso corso e/o della stessa disciplina con restituzione delle ore su base plurisettimanale senza fare ricorso ai giorni di ferie previsti dall’Art. 13, comma 9 del CCNL del 29/11/07. 4. Ferie godute durante la sospensione delle attività didattiche Fermo restando il contingente di ferie di cui il personale docente ed ATA deve usufruire durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, l'esatta collocazione, di calendario, dello stesso è subordinata alla compilazione della specifica richiesta da parte del singolo lavoratore/lavoratrice e non può essere disposta d'ufficio dal Dirigente scolastico.
ART. 14 PERMESSI BREVI
1. Permessi brevi (Art. 16 CCNL 29.11.07)I dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato anche con contratto fino al termine delle attività didattiche possono fruire di permessi brevi per esigenze personali presentando domanda scritta, anche non motivata, al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, di norma entro 3 giorni dalla richiesta, risponde con atto di concessione del permesso provvedendo alle sostituzioni con personale in servizio nella scuola. Il recupero è disposto dal Dirigente Scolastico in attività di supplenza e in interventi didattici o in attività funzionali entro i due mesi successivi; solo nel caso in cui il mancato recupero sia determinato dal dipendente il Dirigente Scolastico procederà alla trattenuta oraria. L'unica situazione che può produrre diniego è l'impossibilità di sostituzione con personale in servizio nella scuola; tale eventualità deve essere comunicata per iscritto dal Dirigente Scolastico. Il permesso breve può essere concesso per non più della metà dell'orario giornaliero di servizio e, per i docenti, per non più di 2 ore giornaliere e per non più delle ore settimanali di servizio nell'anno scolastico. 2. Visite mediche specialistiche o prestazioni sanitarie (legge 133/08)Per le visite mediche specialistiche o prestazioni sanitarie che non possono essere effettuate fuori dall'orario di servizio si richiama la Legge 133/08; in particolare la condizione di non effettuabilità al di fuori dell'orario di servizio è accertata sulla base della comunicazione dell'interessato, a seguito della determinazione della data e dell'orario della prestazione, tenuto conto dei tempi di trasferimento e di attesa, da parte della struttura sanitaria erogatrice. Gli istituti applicabili possono essere: _ permessi brevi (soggetti a recupero) _ permessi per documentati motivi personali (3 giorni l’anno) _ assenza per malattia (giustificata da certificato medico) _ ferie In caso di fruizione dell'assenza per malattia il dipendente è tenuto, al momento del rientro in servizio, a consegnare la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.
ART. 15 ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE
1. Assenze per malattia (Art. 17 del CNL 29.11.2007)Il lavoratore/lavoratrice assente per malattia deve comunicare, a mezzo lettera, fax, fonogramma, telegramma, l'assenza alla scuola di norma entro l'inizio dell'orario delle lezioni e comunque entro l'inizio del proprio orario di lavoro; il/la lavoratore/lavoratrice deve inoltre comunicare la durata dell'assenza e il domicilio se è diverso da quello in possesso della scuola. Si precisa che sarà presente sempre durante le attività didattiche in Segreteria un’unità di personale per ricevere telefonate e comunicazioni circa le assenze. La modalità di recapito del certificato medico avverrà in base alla normativa vigente (certificati on-line) Nella fascia oraria di reperibilità ( dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 ) il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per eventuali visite di controllo; può assentarsi solamente per visite mediche e/o accertamenti ma, in questo caso, è obbligato a comunicare preventivamente alla scuola, di norma entro il giorno precedente, il motivo dell'assenza dal domicilio e una diversa fascia oraria di reperibilità. La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte della scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazione. In caso di mancata comunicazione e di assenza dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità l'assenza è ingiustificata e determina l'applicazione delle sanzioni previste. Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si senta male durante il servizio e lasci il lavoro dopo aver effettuato più della metà del suo orario di servizio giornaliero non viene richiesta alcuna certificazione medica; nel caso invece in cui abbandoni il lavoro prima, l'intera giornata è considerata assenza per motivi di salute con obbligo di presentazione di certificazione medica. 2. Periodi massimi di assenza per malattia e gravi patologie ( Art. 17 del CCNL 29/11/2007 )In caso di superamento nel triennio dei periodi massimi di assenza per malattia che comportano riduzione della retribuzione la scuola comunica preventivamente al/alla lavoratore/lavoratrice il conteggio dei giorni e lo avvisa del cambiamento della retribuzione; allo stesso modo il lavoratore/lavoratrice viene informato del raggiungimento del limite massimo dei 18 mesi in tempo utile per mettere in atto le procedure per la richiesta di inidoneità o di prolungamento per malattie gravi. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di malattia e retribuiti al 100%: - i giorni di ricovero ospedaliero e di day-hospital, - le assenze dovute alle terapie. La relazione tra le gravi patologie e l'assenza deve essere documentata con apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente.
ART. 16 INTERRUZIONE DELLE LEZIONI
Nel caso in cui le lezioni vengano interrotte per cause indipendenti dall'Amministrazione scolastica e/o dai lavoratori/lavoratrici ( es. occupazione edifici da parte degli studenti ), non è previsto alcun obbligo di recupero delle ore non prestate qualora l'ingresso al/agli edificio/i venga fisicamente impedito oppure disposto dal Dirigente scolastico; il periodo interessato è considerato a tutti gli effetti come servizio. Eventuali impegni ricadenti nel periodo interessato, precedentemente deliberati dagli organi collegiali dovranno essere confermati od annullati dall'organismo che li aveva deliberati.
ART. 17 NORME FINALI
1. Modulistica per le assenzeAl fine di rendere più chiare le modalità di domanda e di autorizzazione, entro un mese dalla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, l'istituzione scolastica predispone modelli di domanda, da allegare al presente accordo in cui siano espliciti: - il riferimento normativo ( Art. e commi di contratto o di legge ), - i tempi di preavviso ( di norma 15 giorni e in ogni momento in casi legati ad eventi improvvisi ), - i tempi di risposta del Dirigente Scolastico ove previsti (di norma entro 5 giorni dalla domanda e almeno 10 giorni prima della data di inizio del permesso). Tale modulistica verrà predisposta per tutte le tipologie di assenza anche non esplicitamente richiamate nella presente intesa.
NORME COMUNI A TUTTO IL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA
Art. 1 Le materie oggetto di contrattazione Le materie di contrattazione collettiva decentrata integrativa comuni a tutto il personale sono le seguenti: 1. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 2. utilizzazione dei servizi sociali. Art. 2 Sicurezza sul lavoro 1. PRINCIPI GENERALI Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati prioritari e sostanziali e non possono essere ritenuti meri adempimenti formali o burocratici. Essi, infatti, prima ancora che un obbligo di legge con le serie di adempimenti che ne conseguono, rappresentano un’opportunità per promuovere all’interno dell'Istituzione Scolastica una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l’obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola, nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza. E’ in quest’ottica che vanno anzitutto interpretati i ruoli istituzionali del Dirigente scolastico, in quanto Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( R.S.P.P. ), degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ( R.L.S. ) degli addetti ai diversi servizi ( le cosidette "figure sensibili"); é nella stessa ottica che vanno impostate l'informazione e la formazione rivolte ai lavoratori/lavoratrici della scuola e, per quanto richiesto, agli stessi studenti. Infine, e al di là della prescrizioni normative, è indispensabile realizzare un generale coinvolgimento ed una comune presa di coscienza di operatori scolastici ed alunni sulla sostanziale valenza educativa delle tematiche sulla sicurezza e sui comportamenti che, coerentemente, vanno adottati.
2. COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO / DATORE DI LAVORO Il Dirigente scolastico/Datore di lavoro, già ai sensi del D.L.vo 626/94, ora abrogato dal nuovo D.L.vo 81/2008, deve: a. valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'Istituzione scolastica; b. elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, (D.V.R.), indicante, tra l’altro i criteri adottati ai fini della valutazione nonché le opportune misure di prevenzione e protezione, custodendolo agli atti; c. designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; d. designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione; e. designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità; f. designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso ( figure sensibili ), nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori , officine ecc.); g. fornire ai lavoratori/lavoratrici, ed agli allievi equiparati ai sensi dell’articolo 2 comma A del D.l.vo n.626/94 ove necessario, i necessari dispositivi di protezione individuale; h. adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento; i. assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed alunni in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità; j. consultare il R.L.S. ( e in sua assenza le RSU/RSA d’istituto ).
3. ANALISI DEI RISCHI La stesura del documento sui fattori di rischio rappresenta un preciso obbligo del Dirigente scolastico/Datore di lavoro, che, comunque, ne assume la piena responsabilità anche nel caso in cui si avvalga dell'opera del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. A tal fine, il Dirigente scolastico/Datore di lavoro può ricorrere anche alla collaborazione del personale tecnico dell'Ente locale ( Comune o Provincia ) tenuto alla fornitura dell'immobile/i in cui è ubicata l'istituzione scolastica, nonché degli Enti o Associazioni preposti istituzionalmente alla tutela e sicurezza dei lavoratori; collaborazione, questa, ovviamente subordinata alla disponibilità dei citati Enti ed Associazioni, non costituendo per loro un obbligo di legge. Per la rilevazione e la analisi dei rischi vanno assegnate e destinate idonee risorse ed investimenti; a questo riguardo per ragioni di qualità, di competenza ed anche per maggior economicità si ritiene opportuno ricorrere a metodologie e criteri già testati nelle unità operative di medicina dei lavoro della Asl di riferimento. Nell'Istituzione scolastica oggetto del presente CCIDI, l'analisi dei rischi deve essere effettuata entro e non oltre la data del 30/12/2010
5. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( R.S.P.P. ) Il Dirigente Scolastico, ferma restando la propria diretta responsabilità collegata alla figura di datore di lavoro, designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con le seguenti modalità: a. assumendo direttamente tale funzione nella propria persona in quanto il numero dei dipendenti, con esclusione degli allievi, é inferiore alle duecento unità b. assumendo risorse interne idonee e disponibili oppure facendo ricorso alternativo all'esterno, analogamente a quanto richiamato in merito al documento sui fattori di rischio, secondo il seguente ordine: - personale di altre istituzioni, - il ricorso a prestazioni esterne con personale di Enti Specializzati, - il ricorso a personale appartenente a strutture dell'Ente locale, ovviamente ove questo sia disponibile, - in assenza di ogni altra alternativa, a prestazioni professionali esterne. In tal caso, per l'affidamento dell'incarico si fa ricorso alla stipula di apposito contratto di prestazione d'opera (art. 40, comma 1, della legge 449/97); ove l'onorario stabilito nel contratto fosse superiore alle misure medie previste dagli Enti specializzati, dovrà esser data adeguata motivazione. Indipendentemente dalla modalità seguita per la designazione, si precisa: · che per il R.S.P.P. è obbligatoria la frequenza di un adeguato corso di formazione opportunamente certificato secondo quanto indicato dal decreto interministeriale 16 gennaio 1997 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio successivo; · che resta in ogni caso a carico del Dirigente scolastico/Datore di lavoro, l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, configurandosi l'apporto esterno come un'integrazione del servizio stesso.
6. FIGURE SENSIBILI Per "figure sensibili" si intendono i/le lavoratori/lavoratrici incaricati dell'attuazione delle misure prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Il Dirigente scolastico/Datore di lavoro deve individuare tali figure tra il personale interno, comunque in possesso di attitudini e capacità adeguate e previa consultazione del R.L.S. ( o della RSU/RSA in sua assenza ).
7. SORVEGLIANZA SANITARIA ( solo per le Istituzioni scolastiche nelle quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, comportanti specifici elementi di rischio della salute ) La normativa vigente dispone che la sorveglianza sanitaria, da concretizzarsi in accertamenti preventivi e periodici finalizzati a verificare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento di determinate attività, venga effettuata nei confronti del personale scolastico e degli allievi che fanno uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, comportanti specifici elementi di rischio della salute, ovviamente, limitatamente al tempo dedicato alle relative esercitazioni. Vista la presenza, nel piano di valutazione dei rischi redatto ai sensi del precedente comma 4, delle seguenti attività a rischio per la salute: - UTILIZZO POSTAZIONI UFFICI DI DIREZIONE, DIRETTORE AMMINISTRATIVO E SEGRETERIA il Dirigente scolastico/Datore di lavoro deve individuare tramite avviso pubblico il medico competente in medicina del lavoro con il quale stipulare apposito contratto di prestazione d'opera (art. 40, comma 1, della legge 449/97); ove l'onorario stabilito nel contratto fosse superiore alle misure medie previste dagli Enti specializzati, dovrà esser data adeguata motivazione.
8. FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA Per far fronte a tutti gli interventi relativi alla sicurezza indicati nel presente articolo, esclusi gli interventi a carico dell'Ente locale proprietario dell'immobile cui ha sede l'Istituzione scolastica, nel bilancio di previsione dell'istituzione scolastica dell'anno 2010-2011 viene stanziato l'importo finalizzato assegnato dall’U.S.T. di Bergamo. Tale importo è da considerarsi aggiuntivo e distinto dal Fondo dell'Istituzione scolastica da cui é controverso attingere per interventi riguardanti la sicurezza o per remunerare incarichi o responsabilità ad essa collegati, assegnati a lavoratori/lavoratrici: inoltre, la quota spettante viene legittimamente utilizzata dal Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro secondo le procedure vigenti per la gestione del bilancio dell’istituto.
9. RIMOZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO Il Datore di lavoro/Dirigente scolastico, per la realizzazione del programma di interventi derivante dalla analisi di cui al precedente comma 4 e per la successiva rimozione dei fattori di rischio, deve prioritariamente attivare, per quanto di competenza, l'Ente Locale proprietario del/degli immobile/i ove é ubicata l'istituzione scolastica. Infatti le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative, sono a carico dell'Ente locale tenuto, ai sensi della vigente normativa in materia, ed in particolare dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, alla loro fornitura e manutenzione. E' possibile la stipula di un'apposita convenzione tra Ente locale ed Istituzione scolastica per la delega a quest'ultima della realizzazione di parte o di tutti gli interventi volti a rimuovere i fattori di rischio individuati nell'analisi di cui al comma precedente e di competenza dell'Ente locale; nella convenzione devono essere individuati gli interventi da effettuare, in ordine di priorità, le risorse che l'ente locale trasferisce all'Istituzione scolastica ed i tempi del loro trasferimento.
10. FORMAZIONE All'interno dei budget indicati nel comma precedente va considerata una assegnazione di risorse sufficiente per consentire: a. la partecipazione di tutto il personale, con particolare riguardo al personale di nuova assunzione e con riferimento al posto di lavoro ed alla mansione svolta da ciascuno, ad eventuali corsi di formazione iniziale e/o aggiornamento periodico sulla prevenzione e tutela della salute durante l'espletamento della propria attività lavorativa, per un modulo formativo non inferiore alle 8/12 ore annue pro-capite; la formazione costituisce un obbligo anche per il lavoratore, che non può ad essa sottrarsi o rinunciare. Detti corsi dovranno svolgersi entro l’intero anno scolastico anno. b. la partecipazione del Datore di lavoro/Dirigente scolastico, dei Componenti il Servizio di Prevenzione e Protezione (esistente ed attivato sotto forma di Commissione di Lavoro di Istituto per la SICUREZZA ), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ai moduli formativi annuali o pluriannuali stabiliti dalla normativa vigente. c. la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici incaricati/e dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, a corsi formativi specifici di aggiornamento periodico triennale. d. la predisposizione di un opuscolo informativo sulle principali norme di sicurezza, con particolare riguardo alle attività lavorative proprie di ciascuna categoria di personale ( docente, amministrativo, tecnico, ausiliario ); è compito del Dirigente Scolastico curare che tale opuscolo venga distribuito a tutti i lavoratori/lavoratrici in servizio nell'istituzione scolastica entro le prime settimane dall’anno scolastico , nonché a tutto il personale che assumerà servizio in data successiva, sia a tempo indeterminato che determinato, entro 10 giorni dall'assunzione.
11. ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO Il R.L.S. ha diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro ( uffici, laboratori, palestre, ecc. ) in tutte le sedi ( plessi, sezione staccate, scuole coordinate, ecc. ) dipendenti dall'istituzione scolastica oggetto del presente CCDIL. Il R.L.S. deve comunicare per iscritto al Dirigente scolastico/Datore di lavoro le visite ai luoghi/sedi di lavoro con almeno 24 ore di preavviso, ove non ricorrano eccezionali motivi di urgenza; copia della comunicazione del R.L.S. deve essere trasmessa al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, qualora l' R.L.S. faccia parte del personale ATA. Il Dirigente scolastico/Datore di lavoro può dilazionare la visita fino a 2 giorni dalla richiesta, in presenza di obiettive esigenze organizzative; della visita dovrà essere redatto apposito verbale, a cura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione o, in sua assenza, dal Dirigente scolastico/Datore di lavoro; verbale che dovrà essere controfirmato dal Dirigente scolastico/Datore di lavoro o dal suo incaricato, dal Medico Competente, qualora sia presente, e dal R.L.S.. In relazione all'utilizzo dei permessi per l'accesso ai luoghi/sedi di lavoro, se le visite sono effettuate fuori dalla propria abituale sede di servizio, al R.L.S. non spetta alcun trattamento economico.
12. MODALITA' DI CONSULTAZIONE La consultazione del R.L.S. si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il R.L.S. può essere convocato sia dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, che dal Dirigente scolastico/Datore di lavoro su ordine del giorno scritto. A tal fine entrambi sono tenuti a convocare con proprio atto il R.L.S. con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, ove non ricorrano eccezionali motivi di urgenza. Il R.L.S. può dilazionare l'invito per esigenze di servizio o per motivi personali; in tal caso dovrà comunicarlo con propria nota che dovrà essere tempestivamente trasmessa agli interessati. Il R.L.S. , in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte sulle tematiche oggetto di consultazione. Della consultazione viene redatto apposito verbale da cui devono risultare anche le eventuali osservazioni e proposte del R.L.S.; detto verbale dovrà essere firmato da chi ha indetto la riunione, controfirmato dal R.L.S. e da eventuali altri partecipanti. A cura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione o, in sua assenza, dal Dirigente scolastico/Datore di lavoro o da suo incaricato, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di convocazione della riunione al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, qualora l' R.L.S. faccia parte del personale ATA. A cura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, verrà trasmessa all'ufficio che cura la gestione del personale nota attestante il giorno, la durata della riunione e l'elenco dei partecipanti; detta nota varrà come documento giustificativo dell'assenza dal posto di lavoro per il R.L.S..
13. RIUNIONI PERIODICHE In applicazione della normativa vigente in materia, le riunioni periodiche sono indette almeno una volta all'anno, comunque entro due mesi dall’inizio dell’anno scolastico e sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto. Il RLS può dilazionare l'invito del Dirigente scolastico/Datore di lavoro o del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione per esigenze di servizio o per motivi personali; in tale caso dovrà comunicarlo tempestivamente con propria nota scritta. Il R.L.S. può richiedere un'integrazione dell'ordine del giorno, che verrà quindi integrato. Il R.L.S. può inoltre richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione all'interno di un luogo ( ufficio, laboratorio, palestra, ecc. ) o sede di lavoro. Qualora il R.L.S. faccia parte del personale ATA, l'atto di convocazione deve essere trasmesso al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a cura del Responsabile dei Servizi di Protezione e Prevenzione o in sua assenza da parte del Dirigente scolastico/Datore di lavoro o suo incaricato. Della riunione viene redatto verbale a cura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione o, in sua assenza, dal Dirigente scolastico/Datore di lavoro; detto verbale dovrà essere controfirmato dal Dirigente scolastico/Datore di lavoro o dal suo incaricato, dal Medico Competente, qualora sia presente, e dal R.L.S. . A cura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, verrà trasmessa all'ufficio che cura la gestione del personale nota attestante il giorno, la durata della riunione e l'elenco dei partecipanti; detta nota varrà come documento giustificativo dell'assenza dal posto di lavoro per il R.L.S..
14. ASSEMBLEE DEI LAVORATORI/LAVORATRICI Il R.L.S. può convocare assemblee dei lavoratori/lavoratrici, in orario di lavoro, per illustrare l'attività svolta e/o per la trattazione di argomenti specifici riguardanti la prevenzione della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
15. STRUMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI R.L.S. Qualora si rendesse necessario per lo svolgimento dei compiti attribuiti, il R.L.S. é autorizzato all'utilizzo dei locali ove è ubicata l'istituzione scolastica oggetto del presente CCIDI, ivi compresi quelli delle sedi staccate, succursali, scuole associate, nonché all'utilizzo degli strumenti in disponibilità della struttura lavorativa di appartenenza (es. macchine da scrivere, fotocopiatrici, computer, stampanti, fax, telefoni, ecc.), con analoghe modalità a quanto previsto per i componenti la RSU/le RSA. Al R.L.S. é riconosciuta peraltro la facoltà di proporre Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, l'acquisto di pubblicazioni/materiale, qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento dei compiti previsti.
16. VIDEO TERMINALI ED IMPIANTI ELETTRICI - SOPRALLUOGHI E CONTROLLI ESTERNI Va data immediata applicazione, qualora non si sia già provveduto ed in attesa della definizione del programma di intervento per la rimozione delle cause e dei fattori di rischio previsto dal D.L.vo 81/2008, alle normativa vigenti, in particolare, in materia di rischi legati: ð all'uso di videoterminali; ð alla manipolazione di sostanze potenzialmente pericolose ( rischio chimico e/o biologico ); ð alla sicurezza degli impianti. Si prevedono, a questo riguardo: - una visita sanitaria all'anno dei lavoratori/lavoratrici addetti/e ai videoterminali, da effettuarsi entro il 31 agosto di ciascun anno, unitamente all'eventuale visita specialistica e agli esami clinici necessari; - una visita sanitaria, con frequenza conforme alla normativa vigente, corredata degli esami clinici per quei lavoratori/lavoratrici individuati come eventuali "categorie a rischio";
17. RAPPORTO TRA A'ITIVITA' NEGOZIALE E ATTIVITA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA L'attività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza é da considerarsi autonoma rispetto a quella negoziale della R.S.U./RSA, ferma restando la titolarità della contrattazione di quest'ultima unitamente a quella delle OO.SS. aventi titolo a stipulare il CCDIL.
DISCIPLINA DEI FONDI E FINANZIAMENTI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
IL FONDO PER L'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Art. 1 Riferimenti e finalità del Fondo1. RIFERIMENTI a. C.C.N.L. 2006-2009 b. Deliberazione/i di approvazione delle attività da riconoscere con il Fondo dell'Istituzione Scolastica da parte del Collegio Docenti e da parte del Consiglio di Istituto, a seguito delle deliberazioni di approvazione del P.O.F. per l’anno scolastico in corso.
2. FINALIZZAZIONE Il fondo dell’Istituzione scolastica è finalizzato a retribuire: a. Relativamente all’area del PERSONALE DOCENTE le seguenti attività: - le attività aggiuntive di insegnamento - le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento - le attività dei docenti con funzioni di collaborazione con il Dirigente scolastico - la flessibilità organizzativa e didattica - _________________________________________________________________________________ ; b. Relativamente all’area del PERSONALE ATA, le seguenti attività: - le prestazioni aggiuntive - la flessibilità organizzativa, da intendersi come intensificazione delle attività mediante una articolazione dell’orario di servizio diversa da quanto prevista dal CCNL - l’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica - ____________________________________________ .
Art. 2 Costituzione del fondo In applicazione delle norme contrattuali riportate nel precedente Art. 13, comma 1, del presente CC.I., il Fondo dell'Istituzione Scolastica risulta così finanziato, sulla base dei prospetti e delle tabelle predisposte dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, di seguito allegate e facenti parte integrante del presente documento (allegato ”DETERMINAZIONE FONDO ISTITUTO A.S. 2010/2011”)
Art. 3 Ripartizione del fondo tra personale docente e personale ATA Il fondo complessivo, così come determinato nell'articolo precedente, viene ripartito, con le modalità proporzionali approvate dal Collegio Docenti e dall’Assemblea ATA, secondo le unità di personale docente e ATA presenti nell'organico di fatto, e sottoposte al visto della RSU: la ripartizione determina la suddivisione del fondo complessivo nei seguenti fondi specifici, così come risulta dalle tabelle e dai prospetti predisposti dal D.S.G.A. di seguito allegati e facenti parte integrante del presente documento (allegati “PROPOSTA PIANO DI RIPARTO”, “FONDO ATA e DOCENTI – PREVENTIVO” , “RIPARTIZIONE INCARICHI SPECIFICI – 1A E 2A POSIZIONE ECONOMICA” e “RIPARTIZIONE FUNZIONI STRUMENTALI”). In sede di liquidazione le voci risultanti deficitarie possono essere recuperate con fondi su altre voci con avanzi sempre nei limiti dell’importo complessivo contrattato. Art. 4 Disciplina del fondo a disposizione del personale docente 1. Il fondo a disposizione per il personale docente, così come determinata nel precedente Art. 15 del presente CCI. da utilizzarsi per le finalità di cui ai precedenti Artt. 6 e 13, comma 2, del presente CCI - ai sensi della normativa contrattuale vigente - viene ripartito tra le seguenti voci, come risulta dagli allegati prospetti, parti integranti del presente documento. 2. All'utilizzo delle varie voci del fondo indicate nella tabella del precedente comma 1, possono accedere tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, con supplenza annuale e/o con supplenza a tempo determinato; il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può accedere unicamente ai fondi appositamente destinati. 3. Il fondo complessivo, così come determinato, viene interamente liquidato nel corso dell'anno solare di riferimento. 4. Nel caso di mancato o parziale utilizzo, i fondi previsti ma non liquidati andranno ad incrementare l'avanzo d'amministrazione dell'esercizio finanziario corrispondente, per essere riassegnati, nell'anno successivo, al fondo dell'istituzione scolastica complessivo incrementandolo di pari importo. 5. In aggiunta a quanto già previsto nel precedente Art. 6, si precisa quanto segue: Le attività aggiuntive di insegnamento non possono essere superiori alle 6 ore settimanali, per le prestazioni di cui al precedente art. 1 comma a / b. Le ore di supplenza aggiuntive all'orario di cattedra vengono prioritariamente collocate in ore a disposizione o in ore immediatamente prima o immediatamente dopo l'orario di servizio del docente.Le ore di supplenza aggiuntive all'orario di cattedra vengono assegnate al singolo docente utilizzando l'elenco dei disponibili, da redigere in base alle domande individuali, da far pervenire al Dirigente Scolastico in coincidenza con l'entrata in vigore dell'orario definitivo delle lezioni.Se non vi sono domande individuali, oppure le domande presentate sono insufficienti a garantire la copertura delle esigenze di servizio, è compito del Dirigente Scolastico redigere l'elenco.Se nella stessa ora vi sono più docenti a disposizione, i criteri di chiamata, nell'ordine, sono i seguenti: - docente in completamento d'orario secondo i criteri indicati al precedente Art. 6, comma 6, del presente CCI - docente della stessa classe - docente della stessa disciplina Il docente , di norma, viene preavvertito della supplenza con almeno n. 2 giorni lavorativi di anticipo, salvo situazioni urgenti
Art. 5 Disciplina del fondo a disposizione del personale ATA 1. Il fondo a disposizione per il personale ATA, così come determinato nel precedente Art. 25 del presente CCI., da utilizzarsi per le finalità di cui ai precedenti Artt. 9, 10 e 13, comma 2, del presente CCI., ai sensi della normativa contrattuale vigente, viene ripartito tra le seguenti voci, come risulta dal prospetto allegato, facente parte integrante del presente documento. 2. All'utilizzo delle varie voci del fondo indicate nella tabella del precedente comma 1, può accedere tutto il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, con supplenza annuale e/o con supplenza a tempo determinato; il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può accedere a tutti i fondi. 3. Il fondo complessivo, così come determinato, viene interamente liquidato nel corso dell'anno solare di riferimento. 4. Nel caso di mancato o parziale utilizzo, i fondi previsti ma non liquidati andranno ad incrementare l'avanzo d'amministrazione dell'esercizio finanziario corrispondente, per essere riassegnati, nell'anno successivo, al fondo dell'istituzione scolastica complessivo incrementandolo di pari importo. 5. In aggiunta a quanto già previsto nel precedente Art. 9, comma 12, per quanto riguarda il lavoro straordinario, si precisa quanto segue: a. Al fine di contenere l'utilizzo del lavoro straordinario entro i limiti della quota parte fondo prevista dalla specifica voce della lettera a della tabella del precedente comma 1 del presente articolo, e di sottoporre a controllo l'evoluzione annuale della relativa spesa, viene assegnata una quota del fondo stesso, pari ad un massimo di 60 ore annuali al solo personale amministrativo, affidandone la gestione al D.S.G.A. Periodicamente, in sede di delegazione trattante, si procederà alla verifica dell'utilizzo del lavoro straordinario, evidenziandone gli elementi critici e le modalità per farvi fronte.Le ore recuperate non incidono evidentemente sul budget di spesa. b. Per tutto quanto non definito nel presente comma si rimanda alla normativa contrattuale vigente. 7. In caso di insufficienza del fondo complessivo a disposizione del personale ATA, così come determinato, per lo svolgimento delle attività programmate ed approvate, vengono messe a disposizione dei pacchetti orari forfetari, la cui quantità e importo unitario vengono definiti in via previsionale in sede di contrattazione. 8. Tali ore vengono riconosciute a ciascun lavoratore/lavoratrice coinvolto nello svolgimento delle varie attività, anche in aggiunta/integrazione al pagamento di altri compensi; esse vanno recuperate con modalità da concordare con il Direttore S.G.A. e prioritariamente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Spetta al D.S.G.A., nella formulazione del Piano annuale delle attività,secondo le procedure previste, ripartire sia il fondo che il pacchetto orario forfetario, in maniera equa e proporzionata tra il personale delle varie categorie addetto alle varie attività.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 1 Clausola di salvaguardia 1 Gli importi possono essere corrisposti nella misura definita dalla legge 30 luglio 2010 n.122, art. 9.1 che recita “per gli anni 2011,2012, 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio (…) non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010”. Ogni indicazione ufficiale o interpretazione autentica che provenga dal MEF sarà applicata al presente contratto integrativo d’Istituto. 2 In caso di rilievi da parte dei Revisori dei conti, le parti si incontreranno per armonizzare il presente contratto ai rilievi stessi. 3 In caso di difformità di parti del presente contratto rispetto al disposto della legge 150/09 esse e solo esse saranno automaticamente nulle, salvaguardando le parti restanti ai sensi del Codice Civile artt. 1339 e 1419. 4 Qualora intervenissero nuove disposizioni applicative legislative e/ o normative all’applicazione del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 le parti concordano la riconvocazione per gli adempimenti necessari rispetto a quanto previsto dal contratto testè sottoscritto. 5 Qualora sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva previsto. 6 In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 7 Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, una decurtazione percentuale per ogni singola voce interessata.
ART. 2 Norme finali 1. PROTOCOLLO D'INTESA APPLICATIVO Le parti convengono di integrare il presente CCI con un separato protocollo d'intesa applicativo. 2. CONCILIAZIONE In caso di controversie su una delle materie oggetto d'intesa si farà ricorso alla procedura per la conciliazione, prevista dall'art. 8 del CCNL del 26/5/99 e seguenti 3. PATROCINIO E DIRI'TTO DI ACCESSO AGLI ATTI Le OO.SS. e la RSU, su delega del singolo/a lavoratore/lavoratrice interessato/a, da acquisire agli atti della scuola, hanno il diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che li riguarda; il rilascio di copia degli atti avviene entro 5 giorni dalla richiesta, senza alcun onere. Gli istituti di patronato sindacale hanno il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla vigente normativa. 4. DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO A cura del Dirigente Scolastico, copia del presente contratto viene consegnato a ciascun lavoratore/lavoratrice, compreso i neoassunti, gli assunti come supplenti annuali e/o a tempo determinato; nel caso di proroga della sua validità agli anni successivi, come da successivo comma 7, la consegna del contratto avverrà all'inizio di ciascun anno scolastico limitatamente al personale neoassunto o assunto con contratto annuale o con contratto a tempo determinato. Copia sarà disponibile all’Albo della scuola. 6. COLLEGAMENTO AD ACCORDI PRECEDENTI Il presente CCI annulla automaticamente eventuali precedenti accordi stipulati all'interno della medesima istituzione scolastica, a meno che essi non vengano formalmente recepiti mediante esplicita menzione nello specifico argomento. 7. DURATA E VALIDITA DEL CCI Il presente CCI, fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni, sia di carattere normativo che economico, derivanti dalla stipula di Contratti Collettivi Nazionali, ha la durata di un anno scolastico ( 1°settembre – 31 agosto ) e si intende tacitamente rinnovato, per le materie in esso disciplinate, di anno in anno, salvo formale disdetta di una delle parti da comunicarsi all'altra parte almeno tre mesi prima della relativa scadenza o, comunque, non oltre il mese di settembre successivo al termine di scadenza. In ogni caso, al fine di evitare periodi di vacanza contrattuale, il presente CCI rimane in vigore nelle sue varie parti, sia di natura economica che normativa, fino alla stipula del nuovo CCI; per i periodi del nuovo anno scolastico ( dal 1 settembre in poi ) compresi nella competenza del nuovo CCI in via di stipula, sono comunque fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti dall'applicazione del nuovo CCI, salvo diversa, esplicita, disposizione contenuta nel CCI stesso.
GAZZANIGA lì 30 NOVEMBRE 2011 letto, confermato e sottoscritto
PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
Il Dirigente Scolastico PERANI GIANCARLO PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE: * I rappresentanti della R.S.U. GUSMINI BARBARA PERNICI EDITTA POLI ANNA MARIA
* I Rappresentanti Sindacali Aziendali ( R.S.A. ) delle Organizzazioni Sindacali rappresentative ex artt. 47, comma 2, e 47 bis del D. Lgs. 29/1993 e successive modificazioni ( in assenza della RSU ): ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________
· I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto: FLC/C.G.I.L. SCUOLA BERGAMO C.I.S.L. SCUOLA BERGAMO S.NA.L.S. SCUOLA BERGAMO VERGANI MARIA GRAZIA
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 – 2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003 – ESTRATTO ART. 13 CODICE DISCIPLINARE 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali: a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: - alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; - all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; - al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; - al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge; - al comportamento verso gli utenti; b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell’ambito del medesimo comma. c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un’unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300; f) insufficiente rendimento; L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e destinato ad attività sociali. 3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per: a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità; b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli utenti o ai terzi; c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dall’amministrazione; d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio; e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari; f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell’art.1 L. n.300 del 1970; h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’amministrazione o a terzi; i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente. 4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità; b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni; c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’amministrazione o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo; d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente; e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 16 maggio 2001 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio. 5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a); b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 4, lettera d); c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata; d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’amministrazione quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4; e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità. 6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi; d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e) condanna passata in giudicato: 1. per i delitti indicati nell’ art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; 2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97. 7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 23 del CCNL del 16 maggio 1995, come modificato dal presente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. 9. L’art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 è disapplicato. Di conseguenza tutti i riferimenti al medesimo art. 25 devono intendersi all’art. 25 come rinovellato dal presente contratto. ART.14 RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE 1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, in linea generale il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della legge n. 97 del 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 13, comma 5 lett. h) e comma 6, lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. 10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato nell’area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. ART. 15 SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6. 4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i reati previsti dall’art. 1, commi 1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992. 5. Nel caso dei reati previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001. 6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 14 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 16 maggio 2001, nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’ art. 14, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 14, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. 11. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 27 del CCNL del 16 maggio 1995. ART. 16 NORME TRANSITORIE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio. 2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 come rinovellato dal presente contratto, qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dal medesimo art. 25. Modifiche introdotte dall’art 27 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 – 2009 E BIENNIO ECONOMICO 2006 - 2007 NORME DISCIPLINARI Art. 27 Modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL del 12 giugno 2003 1. All’art. 13, comma 3 del CCNL del 12 giugno 2003 “Codice disciplinare” la lettera h) viene soppressa e la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera: “f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;” 2. All’art. 13, comma 4 del CCNL del 12 giugno 2003 “Codice disciplinare” si aggiungono le seguenti lettere: “g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti; h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’Amministrazione o a terzi.” 3. All’art. 14 del CCNL del 12 giugno 2003 “Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale”, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: “6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora l’assoluzione sia motivata “perché il fatto non costituisce illecito penale” non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto non costituisce reato” non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni”. 4. All’art. 15 del CCNL del 12 giugno 2003 ”Sospensione cautelare in caso di procedimento penale” i commi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: “8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato e a seguito della condanna penale. 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente riammesso in servizio, salvo che, per i reati che comportano l’applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell’art. 13 del CCNL del 12 giugno 2003, l’Amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’Amministrazione stessa. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento penale.” |
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CCNL comparto scuola quadriennio normativo 2006/09 – estratto norme disciplinari CAPO IX – NORME DISCIPLINARI SEZIONE I - Personale docente ART.91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI 1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 . 2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale l’intera materia. D.L.vo n. 297 del 1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione PARTE III - PERSONALE TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO CAPO IV – Disciplina Sezione I - Sanzioni disciplinari Art. 492 - Sanzioni (modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437) 1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. 2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese; c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; e) la destituzione. 3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri. Art. 493 - Censura 1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio. Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza. Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; d) per abuso di autorità. Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi 1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo 2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione. 3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456 comma 1. Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio. 2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi. 3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta. 4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione. 5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera. 6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata. Art. 498 - Destituzione 1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta: a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; f) per gravi abusi di autorità. Art. 499 - Recidiva 1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della tessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo. Art. 500 - Assegno alimentare 1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. 2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione. Art. 501 - Riabilitazione 1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva. 2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d). ……Gli art da 502 a 507 risultano abrogati dal D.L.vo 150/09 Art. 508 - Incompatibilità 1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. 2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. 3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. 4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. 5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. 6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private. 7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. 8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. 9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore. 10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. 11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative. 12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità. 13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. 14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. 15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. 16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva. |
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CCNL comparto scuola quadriennio normativo 2006/09 – estratto norme disciplinari CAPO IX – NORME DISCIPLINARI SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliarioART.92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE 1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini. 3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità; b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti; d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione; f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni; g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico; h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni; i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia od infortunio; l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale; n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale; 58 o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio; q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico; s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse; t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari. ART.93 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI 1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso. 2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la contestazione, di cui al successivo art. 94, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per la difesa non prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall’accadimento del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione è applicata nei successivi 15 giorni. 4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del successivo art. 94, il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. 5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. 7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato. 8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 59 9. I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori. 10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo 165/2001. 11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCNL. ART.94 - COMPETENZE 1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico. 2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale regionale. ART.95 - CODICE DISCIPLINARE 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro. 2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie. 3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro; b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico; c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970; f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati; 60 g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi. 5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività sociali a favore degli alunni. 6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa; b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi; g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi; h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970; i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi. 7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione; b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati; c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi; e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. 8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; c)condanne passate in giudicato: 1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice penale; 61 2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001. d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. ART.96 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE 1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L'applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. f) e 8, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.- Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95, comma 8, lettera f) e comma 9, lettere c) e d), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. 62 10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. ART.97 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 95, commi 8 e 9. 4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. n.267/2000. 5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001. 6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 96 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale di cui all'art. 77 del presente CCNL, comma 1, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità sarà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso sarà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente 63 riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. 11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio. ART.98 - COMITATO PARITETICO SUL MOBBING 1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro. 2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascun Ufficio scolastico regionale con i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno; b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano favorire l’insorgere del mobbing; d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta. 3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate al Direttore regionale per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi: a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale. 5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene alternativamente designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. 6. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attività svolta. 64 7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta. ART.99 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO 1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto così adottato i Direttori generali regionali danno informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. 65 CAPO X - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO ART.100 - VERTENZE ED ORGANISMI DI CONCILIAZIONE I. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi a vertenze che interessino le istituzioni scolastiche italiane di uno o più paesi esteri sono comunicate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale - il quale ne informa la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - ed il MPI - Gabinetto del Ministro; per le vertenze a livello di circoscrizione consolare, la comunicazione è indirizzata al console territorialmente competente. 2. Sono costituiti, d'intesa tra le parti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, organismi di conciliazione presso il Ministero degli affari esteri, per i conflitti che interessino il personale in servizio in uno o più paesi esteri, e presso gli uffici consolari, per i conflitti a livello di circoscrizione consolare. ART.101 - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 1. Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al capo II si applica al personale della scuola in servizio all’estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U. Le relazioni sindacali si articolano a livello di contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le Ambasciate, per le questioni che investano l’intero Paese ospite, i Consolati, per il personale dei corsi di lingua italiana e per il personale statale delle scuole private, e presso le istituzioni scolastiche italiane statali all’estero. 2. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un delegato del MPI e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati dell’Ammi Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione PARTE III - PERSONALE TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO CAPO IV - Disciplina Sezione I - Sanzioni disciplinari Art. 492 - Sanzioni (modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437) 1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. 2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese; c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; e) la destituzione. 3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri. Art. 493 - Censura 1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio. Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza. Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; d) per abuso di autorità. Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi 1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo 2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione. 3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456 comma 1. Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio. 2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi. 3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta. 4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione. 5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera. 6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata. Art. 498 - Destituzione 1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta: a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; f) per gravi abusi di autorità. Art. 499 - Recidiva 1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della tessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo. Art. 500 - Assegno alimentare 1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. 2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione. Art. 501 - Riabilitazione 1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva. 2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d). Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure Art. 502 - Censura e avvertimento 1. La censura è inflitta dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale docente. Art. 503 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione 1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. 2. (abrogato). 3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura. 4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale. 5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione acquisito il parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento. Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento. 5-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5. (articolo così modificato dall'art. 2, della Legge 176/07) Art. 504 - Ricorsi 1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Art. 505 - Provvedimenti di riabilitazione 1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 è adottato: a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di disciplina del consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali. Art. 506 - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale 1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. 3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione. 4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto. 5. La sospensione è disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione così disposta cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorchè con rinvio. L'organo competente a provvedere al riguardo è determinato ai sensi del comma 2. (articolo così modificato dall'art. 2, della Legge 176/07) Art. 507 - Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia disciplinare degli impiegati civili dello Stato. Art. 508 - Incompatibilità 1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. 2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. 3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. 4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. 5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. 6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private. 7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. 8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. 9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore. 10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. 11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative. 12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità. 13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. 14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. 15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. 16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva. CAPO V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione Sezione I - Cessazioni |
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAZZANIGA ANNO SCOLASTICO 2010 –2011
Gazzaniga, 13 SETTEMBRE 2010
AL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO, AUSILIARIO, AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE
INFORMATIVA “LA SICUREZZA NELLA SCUOLA”
E’ un obbligo del Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, Capo di Istituto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’istituto Comprensivo, informare periodicamente e regolarmente i lavoratori, gli alunni e gli utenti della scuola in merito al servizio esistente nei plessi scolastici per quanto concerne la salute e la sicurezza
Oltre al Dirigente Scolastico (R.S.P.P.), viene nominato e lavora in ogni plesso scolastico almeno un docente in qualità di Assistente del Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.). Inoltre, lo stesso personale scolastico elegge annualmente un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.). Ancora, in ogni plesso scolastico vengono nominate e lavorano la Squadra del Personale Addetto alla Prevenzione ed Emergenza Incendi (S.A.P.I.) e la Squadra del Personale Addetto al Primo Soccorso in emergenza (S.A.P.S.) Infine, nei casi previsti per legge, si ricorre alla consulenza e all’intervento del Medico Competente Specialista in Medicina del Lavoro.
Tutti i documenti di valutazione dei rischi (D.V.R.) e relativi piani di evacuazione/sfollamento (P.E.) per ogni edificio scolastico, prevedono i seguenti potenziali rischi: terremoto-incendio-allagamento-frana-nubetossica-cortocircuitoelettrico-attentato-incidente-infortunio-utilizzopalestre/laboratori/
Documenti di Valutazione dei Rischi nei plessi scolastici – Piani di Evacuazione dagli edifici scolastici – Monitoraggio e Ceck-list tecniche relative a strutture ed impianti – Regolamenti per utilizzo palestre e laboratori – Prove di evacuazione dagli edifici scolastici – Procedure di allertamento per le emergenze – Controlli quotidiani delle uscite di sicurezza – Controlli periodici segnalatori acustici e luci di emergenza – Controlli periodici estintori ed idranti – Attivazione Commissione di Istituto per la prevenzione, la protezione e la sicurezza – Attivazione squadre addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi – Linea diretta con i numeri telefonici per l’emergenza 113-115-118 – Disponibilità cassette pronto soccorso attrezzate
Oltre al personale degli Addetti e degli Incaricati di cui al precedente punto n. 2, l’Istituto dispone di una “Commissione Sicurezza”, presieduta dal Dirigente Scolastico, la quale si riunisce regolarmente per esaminare e valutare eventuali problemi o situazioni di rischio e pericolo esistenti nei plessi scolastici, per organizzare ed attivare le 2 prove di evacuazione annuali per gli alunni ed il personale, per mantenere i contatti con gli Uffici Tecnici Comunali, per aggiornarsi ed aggiornare tutto il personale sull’evoluzione e le novità della normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro, per attivare iniziative in materia (CITTADINANZA ATTIVA – INAIL – ISPELS)
Tutto il personale scolastico in servizio nei plessi dell’Istituto Comprensivo, tutti gli alunni e i loro genitori, tutti gli utenti comunque presenti anche solo temporaneamente nelle scuole – in orari scolastici come in orari extrascolastici – devono conoscere il corrispondente il piano di evacuazione/sfollamento e prendere visione e consapevolezza di tutte le informazioni e le istruzioni pubblicate ed esposte all’albo della sicurezza di ogni edificio scolastico
In particolare, per quanto riguarda gli alunni, al fine di prevenire eventuali incidenti e infortuni nella quotidianità delle attività scolastiche, vengono adottate le seguenti misure di sicurezza: Ø L’utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici scolastici è regolamentato Ø Gli ingressi e le uscite dei locali scolastici sono regolamentati Ø L’utilizzo delle mense è regolamentato Ø I tempi delle pause-intervalli sono regolamentati Inoltre, fermo restando che tutti gli alunni, una volta “consegnati” dai genitori e accolti a scuola – in orari antimeridiani e/o pomeridiani, sono sempre vigilati e sorvegliati dal personale docente in collaborazione con il personale ausiliario fino al termine delle lezioni e attività scolastiche, si rammenta che gli stessi alunni non possono mai abbandonare i locali scolastici e allontanarsi dall’edificio scolastico (escludendo eventuali situazioni di emergenza), salvo i casi eccezionali relativi a uscite anticipate autorizzate dagli stessi genitori e regolamentate con apposita procedura di autorizzazione al ritiro dei minori. Inoltre, i medesimi alunni non devono mai avvicinarsi – individualmente o in gruppo – alle uscite di sicurezza degli edifici scolastici – le quali, proprio perché costituiscono le uniche vie di fuga in caso di emergenza, a norma di legge devono sempre e comunque poter essere aperte dall’interno verso l’esterno, tramite semplice spinta del maniglione antipanico. Le suddette uscite vengono utilizzate esclusivamente – in caso di emergenza – per lo sfollamento rapido, ordinato e sicuro degli alunni sulla base delle istruzioni impartite dal personale docente e/o ausiliario, non appena diramato il segnale acustico di allarme. Nel caso malaugurato in cui qualche alunno, eludendo la sorveglianza e la vigilanza del personale docente e/o ausiliario in servizio, utilizzi comunque in modo improprio e illecito le uscite di sicurezza per abbandonare e allontanarsi dall’edificio scolastico, lo scrivente Dirigente Scolastico declina ogni responsabilità dell’Amministrazione Scolastica in merito, salvo l’accertamento di eventuale colpa del personale docente e/o ausiliario interessato. I genitori e gli insegnanti degli alunni non mancheranno di informare e istruire puntualmente e periodicamente gli stessi alunni, tenendo conto dell’età dei minori, del loro grado di autonomia, della loro consapevolezza e del loro senso di responsabilità, nel merito dei pericoli esistenti per la loro incolumità fisica. TALE INDICAZIONE E’ RIVOLTA IN MODO PARTICOLARE AI GENITORI E AI DOCENTI DELLE SCOLARESCHE FREQUENTANTI EDIFICI SCOLASTICI I QUALI, CAUSA LA LORO UBICAZIONE, DISPONGONO DI USCITE DI SICUREZZA DIRETTAMENTE ADIACENTI A SEDI STRADALI INTERESSATE DA TRAFFICO AUTOMOBILISTICO, SENZA ALCUN RIPARO E PROTEZIONE ESTERNA.
Gazzaniga, 13 settembre 2010 IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to (PERANI DOTT. GIANCARLO)
Ai sensi della normativa vigente, la presente comunicazione deve essere notificata e sottoscritta da parte di ogni destinatario in indirizzo. Pertanto, mentre il personale docente come il personale ausiliario consegnerà direttamente all’ufficio di segreteria dell’istituto copia del tagliando sottostante, gli insegnanti fiduciari di plesso, con l’aiuto dei collaboratori scolastici, provvederanno a consegnare ai genitori degli alunni anche copia dei suddetti tagliandi i quali – una volta compilati e firmati dagli interessati – dovranno essere ritirati e consegnati sempre presso l’ufficio di segreteria dell’istituto comprensivo.
AL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAZZANIGA
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ Genitore o Tutore Legale dell’alunno/a_____________________________________________ Iscritto/a e frequentante la classe ___ sezione __ presso la Scuola ______________________ del Comune di ___________________________ per il corrente a.s. 2010 - 2011 dichiara di aver ricevuto e preso visione della Informativa prot. n. ________________ del __________
Luogo e data Firma |
aggiornato marzo 2011
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